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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06436/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 24648 del Ruolo Generale dell’anno 2024, proposto [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliato, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata, CONTRORICORRENTE avverso la sentenza numero 2214/24 della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, pubblicata in data 17 giugno 2024.

Udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Puglia rigettava l’appello del Comune di Bari, accogliendo, nel contempo, quello della Regione Puglia, avverso la sentenza numero 359/17 della [OSCURATO:PERSONA] di Bari, con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso proposto dalla Regione Puglia avverso l’avviso di accertamento IMU 2012 (numero 1605/15), in quanto reputata non dovuta l’imposta sull’area edificabile, ubicata alla via Gentile, destinata alla costruzione del Consiglio Regionale e della Giunta, dovuta, invece, con la riduzione del 50%, l’imposta sull’immobile [OSCURATO:PERSONA] e sugli immobili di largo Fraccacreta e via Fortunato.

2. Il Comune di Bari propone ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, con riferimento all’esenzione riconosciuta per gli immobili ubicati in largo Fraccacreta ed in via Fortunato, affidandone l’accoglimento a cinque motivi di impugnazione ed illustrando ulteriormente le sue difese con memoria.

3. [OSCURATO:PERSONA] resiste, depositando controricorso ed invocando la reiezione delle avverse argomentazioni e richieste. [OSCURATO:PERSONA]

1. Sono infondate, innanzi tutto, le eccezioni di inammissibilità -sollevate dalla Regione Puglia con riferimento a diversi motivi di ricorso- per violazione del principio di autosufficienza e per la pretesa -ascritta al Comune di Bari- di ottenere una rivalutazione nel merito dell’accertamento compiuto dalle corti territoriali.

1.1. Il ricorso, invero, è rispettoso, nel suo complesso e nei singoli motivi sui quali poggia, del principio di autosufficienza, in quanto sono adeguatamente esplicitati, in esso, tutti gli elementi, fattuali, giuridici e documentali, necessari a permettere di ricostruire la vicenda che vede contrapposte le parti in causa, l’iter processuale, le questioni sottoposte all’attenzione dell’autorità giudiziaria adita, nel corso dei gradi di merito e del giudizio di legittimità, le soluzioni adottate dalle corti di prossimità e quelle auspicate in questa sede.

Il principio di autosufficienza, corollario di quello di specificità dei motivi, deve essere interpretato, d’altronde, in maniera elastica (cfr. Cass. n. 11325/23), dovendosi contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità con quello di garantire, nel contempo, la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto diaccesso del cittadino ad unorgano giudiziario.

Esso, infatti, nell’alveo dell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità -oggi recepita dal nuovo testo dell’art. 366, comma primo, num. 6, c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022-ed in assonanza con il dettato dell’art. 6, par. 1, della CEDU, quale interpretato dalla giurisprudenza unionale (cfr.

Corte EDU del 28 ottobre 2021, Succi ed altri contro Italia),deve rispondere al criterio di proporzionalità e, quindi, non trasmodare in un eccessivo formalismo, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa (Cass. n. 12481/22)

1.2. Il ricorso ed i motivi che lo sorreggono, inoltre, non sollecitano una rivalutazione degli accertamenti di fatto compiuti dalle corti di merito, essendo incentrati sui vizi - riconducibili a quelli delineati dall’art. 360, comma primo, numm. 3, 4 e 5, c.p.c.- dai quali sarebbe affetta - almeno secondo gli assunti del ricorrente-la sentenza impugnata.

2. Con il quinto motivo - da esaminare preliminarmente per la natura della censura in cui si sostanzia-il ricorrente, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 4, c.p.c., denuncia la nullità della sentenza impugnata, perché caratterizzata da una motivazione meramente apparente, in violazione dell’art. 132, comma quarto, c.p.c., con riferimento, in particolare, alla ricorrenza o meno delle condizioni di esenzione di cui all’art. 7, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, “applicabile alla fattispecie ai sensi dell’art. 9, comma 8, primo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011”, ed alla ricorrenza o meno delle condizioni di esenzione di cui all’art. 7, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, “applicabile alla fattispecie ai sensi dell’art. 9, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011, relativamente agli immobili … in largo Fraccacreta ed … alla via Fortunato”.

3. Il motivo è infondato.

3.1. La riformulazione dell’art. 360, comma primo, num. 5, c.p.c., disposta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, deve essere interpretata alla luce dei criteri ermeneutici dettati dall’articolo 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sullamotivazione.

E, quindi, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si atteggi quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazioneapparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” dellamotivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14). 3.2.La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, comma secondo, num. 4, c.p.c. e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 4, c.p.c., si configura quando essa manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazione-o quando essa formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni in essa contenute siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, di riconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass.n. 6626/22).La motivazione, invece, è solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo - allorquando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, siccome recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudicante per la formazione del proprio convincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture (cfr. Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n. 16159/18, Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n. 1986/25).

3.3. Nel caso di specie, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, con riferimento ai fabbricati ubicati in largo Fraccacreta ed alla via Fortunato, i soli in relazione ai quali è ancora controversia, ha esplicitato -sicuramente al di sopra del “minimo costituzionale” al quale si è fatto testé cenno - le ragioni che l’hanno indotta a reputare sussistente il diritto all’esenzione disciplinata dall’art. 7, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, richiamato dall’art. 9, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011, evidenziando come l’Agenzia per il Diritto allo [OSCURATO:PERSONA] fosse un ente strumentale della Regione Puglia, non riconducibile nel novero degli enti pubblici economici, non avendo fini di lucro e non operando in regime di concorrenza, e come non fosse “destinata ad esercitare attività di carattere commerciale” (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 3 e 4).

4. Con il primo motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c., prospetta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., non avendo la corte di merito tenuto nel debito conto le sentenze n. 36028/22 e n. 36032/22 della Corte Suprema di Cassazione, la quale, con riferimento ad altri anni di imposta, aveva evidenziato come l’applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 9, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011 -che rinvia all’art. 7, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992- agli immobili affidati all’Agenzia per il Diritto allo [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere accertata in relazione all’effettivo utilizzo di essi con modalità non commerciali e, cioè, a titolo gratuito o dietro versamento di un corrispettivo simbolico, con onere probatorio gravante sulla contribuente.

I giudici di secondo grado, invece, erano pervenuti al convincimento che l’esenzione dovesse essere riconosciuta in virtù della mera natura della suddetta Agenzia, quale ente strumentale della Regione Puglia, senza nemmeno distinguere tra immobili destinati ad uffici ed immobili destinati a collegio adibito alla ricezione degli studenti, ad onta del giudicato esterno costituito dalle suddette sentenze, “avente efficacia espansiva nel presente giudizio, stante l’identità degli elementi caratterizzati da durevolezza nel tempo e, cioè, la natura giuridica dell’Agenzia per il Diritto allo [OSCURATO:PERSONA] e l’attività da essa svolta negli immobili per cui è causa”. 5.Con il secondo motivo -da esaminare congiuntamente a quello che precede, in quanto anch’esso incentrato, sia pure sotto un diverso profilo, sull’omessa valutazione del giudicato che si sarebbe formato- il ricorrente, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, c.p.c., deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dall’avvenuta pronuncia inter partes delle sentenze n. 36028/22 e n. 36032/22 della Corte Suprema di Cassazione, “avente carattere decisivo per la soluzione della controversia relativamente alla non ricorrenza della esenzione di cui all’art. 9, comma 8, primo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011 -art. 7, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992-ed alla eventuale ricorrenza della esenzione di cui all’art. 9, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011, che richiama l’art. 7, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, ove sussistenti le condizioni di esercizio dell’attività ricettiva (e solo quella) in modalità non commerciale da parte dell’Agenzia per il Diritto allo [OSCURATO:PERSONA]”.

6. I motivi sono infondati.

6.1. In disparte il riferimento -pure contenuto nel secondo motivo-all’esenzione di cui all’art. 9, comma 8, primo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011, analoga a quella prevista dall’art. 7, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, che non deve reputarsi oggetto del thema decidendum, in quanto la corte regionale pugliese si è pronunciata nel senso di riconoscere sussistenti esclusivamente i presupposti per la fruizione dell’esenzione di cui all’art. 9, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011, che rinvia all’art. 7, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, è d’uopo osservare che non è maturato alcun giudicato in virtù delle sentenze menzionate dal ricorrente (con le quali, del resto, le decisioni assunte in secondo grado sono state cassate con rinvio), che si sono pronunciate esprimendo, in relazione all’esenzione de qua , argomentazioni in diritto, rimettendo l’accertamento dei fatti al giudice del merito.

6.2. Non è superfluo rammentare che l’efficacia espansiva del giudicato esterno trova ostacolo nell’interpretazione giuridica della norma tributaria, in quanto tale attività, compiuta da un giudice, non può mai costituire un limite all’operato di un altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa al quale si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (cfr. Cass. n. 23723/13, Cass. n. 15215/21 e Cass. n. 8288/22).

I n tema di giudicato esterno, infatti, l’interpretazione delle norme giuridiche compiuta da un giudice non può mai costituire un limite all’attività esegetica esercitata da un altro giudice, che, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può incontrare vincoli, non trovando riconoscimento, nell’ordinamento processuale italiano, il principio dello stare decisis (cfr. Cass. n. 5822/24).

6.3. Inoltre, l’effetto vincolante del giudicatoesterno, in relazione a tributi destinati a ripetersi nel tempo, opera solamente allorquando riguardi fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi diimposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente o pluriennale e non anche quando la controversia sia definita sotto il profilo formale dell’atto opposto o attenga ad elementi variabili, che possono modificarsi nel corso del tempo (cfr. Cass. n. 1300/18, Cass. n. 7417/19 e Cass. n. 5766/21).

E la natura e la tipologia dell’attività svolta negli immobili -o tramite gli immobili- non costituisce certamente una peculiarità permanente, ma una componente variabile, da verificare nel corso del tempo, quale requisito oggettivo indispensabile per la fruizione dell’esenzione (cfr. Cass. n. 4917/23).

