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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:C:2009:292
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 maggio 2009 – Commissione / Portogallo (causa C‑530/07) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Inquinamento e immissioni nocive – Trattamento delle acque reflue urbane – Artt. 3 e 4»

1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punti 25, 54)

2. Ricorso per inadempimento – Diritto di azione della Commissione – Esercizio discrezionale (Art. 226 CE) (v. punto 29)

3. Ricorso per inadempimento – Prova dell’inadempimento – Onere incombente alla Commissione – Deduzione di elementi che dimostrano l’inadempimento (Art. 226 CE) (v. punto 32)

4. Ambiente – Trattamento delle acque reflue urbane – Direttiva 91/271 – Attuazione da parte degli Stati membri – Obbligo di risultato – Omessa esecuzione di tale obbligo – [OSCURATO:PERSONA] – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 226 CE; direttiva del Consiglio 91/271, artt. 3 e 4) (v. punto 55) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa adozione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi agli artt. 3 e 4 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40).

Dispositivo 1) La Repubblica portoghese, non avendo provvisto di reti fognarie, ai sensi dell’art. 3, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, gli agglomerati di Bacia do [OSCURATO:PERSONA] (Fiães S. Jorge), [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Espinho/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de Varzim/[OSCURATO:PERSONA] do [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e non avendo sottoposto a un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, ai sensi dell’art. 4 della medesima direttiva, le acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati di Alverca, Bacia do [OSCURATO:PERSONA] (Fiães S. Jorge), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lisbona, Matosinhos, Milfontes, Nazaré/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de Varzim/[OSCURATO:PERSONA] do [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 3 e 4 della detta direttiva. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 7 maggio 2009 – Commissione / Portogallo (causa C‑530/07) «[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 91/271/CEE – Inquinamento e immissioni nocive – Trattamento delle acque reflue urbane – Artt. 3 e 4» 1. Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punti 25, 54) 2. Ricorso per inadempimento – Diritto di azione della Commissione – Esercizio discrezionale (Art. 226 CE) (v. punto 29) 3. Ricorso per inadempimento – Prova dell’inadempimento – Onere incombente alla Commissione – Deduzione di elementi che dimostrano l’inadempimento (Art. 226 CE) (v. punto 32) 4. Ambiente – Trattamento delle acque reflue urbane – Direttiva 91/271 – Attuazione da parte degli Stati membri – Obbligo di risultato – Omessa esecuzione di tale obbligo – [OSCURATO:PERSONA] – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno – Inammissibilità (Art. 226 CE; direttiva del Consiglio 91/271, artt. 3 e 4) (v. punto 55) [OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa adozione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi agli artt. 3 e 4 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40). Dispositivo 1) La Repubblica portoghese, non avendo provvisto di reti fognarie, ai sensi dell’art. 3, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, gli agglomerati di Bacia do [OSCURATO:PERSONA] (Fiães S. Jorge), [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Espinho/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de Varzim/[OSCURATO:PERSONA] do [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e non avendo sottoposto a un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente, ai sensi dell’art. 4 della medesima direttiva, le acque reflue urbane provenienti dagli agglomerati di Alverca, Bacia do [OSCURATO:PERSONA] (Fiães S. Jorge), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Lisbona, Matosinhos, Milfontes, Nazaré/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de Varzim/[OSCURATO:PERSONA] do [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 3 e 4 della detta direttiva. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.
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