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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 ottobre 2024

Cassazione n. 21327/2025

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 14/11/2024 del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Potenza ha confermato l'ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari in data 22 ottobre 2024 con la quale è stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso di cui al capo 1, diretta dal fratello Andrea e da [OSCURATO:PERSONA] (così ridefinita l'originaria ipotesi di accusa di ruolo apicale).

2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo i seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416- bis cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 1 ascritto al ricorrente.

La ordinanza ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria sulla base dei medesimi elementi che il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto del tutto inidonei a sorreggere la gravità indiziaria in ordine ai reati di cui ai capi 28 e 31 contestati al medesimo ricorrente in concorso con il fratello Andrea, decisione sui predetti capi divenuta definitiva in mancanza di impugnazione da parte del Pubblico ministero, ma che l'ordinanza impugnata ha valorizzato ai fini della partecipazione associativa, non considerando - inoltre - la dedotta comprovata mancata partecipazione del ricorrente alla cooperativa Nereide, posta a base dell'assunto accusatorio sub 1).

Quanto agli elementi indicati dall'ordinanza a base della gravità indiziaria, la conversazione n. 3595 del 8.11.2023 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed altri due soggetti non identificati, non identifica alcuna spartizione di illeciti proventi con il ricorrente, individuando solo il compenso per l'utilizzo della barca del fratello Andrea per l'esercizio lecito della pesca.

Quanto all'asserito aggiornamento del ricorrente da parte del fratello dell'andamento delle attività del clan, desunta dalla captazione n. 4728 del 1.12.2023 tra il ricorrente e il fratello Andrea, l'assunto è smentito dalle valutazioné, espresse dal GIP in relazione alla esclusione della l gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 31, nell'ambito delle quali è presente la citata conversazione/ e dall'assenza di contatti tra il ricorrente e il fratello - a parte la predetta conversazione.

Ancora, quanto alla valorizzazione della vicenda dell'inaugurazione del locale Rodè, essa contrasta con la valutazione espressa dal GIP in relazione alla esclusione della gravità indiziaria in ordine al capo 28 che designa la totale estraneità del ricorrente alla vicenda, peraltro ( estranea al contesto associativo.Quanto alla valorizzazione dell'invocato intervento del ricorrente in diverbi e contrasti di diversa natura, si tratta di fatti estranei alla presente vicenda processuale e del tutto scollegati dal contesto associativo sub 1).

L3, Del tutto illogica è la riconduzione della partecipazione associativa al vincolo di parentela del ricorrente con gli Scarci e con gli Scarcia e la mera ipotesi di posizione defilata mantenuta dallo stesso nell'ambito della compagine criminosa; come pure la valenza indiziante attribuita alla mancata contestazione del quadro indiziario da parte della difesa.

3. Il Procuratore generale ha depositato memoria a sostegno del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione e deve essere accolto.

2. L'ordinanza impugnata desume la partecipazione associativa del ricorrente dall'essere destinatario di somme provenienti dalla imposizione illecita sulla pesca, facente capo alla formale esistenza della [OSCURATO:PERSONA] (alla quale non risulta aderente), dall'essere messo al corrente di attività del clan, dalla sua evocazione nella vicenda della inaugurazione del locale Rodè e dagli episodi in cui è invocato il suo intervento in contrasti di varia natura.

3. Ritiene questa Corte che gli elementi considerati non individuano un ruolo associativo dello stesso nell'ambito della ipotizzata compagine mafiosa, una volta esclusa la sua partecipazione alla cooperativa Nereide, rilevante ai fini del controllo monopolistico delle zone di pesca perseguito dal gruppo, non bastando a tal fine il beneficio di "posizione" del ricorrente, in quanto fratello del capo-clan, né l'essere messo a conoscenza dallo stesso fratello di una qualche vicenda - in tesi - ricollegata all'attività del clan; come pure l'evocazione di una sua "fama criminale" sulla base del suo intervento in vicende interpersonali prive di connotati ricollegabili all'operatività della associazione, né la sua ipotizzata "riconoscibilità mafiosa" in base all'ambigua valenza data dal riferimento al ricorrente in occasione della vicenda Rodè.

Gli elementi considerati esulano dal paradigma della condotta partecipativa in tema di associazione mafiosa che, secondo l'autorevole orientamento di legittimità, è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez.

U, 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 - 01) come più recentemente autorevolmente ribadito con il principio secondo il quale la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01).

4. Ne consegue l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Potenza competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza, competente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 14/11/2024 del Tribunale di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Potenza ha confermato l'ordinanza cautelare emessa dal Giudice per le indagini preliminari in data 22 ottobre 2024 con la quale è stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso di cui al capo 1, diretta dal fratello Andrea e da [OSCURATO:PERSONA] (così ridefinita l'originaria ipotesi di accusa di ruolo apicale). 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 416- bis cod. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla ritenuta gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 1 ascritto al ricorrente. La ordinanza ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria sulla base dei medesimi elementi che il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto del tutto inidonei a sorreggere la gravità indiziaria in ordine ai reati di cui ai capi 28 e 31 contestati al medesimo ricorrente in concorso con il fratello Andrea, decisione sui predetti capi divenuta definitiva in mancanza di impugnazione da parte del Pubblico ministero, ma che l'ordinanza impugnata ha valorizzato ai fini della partecipazione associativa, non considerando - inoltre - la dedotta comprovata mancata partecipazione del ricorrente alla cooperativa Nereide, posta a base dell'assunto accusatorio sub 1). Quanto agli elementi indicati dall'ordinanza a base della gravità indiziaria, la conversazione n. 3595 del 8.11.2023 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed altri due soggetti non identificati, non identifica alcuna spartizione di illeciti proventi con il ricorrente, individuando solo il compenso per l'utilizzo della barca del fratello Andrea per l'esercizio lecito della pesca. Quanto all'asserito aggiornamento del ricorrente da parte del fratello dell'andamento delle attività del clan, desunta dalla captazione n. 4728 del 1.12.2023 tra il ricorrente e il fratello Andrea, l'assunto è smentito dalle valutazioné, espresse dal GIP in relazione alla esclusione della l gravità indiziaria in ordine al reato di cui al capo 31, nell'ambito delle quali è presente la citata conversazione/ e dall'assenza di contatti tra il ricorrente e il fratello - a parte la predetta conversazione. Ancora, quanto alla valorizzazione della vicenda dell'inaugurazione del locale Rodè, essa contrasta con la valutazione espressa dal GIP in relazione alla esclusione della gravità indiziaria in ordine al capo 28 che designa la totale estraneità del ricorrente alla vicenda, peraltro ( estranea al contesto associativo.Quanto alla valorizzazione dell'invocato intervento del ricorrente in diverbi e contrasti di diversa natura, si tratta di fatti estranei alla presente vicenda processuale e del tutto scollegati dal contesto associativo sub 1). L3, Del tutto illogica è la riconduzione della partecipazione associativa al vincolo di parentela del ricorrente con gli Scarci e con gli Scarcia e la mera ipotesi di posizione defilata mantenuta dallo stesso nell'ambito della compagine criminosa; come pure la valenza indiziante attribuita alla mancata contestazione del quadro indiziario da parte della difesa. 3. Il Procuratore generale ha depositato memoria a sostegno del rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per quanto di ragione e deve essere accolto. 2. L'ordinanza impugnata desume la partecipazione associativa del ricorrente dall'essere destinatario di somme provenienti dalla imposizione illecita sulla pesca, facente capo alla formale esistenza della [OSCURATO:PERSONA] (alla quale non risulta aderente), dall'essere messo al corrente di attività del clan, dalla sua evocazione nella vicenda della inaugurazione del locale Rodè e dagli episodi in cui è invocato il suo intervento in contrasti di varia natura. 3. Ritiene questa Corte che gli elementi considerati non individuano un ruolo associativo dello stesso nell'ambito della ipotizzata compagine mafiosa, una volta esclusa la sua partecipazione alla cooperativa Nereide, rilevante ai fini del controllo monopolistico delle zone di pesca perseguito dal gruppo, non bastando a tal fine il beneficio di "posizione" del ricorrente, in quanto fratello del capo-clan, né l'essere messo a conoscenza dallo stesso fratello di una qualche vicenda - in tesi - ricollegata all'attività del clan; come pure l'evocazione di una sua "fama criminale" sulla base del suo intervento in vicende interpersonali prive di connotati ricollegabili all'operatività della associazione, né la sua ipotizzata "riconoscibilità mafiosa" in base all'ambigua valenza data dal riferimento al ricorrente in occasione della vicenda Rodè. Gli elementi considerati esulano dal paradigma della condotta partecipativa in tema di associazione mafiosa che, secondo l'autorevole orientamento di legittimità, è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670 - 01) come più recentemente autorevolmente ribadito con il principio secondo il quale la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 - 01). 4. Ne consegue l'annullamento della ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Potenza competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Potenza, competente
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