7. Con il terzo motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c., assume la violazione o falsa applicazione dell’art. 9, comma 8, primo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2001, nonché dell’art. 15 della legge reg.

Puglia n. 18 del 2007, avendo l’autorità giudiziaria adita in secondo grado, in contrasto con le suddette norme, reputato applicabile l’esenzione de qua per il fabbricato ubicato in largo Fraccacreta, adibito a Casa dello Studente, ed al fabbricato ubicato alla via Fortunato, destinato agli uffici dell’Agenzia per il Diritto allo [OSCURATO:PERSONA], nonostante presupponesse - tale esenzione - l’utilizzo diretto da parte dell’ente soggettivamente deputato a fruire del beneficio e la sua destinazione ad un compito istituzionale riferibile in via diretta ed immediata ad esso, diversamente da quanto poteva affermarsi con riferimento ai suddetti immobili, che erano nella disponibilità dell’Agenzia per il Diritto allo [OSCURATO:PERSONA].

8. Il motivo è inammissibile.

8.1. Esso, infatti, non si confronta adeguatamente con la decisione della corte territoriale, la quale, come è possibile evincere dal tenore della motivazione, in cui sono rinvenibili significativi riferimenti alla natura dell’attività esercitata dall’Agenzia per il Diritto allo [OSCURATO:PERSONA], avente carattere non commerciale (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 3 e 4), ha riconosciuto il diritto all’esenzione regolata dall’art. 9, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011, che richiama l’art. 7, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, a mente del quale sono suscettibili di esenzione, tra le diverse ipotesi prese in considerazione dalla legge, gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.

8.2. Conseguentemente, è inammissibile anche l’istanza, formulata dal ricorrente ai sensi dell’art. 384, comma secondo, c.p.c., tendente ad ottenere una pronuncia di merito riguardo all’insussistenza del diritto all’esenzione disciplinata dall’art. 9, comma 8, primo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011, analoga a quella contemplata dall’art. 7, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992.

9. Con il quarto motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c., lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 9, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011, nella parte in cui richiama l’art. 7, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, anche alla luce di quanto disposto dal regolamento varato con il d.m. n. 200 del 2012, nonché dalla legge reg.

Puglia n. 18 del 2007, essendo stato riconosciuto il diritto all’esenzione, sempre per gli immobili ubicati in largo Fraccacreta ed alla via Fortunato, senza verificare l’effettiva sussistenza dei relativi presupposti, tra i quali l’esercizio di attività non commerciale, che sarebbe stato onere della Regione Puglia dimostrare.

10. Il motivo è fondato.

10.1. L’art. 7, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 -richiamato dall’art. 9, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011- è stato interpretato, sulla scorta di un risalente orientamento, nel senso che la prevista esenzione presuppone il ricorrere di una duplice condizione, costituita dall’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dall’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito (cfr. Cass., sez. un., 28160/08, Cass. n. 7385/12, Cass. n. 27418/13, Cass. n. 12495/14 e Cass. n. 14913/16).

E, quindi, ai fini della fruizione dell’esenzione, occorrono un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore, ed un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (cfr. Cass. n. 4502/12, Cass. n. 14226/15, Cass. n. 8870/16, Cass. n. 14913/16 e Cass. n. 11409/19). 10.2 Con precipuo riferimento ad attività di natura ricettiva, inoltre, è stato evidenziato che i canoni locativi, seppur corrisposti in misura inferiore a quelli di mercato, sono volti a remunerare il capitale investito e, ad ogni modo, non escludono il carattere economico dell’attività, non essendoci equivalenza tra il concetto di corrispettivo tenue o modesto e quello di corrispettivo simbolico, che esclude completamente il rapporto sinallagmatico, sussistente invece nel primo caso (cfr. Cass. n. 18549/03, Cass. n. 34601/19 e Cass. n. 8964/20).

10.3. Tale orientamento è stato ulteriormente ribadito - anche in relazione a fattispecie perfezionatesi in epoca antecedente alla modifica dell’art. 7, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 ad opera deld.l. n. 1 del 2012- osservando che il diritto all’esenzione presuppone che l’utilizzo dell’unità immobiliare, pur indiretto (cfr. Cass. n. 25508/15 e, nello stesso senso, Cass. n. 24308/19), avvenga con modalità non commerciali -in linea con quanto stabilito dalla Commissione dell’Unione Europea con la decisione del 19 dicembre 2012- al fine di evitare che si risolva in un aiuto di Stato, sicché è necessario, al fine di escludere il carattere economico dell’attività, che essa sia svolta a titolo gratuito o dietro il versamento di un importo simbolico (cfr. Cass. n. 13970/16, Cass. n. 7415/19, Cass. n. 22223/19 e Cass. n. 24308/19, nonché, quanto ai caratteri del canone locativo,Cass. n. 34601/19 e Cass. n. 8964/20). 10.4.La decisione poc’anzi menzionata, invero, dopo avere rimarcato che, secondo la stessa giurisprudenza unionale, in tema di aiuti di Stato e di concorrenza, la nozione di impresa, a prescindere dallo status giuridico che gli sia stato attribuito, si correla allo svolgimento di un’attività economica (cfr., tra le tante,CGUE, 1 luglio 2008, procedimento C-49/07, MOTOE, punti 27 e 28;CGUE, 10 gennaio 2006, procedimento C- 222/04, Ministero dell'Economia e delle Finanze, punti 107, 108, 122, 123; CGUE, 12 settembre 2000, procedimenti riuniti da C-180/98 a C184/98, Pavlov e altri, punti 74 e 75) e che, pertanto, le finalità sociali e di solidarietà eventualmente perseguite con essa non ne escludono la riconducibilità alla suddetta nozione, in quanto anche un’impresa che agisca senza fine di lucro può offrire beni e servizi sul mercato e, quindi, porsi in concorrenza con altre imprese, ha concluso nel senso di considerare quale aiuto di Stato, incompatibile con il mercato interno (art. 107 TFUE), l’esenzione di cui all’art. 7, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 e, per converso, lecita, perché non costituente aiuto di Stato, quella varata in tema di IMU, che, sebbene riconducibile alla succitata disposizione del d.lgs. n. 504 del 1992, era stata rimodulata dall’art. 91-bis, comma 1, del d.l. n. 1 del 2012.

10.5. Il riferimento al concetto di corrispettivo simbolico - quale elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione alla specifica connotazione delle modalità non commerciali delle attività suscettibili di essere ricondotte all’esenzione de qua- ha trovato, oltre tutto, uno specifico riscontro nel d.m. n. 200 del 2012, che, nel disciplinare (in attuazione dell’art. 91-bis, comma 3, del d.l. n. 1 del 2012) i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui all’art. 7, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 come svolte con modalità non commerciali, ha espressamente previsto, nel contesto degli altri (pur) delineati requisiti, soggettivi e oggettivi, per le attività (come nella fattispecie) di natura ricettiva (ma la disposizione assume carattere tendenzialmente generale), che le modalità non commerciali sussistono se sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di un corrispettivo di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio (art. 4, comma 4).

10.6. E proprio questa disposizione, nell’ambito della globale valutazione della disciplina dei requisiti, soggettivi e oggettivi, identificativi delle modalità non commerciali delle attività all’uopo considerate, ha indotto la Commissione dell’Unione Europea alla ricordata conclusione quanto alla liceità dell’esenzione IMU, essendo stato, in particolare, messo in rilievo, da un lato, che, a norma del regolamento, per avere natura simbolica il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio, e, dall’altro, che il limite della metà del prezzo medio, fissato per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, può essere utilizzato solo per escludere il diritto all’esenzione (come indicano le parole “in ogni caso”) e non implica, a contrario, che possano beneficiare dell’esenzione tutti i fornitori di servizi che applicano un prezzo al di sotto di tale limite (cfr. la decisione poc’anzi citata, par. 6.4, punto 168 e seguenti).

10.7. Conseguentemente, nella vicenda in esame, con riferimento alla struttura ricettiva (collegio universitario), gestita dall’Agenzia per il Diritto allo [OSCURATO:PERSONA], lungi dalle affermazioni generiche e sostanzialmente astratte rinvenibili nella sentenza impugnata, con la quale è stata esclusa, in generale, la natura commerciale dell’attività della suddetta Agenzia, sarebbe stato necessario -sulla scorta di un accertamento di fatto di pertinenza del giudice del merito- verificare in concreto, alla stregua delle rette effettivamente corrisposte per il godimento degli alloggi e con onere probatorio a carico della contribuente, se ricorressero o meno i presupposti per la fruizione dell’esenzione (cfr. Cass. n. 4502/12, Cass. n. 14226/15, Cass. n. 19072/19 e Cass. n. 36028/22).

10.8. A conclusioni di diverso segno, invece, deve pervenirsi per le unità immobiliari destinate esclusivamente -ed anche sul punto l’accertamento è di pertinenza del giudice del merito- a sede di uffici amministrativi, in quanto la disposizione di favore, correlando il diritto all’esenzione solamente allo svolgimento delle attività specificamente contemplate dalla legge, finisce per non essere applicabile alle ipotesi di destinazione degli immobili ad uffici, siano essi amministrativi o tecnici (cfr. Cass. n. 15901/17, Cass. n. 24664 /21 e Cass. n. 32032/22).

11. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere accolto, essendo fondato il quarto motivo ed, invece, inammissibili ed infondati gli altri, e, per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, in diversa composizione, affinché effettui un nuovo giudizio, in relazione al motivo accolto, ed attenda, altresì, alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 24648 del Ruolo Generale dell’anno 2024, proposto [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliato, [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come in atti domiciliata, CONTRORICORRENTE avverso la sentenza numero 2214/24 della Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, pubblicata in data 17 giugno 2024. Udita la relazione del Consigliere designato, dott. [OSCURATO:PERSONA], nella camera di consiglio del 12 febbraio 2026. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Puglia rigettava l’appello del Comune di Bari, accogliendo, nel contempo, quello della Regione Puglia, avverso la sentenza numero 359/17 della [OSCURATO:PERSONA] di Bari, con la quale era stato parzialmente accolto il ricorso proposto dalla Regione Puglia avverso l’avviso di accertamento IMU 2012 (numero 1605/15), in quanto reputata non dovuta l’imposta sull’area edificabile, ubicata alla via Gentile, destinata alla costruzione del Consiglio Regionale e della Giunta, dovuta, invece, con la riduzione del 50%, l’imposta sull’immobile [OSCURATO:PERSONA] e sugli immobili di largo Fraccacreta e via Fortunato. 2. Il Comune di Bari propone ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, con riferimento all’esenzione riconosciuta per gli immobili ubicati in largo Fraccacreta ed in via Fortunato, affidandone l’accoglimento a cinque motivi di impugnazione ed illustrando ulteriormente le sue difese con memoria. 3. [OSCURATO:PERSONA] resiste, depositando controricorso ed invocando la reiezione delle avverse argomentazioni e richieste. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sono infondate, innanzi tutto, le eccezioni di inammissibilità -sollevate dalla Regione Puglia con riferimento a diversi motivi di ricorso- per violazione del principio di autosufficienza e per la pretesa -ascritta al Comune di Bari- di ottenere una rivalutazione nel merito dell’accertamento compiuto dalle corti territoriali. 1.1. Il ricorso, invero, è rispettoso, nel suo complesso e nei singoli motivi sui quali poggia, del principio di autosufficienza, in quanto sono adeguatamente esplicitati, in esso, tutti gli elementi, fattuali, giuridici e documentali, necessari a permettere di ricostruire la vicenda che vede contrapposte le parti in causa, l’iter processuale, le questioni sottoposte all’attenzione dell’autorità giudiziaria adita, nel corso dei gradi di merito e del giudizio di legittimità, le soluzioni adottate dalle corti di prossimità e quelle auspicate in questa sede. Il principio di autosufficienza, corollario di quello di specificità dei motivi, deve essere interpretato, d’altronde, in maniera elastica (cfr. Cass. n. 11325/23), dovendosi contemperare il fine legittimo di semplificare l’attività del giudice di legittimità con quello di garantire, nel contempo, la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto diaccesso del cittadino ad unorgano giudiziario. Esso, infatti, nell’alveo dell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità -oggi recepita dal nuovo testo dell’art. 366, comma primo, num. 6, c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022-ed in assonanza con il dettato dell’art. 6, par. 1, della CEDU, quale interpretato dalla giurisprudenza unionale (cfr. Corte EDU del 28 ottobre 2021, Succi ed altri contro Italia),deve rispondere al criterio di proporzionalità e, quindi, non trasmodare in un eccessivo formalismo, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa (Cass. n. 12481/22) 1.2. Il ricorso ed i motivi che lo sorreggono, inoltre, non sollecitano una rivalutazione degli accertamenti di fatto compiuti dalle corti di merito, essendo incentrati sui vizi - riconducibili a quelli delineati dall’art. 360, comma primo, numm. 3, 4 e 5, c.p.c.- dai quali sarebbe affetta - almeno secondo gli assunti del ricorrente-la sentenza impugnata. 2. Con il quinto motivo - da esaminare preliminarmente per la natura della censura in cui si sostanzia-il ricorrente, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 4, c.p.c., denuncia la nullità della sentenza impugnata, perché caratterizzata da una motivazione meramente apparente, in violazione dell’art. 132, comma quarto, c.p.c., con riferimento, in particolare, alla ricorrenza o meno delle condizioni di esenzione di cui all’art. 7, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, “applicabile alla fattispecie ai sensi dell’art. 9, comma 8, primo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011”, ed alla ricorrenza o meno delle condizioni di esenzione di cui all’art. 7, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, “applicabile alla fattispecie ai sensi dell’art. 9, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011, relativamente agli immobili … in largo Fraccacreta ed … alla via Fortunato”. 3. Il motivo è infondato. 3.1. La riformulazione dell’art. 360, comma primo, num. 5, c.p.c., disposta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, deve essere interpretata alla luce dei criteri ermeneutici dettati dall’articolo 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sullamotivazione. E, quindi, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si atteggi quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazioneapparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualsiasi rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” dellamotivazione (cfr. Cass., sez. un., n. 8053/14). 