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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 1956

Cassazione n. 35268/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/01/1956 [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/05/1995 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione delle attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che la sentenza impugnata, alla pagina 8 precisa come le suddette attenuanti non siano concedibili, non avendo gli imputati avendo conseguito alcun merito, di carattere processuale o extraprocessuale, suscettibile di positiva valutazione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 23 settembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 12/01/1956 [OSCURATO:PERSONA] nato il 16/05/1995 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata applicazione delle attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che la sentenza impugnata, alla pagina 8 precisa come le suddette attenuanti non siano concedibili, non avendo gli imputati avendo conseguito alcun merito, di carattere processuale o extraprocessuale, suscettibile di positiva valutazione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 settembre
Sentenza Cassazione n. 35268/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris