Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:C:2009:292
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 maggio 2009 – Commissione / Portogallo
(causa C‑530/07)
«[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Inquinamento e immissioni nocive – Trattamento delle acque reflue urbane – Artt. 3 e 4»
1.
Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione
alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punti 25, 54)
2.
Ricorso per inadempimento – Diritto di azione della Commissione – Esercizio discrezionale (Art. 226 CE) (v. punto 29)
3.
Ricorso per inadempimento – Prova dell’inadempimento – Onere incombente alla Commissione – Deduzione di elementi che dimostrano
l’inadempimento (Art. 226 CE) (v. punto 32)
4.
Ambiente – Trattamento delle acque reflue urbane – Direttiva 91/271 – Attuazione da parte degli Stati membri – Obbligo di
risultato – Omessa esecuzione di tale obbligo – [OSCURATO:PERSONA] – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno
– Inammissibilità (Art. 226 CE; direttiva del Consiglio 91/271, artt. 3 e 4) (v. punto 55)
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa adozione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi agli
artt. 3 e 4 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane
(GU L 135, pag. 40).
Dispositivo
1)
La Repubblica portoghese, non avendo provvisto di reti fognarie, ai sensi dell’art. 3, della direttiva del Consiglio 21 maggio
1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, gli agglomerati di Bacia do [OSCURATO:PERSONA] (Fiães S. Jorge),
[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Espinho/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de Varzim/[OSCURATO:PERSONA] do [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e non avendo sottoposto
a un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, ai sensi dell’art. 4 della medesima direttiva, le acque reflue
urbane provenienti dagli agglomerati di Alverca, Bacia do [OSCURATO:PERSONA] (Fiães S. Jorge), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA], Lisbona, Matosinhos, Milfontes, Nazaré/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de Varzim/[OSCURATO:PERSONA] do [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 3 e 4 della
detta direttiva.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
La Repubblica portoghese è condannata alle spese.