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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10370/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'intero ricorso si palesa meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito; che, nel caso di specie, la Corte di appello ha offerto una motivazione esaustiva: - con riferimento all'omessa riqualificazione del reato di tentata rapina impropria aggravata nella fattispecie di tentato furto (la riqualificazione è stata esclusa non solo sulla base delle dichiarazioni dell'offeso ma anche sulla base della analisi dei filmati: pag. 5 della sentenza impugnata), - con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. in relazione al reato contestato al capo b) (pag. 6 della sentenza impugnata), - con riguardo al bilanciamento tra circostanze attenuanti ed aggravanti (non effettuabile in prevalenza a causa del riconoscimento della recidiva reiterata: pag. 7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

M .

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'intero ricorso si palesa meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito; che, nel caso di specie, la Corte di appello ha offerto una motivazione esaustiva: - con riferimento all'omessa riqualificazione del reato di tentata rapina impropria aggravata nella fattispecie di tentato furto (la riqualificazione è stata esclusa non solo sulla base delle dichiarazioni dell'offeso ma anche sulla base della analisi dei filmati: pag. 5 della sentenza impugnata), - con riferimento al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen. in relazione al reato contestato al capo b) (pag. 6 della sentenza impugnata), - con riguardo al bilanciamento tra circostanze attenuanti ed aggravanti (non effettuabile in prevalenza a causa del riconoscimento della recidiva reiterata: pag. 7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così d
Sentenza Cassazione n. 10370/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris