CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 agosto 2002
Cassazione n. 04675/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 30/08/2002, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte d'appello di Palermo; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con unico atto; rilevato che il motivo deduce la mancanza assoluta di motivazione in ordine al rigetto delle pene sostitutive con riferimento alla posizione della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], non è consentita in sede di legittimità poiché dedotta tardivamente, mediante le sole conclusioni scritte, e non già come motivo di appello, in violazione di quanto prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come puntualmente emerge dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (cfr. pag. 3); considerato che il secondo motivo deduce la violazione di legge con riguardo al rigetto, da parte della Corte territoriale, della doglianza proposta nell’interesse della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], circa l’insussistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale; è manifestamente infondato, risolvendosi nella mera riproposizione di profili di censura già esaminati e correttamente disattesi dal giudice di merito, senza alcuna specifica critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata e mirando, in realtà, a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio non consentita in sede di legittimità, né collegata alla deduzione di concreti travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dalla Corte territoriale; che, in particolare, la Corte d’appello ha evidenziato come la condotta di fuga ad alta velocità, unitamente alla successiva perdita di controllo del mezzo, fosse pienamente idonea a integrare il reato contestato (cfr. pag. 2); ritenuto che, per tali motivi, i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026 Il