3.2.La mancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, comma secondo, num. 4, c.p.c. e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 4, c.p.c., si configura quando essa manchi del tutto - nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segua l’enunciazione della decisione, senza alcuna argomentazione-o quando essa formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni in essa contenute siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, di riconoscerla, cioè, come giustificazione del decisum (cfr. Cass.n. 6626/22).La motivazione, invece, è solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo - allorquando, benché graficamente esistente, non renda percepibile il fondamento della decisione, siccome recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudicante per la formazione del proprio convincimento e, quindi, tali da lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie ed ipotetiche congetture (cfr. Cass., sez. un., n. 22232/16, Cass., sez. un., n. 16159/18, Cass. n. 13977/19, Cass. n. 6758/22 e Cass. n. 1986/25). 3.3. Nel caso di specie, la Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, con riferimento ai fabbricati ubicati in largo Fraccacreta ed alla via Fortunato, i soli in relazione ai quali è ancora controversia, ha esplicitato -sicuramente al di sopra del “minimo costituzionale” al quale si è fatto testé cenno - le ragioni che l’hanno indotta a reputare sussistente il diritto all’esenzione disciplinata dall’art. 7, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, richiamato dall’art. 9, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011, evidenziando come l’Agenzia per il Diritto allo [OSCURATO:PERSONA] fosse un ente strumentale della Regione Puglia, non riconducibile nel novero degli enti pubblici economici, non avendo fini di lucro e non operando in regime di concorrenza, e come non fosse “destinata ad esercitare attività di carattere commerciale” (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 3 e 4). 4. Con il primo motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c., prospetta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c., non avendo la corte di merito tenuto nel debito conto le sentenze n. 36028/22 e n. 36032/22 della Corte Suprema di Cassazione, la quale, con riferimento ad altri anni di imposta, aveva evidenziato come l’applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 9, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011 -che rinvia all’art. 7, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992- agli immobili affidati all’Agenzia per il Diritto allo [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere accertata in relazione all’effettivo utilizzo di essi con modalità non commerciali e, cioè, a titolo gratuito o dietro versamento di un corrispettivo simbolico, con onere probatorio gravante sulla contribuente. I giudici di secondo grado, invece, erano pervenuti al convincimento che l’esenzione dovesse essere riconosciuta in virtù della mera natura della suddetta Agenzia, quale ente strumentale della Regione Puglia, senza nemmeno distinguere tra immobili destinati ad uffici ed immobili destinati a collegio adibito alla ricezione degli studenti, ad onta del giudicato esterno costituito dalle suddette sentenze, “avente efficacia espansiva nel presente giudizio, stante l’identità degli elementi caratterizzati da durevolezza nel tempo e, cioè, la natura giuridica dell’Agenzia per il Diritto allo [OSCURATO:PERSONA] e l’attività da essa svolta negli immobili per cui è causa”. 5.Con il secondo motivo -da esaminare congiuntamente a quello che precede, in quanto anch’esso incentrato, sia pure sotto un diverso profilo, sull’omessa valutazione del giudicato che si sarebbe formato- il ricorrente, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, c.p.c., deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, costituito dall’avvenuta pronuncia inter partes delle sentenze n. 36028/22 e n. 36032/22 della Corte Suprema di Cassazione, “avente carattere decisivo per la soluzione della controversia relativamente alla non ricorrenza della esenzione di cui all’art. 9, comma 8, primo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011 -art. 7, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992-ed alla eventuale ricorrenza della esenzione di cui all’art. 9, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011, che richiama l’art. 7, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, ove sussistenti le condizioni di esercizio dell’attività ricettiva (e solo quella) in modalità non commerciale da parte dell’Agenzia per il Diritto allo [OSCURATO:PERSONA]”. 6. I motivi sono infondati. 6.1. In disparte il riferimento -pure contenuto nel secondo motivo-all’esenzione di cui all’art. 9, comma 8, primo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011, analoga a quella prevista dall’art. 7, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992, che non deve reputarsi oggetto del thema decidendum, in quanto la corte regionale pugliese si è pronunciata nel senso di riconoscere sussistenti esclusivamente i presupposti per la fruizione dell’esenzione di cui all’art. 9, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011, che rinvia all’art. 7, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, è d’uopo osservare che non è maturato alcun giudicato in virtù delle sentenze menzionate dal ricorrente (con le quali, del resto, le decisioni assunte in secondo grado sono state cassate con rinvio), che si sono pronunciate esprimendo, in relazione all’esenzione de qua , argomentazioni in diritto, rimettendo l’accertamento dei fatti al giudice del merito. 6.2. Non è superfluo rammentare che l’efficacia espansiva del giudicato esterno trova ostacolo nell’interpretazione giuridica della norma tributaria, in quanto tale attività, compiuta da un giudice, non può mai costituire un limite all’operato di un altro giudice, né è suscettibile di passare in giudicato autonomamente dalla domanda e dal capo di essa al quale si riferisce, assolvendo ad una funzione meramente strumentale rispetto alla decisione (cfr. Cass. n. 23723/13, Cass. n. 15215/21 e Cass. n. 8288/22). I n tema di giudicato esterno, infatti, l’interpretazione delle norme giuridiche compiuta da un giudice non può mai costituire un limite all’attività esegetica esercitata da un altro giudice, che, in quanto consustanziale allo stesso esercizio della funzione giurisdizionale, non può incontrare vincoli, non trovando riconoscimento, nell’ordinamento processuale italiano, il principio dello stare decisis (cfr. Cass. n. 5822/24). 6.3. Inoltre, l’effetto vincolante del giudicatoesterno, in relazione a tributi destinati a ripetersi nel tempo, opera solamente allorquando riguardi fatti integranti elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi diimposta, abbiano carattere tendenzialmente permanente o pluriennale e non anche quando la controversia sia definita sotto il profilo formale dell’atto opposto o attenga ad elementi variabili, che possono modificarsi nel corso del tempo (cfr. Cass. n. 1300/18, Cass. n. 7417/19 e Cass. n. 5766/21). E la natura e la tipologia dell’attività svolta negli immobili -o tramite gli immobili- non costituisce certamente una peculiarità permanente, ma una componente variabile, da verificare nel corso del tempo, quale requisito oggettivo indispensabile per la fruizione dell’esenzione (cfr. Cass. n. 4917/23). 7. Con il terzo motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c., assume la violazione o falsa applicazione dell’art. 9, comma 8, primo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2001, nonché dell’art. 15 della legge reg. Puglia n. 18 del 2007, avendo l’autorità giudiziaria adita in secondo grado, in contrasto con le suddette norme, reputato applicabile l’esenzione de qua per il fabbricato ubicato in largo Fraccacreta, adibito a Casa dello Studente, ed al fabbricato ubicato alla via Fortunato, destinato agli uffici dell’Agenzia per il Diritto allo [OSCURATO:PERSONA], nonostante presupponesse - tale esenzione - l’utilizzo diretto da parte dell’ente soggettivamente deputato a fruire del beneficio e la sua destinazione ad un compito istituzionale riferibile in via diretta ed immediata ad esso, diversamente da quanto poteva affermarsi con riferimento ai suddetti immobili, che erano nella disponibilità dell’Agenzia per il Diritto allo [OSCURATO:PERSONA]. 8. Il motivo è inammissibile. 8.1. Esso, infatti, non si confronta adeguatamente con la decisione della corte territoriale, la quale, come è possibile evincere dal tenore della motivazione, in cui sono rinvenibili significativi riferimenti alla natura dell’attività esercitata dall’Agenzia per il Diritto allo [OSCURATO:PERSONA], avente carattere non commerciale (cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 3 e 4), ha riconosciuto il diritto all’esenzione regolata dall’art. 9, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011, che richiama l’art. 7, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, a mente del quale sono suscettibili di esenzione, tra le diverse ipotesi prese in considerazione dalla legge, gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive. 8.2. Conseguentemente, è inammissibile anche l’istanza, formulata dal ricorrente ai sensi dell’art. 384, comma secondo, c.p.c., tendente ad ottenere una pronuncia di merito riguardo all’insussistenza del diritto all’esenzione disciplinata dall’art. 9, comma 8, primo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011, analoga a quella contemplata dall’art. 7, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992. 9. Con il quarto motivo il ricorrente, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c., lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 9, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011, nella parte in cui richiama l’art. 7, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, anche alla luce di quanto disposto dal regolamento varato con il d.m. n. 200 del 2012, nonché dalla legge reg. Puglia n. 18 del 2007, essendo stato riconosciuto il diritto all’esenzione, sempre per gli immobili ubicati in largo Fraccacreta ed alla via Fortunato, senza verificare l’effettiva sussistenza dei relativi presupposti, tra i quali l’esercizio di attività non commerciale, che sarebbe stato onere della Regione Puglia dimostrare. 10. Il motivo è fondato. 10.1. L’art. 7, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 -richiamato dall’art. 9, comma 8, secondo periodo, del d.lgs. n. 23 del 2011- è stato interpretato, sulla scorta di un risalente orientamento, nel senso che la prevista esenzione presuppone il ricorrere di una duplice condizione, costituita dall’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dall’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito (cfr. Cass., sez. un., 28160/08, Cass. n. 7385/12, Cass. n. 27418/13, Cass. n. 12495/14 e Cass. n. 14913/16). E, quindi, ai fini della fruizione dell’esenzione, occorrono un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore, ed un requisito soggettivo, costituito dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (cfr. Cass. n. 4502/12, Cass. n. 14226/15, Cass. n. 8870/16, Cass. n. 14913/16 e Cass. n. 11409/19). 10.2 Con precipuo riferimento ad attività di natura ricettiva, inoltre, è stato evidenziato che i canoni locativi, seppur corrisposti in misura inferiore a quelli di mercato, sono volti a remunerare il capitale investito e, ad ogni modo, non escludono il carattere economico dell’attività, non essendoci equivalenza tra il concetto di corrispettivo tenue o modesto e quello di corrispettivo simbolico, che esclude completamente il rapporto sinallagmatico, sussistente invece nel primo caso (cfr. Cass. n. 18549/03, Cass. n. 34601/19 e Cass. n. 8964/20). 10.3. Tale orientamento è stato ulteriormente ribadito - anche in relazione a fattispecie perfezionatesi in epoca antecedente alla modifica dell’art. 7, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 ad opera deld.l. n. 1 del 2012- osservando che il diritto all’esenzione presuppone che l’utilizzo dell’unità immobiliare, pur indiretto (cfr. Cass. n. 25508/15 e, nello stesso senso, Cass. n. 24308/19), avvenga con modalità non commerciali -in linea con quanto stabilito dalla Commissione dell’Unione Europea con la decisione del 19 dicembre 2012- al fine di evitare che si risolva in un aiuto di Stato, sicché è necessario, al fine di escludere il carattere economico dell’attività, che essa sia svolta a titolo gratuito o dietro il versamento di un importo simbolico (cfr. Cass. n. 13970/16, Cass. n. 7415/19, Cass. n. 22223/19 e Cass. n. 24308/19, nonché, quanto ai caratteri del canone locativo,Cass. n. 34601/19 e Cass. n. 8964/20). 10.4.La decisione poc’anzi menzionata, invero, dopo avere rimarcato che, secondo la stessa giurisprudenza unionale, in tema di aiuti di Stato e di concorrenza, la nozione di impresa, a prescindere dallo status giuridico che gli sia stato attribuito, si correla allo svolgimento di un’attività economica (cfr., tra le tante,CGUE, 1 luglio 2008, procedimento C-49/07, MOTOE, punti 27 e 28;CGUE, 10 gennaio 2006, procedimento C- 222/04, Ministero dell'Economia e delle Finanze, punti 107, 108, 122, 123; CGUE, 12 settembre 2000, procedimenti riuniti da C-180/98 a C184/98, Pavlov e altri, punti 74 e 75) e che, pertanto, le finalità sociali e di solidarietà eventualmente perseguite con essa non ne escludono la riconducibilità alla suddetta nozione, in quanto anche un’impresa che agisca senza fine di lucro può offrire beni e servizi sul mercato e, quindi, porsi in concorrenza con altre imprese, ha concluso nel senso di considerare quale aiuto di Stato, incompatibile con il mercato interno (art. 107 TFUE), l’esenzione di cui all’art. 7, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 e, per converso, lecita, perché non costituente aiuto di Stato, quella varata in tema di IMU, che, sebbene riconducibile alla succitata disposizione del d.lgs. n. 504 del 1992, era stata rimodulata dall’art. 91-bis, comma 1, del d.l. n. 1 del 2012. 10.5. Il riferimento al concetto di corrispettivo simbolico - quale elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte in relazione alla specifica connotazione delle modalità non commerciali delle attività suscettibili di essere ricondotte all’esenzione de qua- ha trovato, oltre tutto, uno specifico riscontro nel d.m. n. 200 del 2012, che, nel disciplinare (in attuazione dell’art. 91-bis, comma 3, del d.l. n. 1 del 2012) i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività di cui all’art. 7, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992 come svolte con modalità non commerciali, ha espressamente previsto, nel contesto degli altri (pur) delineati requisiti, soggettivi e oggettivi, per le attività (come nella fattispecie) di natura ricettiva (ma la disposizione assume carattere tendenzialmente generale), che le modalità non commerciali sussistono se sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di un corrispettivo di importo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio (art. 4, comma 4). 10.6. E proprio questa disposizione, nell’ambito della globale valutazione della disciplina dei requisiti, soggettivi e oggettivi, identificativi delle modalità non commerciali delle attività all’uopo considerate, ha indotto la Commissione dell’Unione Europea alla ricordata conclusione quanto alla liceità dell’esenzione IMU, essendo stato, in particolare, messo in rilievo, da un lato, che, a norma del regolamento, per avere natura simbolica il compenso non deve essere commisurato al costo del servizio, e, dall’altro, che il limite della metà del prezzo medio, fissato per le stesse attività svolte nello stesso ambito territoriale con modalità concorrenziali, può essere utilizzato solo per escludere il diritto all’esenzione (come indicano le parole “in ogni caso”) e non implica, a contrario, che possano beneficiare dell’esenzione tutti i fornitori di servizi che applicano un prezzo al di sotto di tale limite (cfr. la decisione poc’anzi citata, par. 6.4, punto 168 e seguenti). 10.7. Conseguentemente, nella vicenda in esame, con riferimento alla struttura ricettiva (collegio universitario), gestita dall’Agenzia per il Diritto allo [OSCURATO:PERSONA], lungi dalle affermazioni generiche e sostanzialmente astratte rinvenibili nella sentenza impugnata, con la quale è stata esclusa, in generale, la natura commerciale dell’attività della suddetta Agenzia, sarebbe stato necessario -sulla scorta di un accertamento di fatto di pertinenza del giudice del merito- verificare in concreto, alla stregua delle rette effettivamente corrisposte per il godimento degli alloggi e con onere probatorio a carico della contribuente, se ricorressero o meno i presupposti per la fruizione dell’esenzione (cfr. Cass. n. 4502/12, Cass. n. 14226/15, Cass. n. 19072/19 e Cass. n. 36028/22). 10.8. A conclusioni di diverso segno, invece, deve pervenirsi per le unità immobiliari destinate esclusivamente -ed anche sul punto l’accertamento è di pertinenza del giudice del merito- a sede di uffici amministrativi, in quanto la disposizione di favore, correlando il diritto all’esenzione solamente allo svolgimento delle attività specificamente contemplate dalla legge, finisce per non essere applicabile alle ipotesi di destinazione degli immobili ad uffici, siano essi amministrativi o tecnici (cfr. Cass. n. 15901/17, Cass. n. 24664 /21 e Cass. n. 32032/22). 11. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere accolto, essendo fondato il quarto motivo ed, invece, inammissibili ed infondati gli altri, e, per l’effetto, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, in diversa composizione, affinché effettui un nuovo giudizio, in relazione al motivo accolto, ed attenda, altresì, alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie
Sentenza Cassazione n. 06436/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris