CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2024
Cassazione n. 11129/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] - condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990 - ha proposto ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo di gravame, vizi della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen., nonché l'eccessività della pena. Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto la doglianza - con la quale non si richiamano nello specifico elementi positivi di valutazione che sarebbero stati premessi o erroneamente valutati dai giudici di merito - non tiene conto della motivazione della sentenza impugnata, la quale correttamente valorizza il fatto che la modestia dell'episodio sia stata apprezzata, dal momento che è stata riconosciuta la fattispecie di minore gravità di cui al comma 5, dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, mentre lo scostamento dal minimo edittale della pena risulta pienamente giustificato dai plurimi e specifici precedenti dell'imputato; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 200, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2024.