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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 marzo 2021

Cassazione n. 38393/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro ha confermato quella del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro, con cui è stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione alla partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico e in relazione ai reati fine in materia di stupefacenti di cui ai capi 5), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 15).

2. Ha proposto ricorso Scaglione tramite il suo difensore.

2.1. Con il primo motivo denuncia violazione dell'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 in relazione ai requisiti dell'associazione dedita a narcotraffico.

Premesso che l'addebito è riferito alla gestione della piazza di spaccio di Scalea, con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima già esclusa dal G.I.P., e richiamata la struttura dell'ordinanza impugnata, rileva il ricorrente che manca qualsiasi riferimento al predetto nell'analisi degli indici rivelatori dell'esistenza dell'associazione e che la prova della partecipazione di lui è stata ricavata dalla stabilità dei rapporti con Napoli, dalla tendenza ad interfacciarsi con i fornitori di droga, dalla frequenza con cui avvenivano le condotte illecite e dal numero di contestazioni omogenee.

Ma rileva il ricorrente che la situazione è sovrapponibile a quella esaminata in una sentenza della Corte di cassazione, che in quel caso aveva annullato la sentenza di appello, rilevando l'insufficienza dell'elemento rappresentato dalla frequente commissione di reati da parte degli stessi soggetti nel ruolo di acquirente e venditore, dovendosi dimostrare che ciò si collochi nell'esecuzione del programma associativo e dovendosi dunque analizzare altri elementi.

Ma tale analisi non risultava essere stata effettuata.

Il Tribunale aveva ignorato le deduzioni sulla mancanza di un ruolo dello Scaglione e aveva contraddittoriamente affermato che Napoli e Scaglione disponevano di stabili canali di approvvigionamento, costituiti da Tomaselli e [OSCURATO:PERSONA], quando risultava che si avvalevano anche di tale Aita.

Relativamente ai reati fine il ricorrente segnala che il Tribunale aveva violato la giurisprudenza in materia di droga parlata, che i dialoghi esprimevano piuttosto la destinazione all'uso personale, in assenza di elementi sintomatici di spaccio, riferibili allo Scaglione, che la motivazione del provvedimento impugnato era apodittica e manifestamente illogica.

Rileva ancora il ricorrente che, disattendendo l'assunto difensivo per cui il predetto era un consumatore indebitato, il Tribunale aveva fatto riferimento ad episodi in cui Scaglione era solo presente, che Tonnaselli si era rivolto a Napoli per il recupero di un credito, che un debito gravava su tale Tonino, cognato di Scaglione, al quale dunque la droga non era stata fornita dal predetto sulla piazza di Scalea.

2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine all'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione.

Non avendo diretti contatti con i fornitori ed essendo semplice gregario di Napoli, il ricorrente non avrebbe avuto la possibilità di acquistare sostanza stupefacente.Indebitamente era stato fatto riferimento al mantenimento di contatti con figure navigate nel contesto associativo, senza considerare che il ricorrente non aveva la possibilità di prendere lo stupefacente e non aveva contatti diretti con i fornitori, non essendo dunque attuale e concreto il pericolo di reiterazione a distanza di cinque anni dai fatti.

3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso.

4. Il procedimento è stato trattato con le modalità di cui all'art. 23, comma 8 e 9, d.l. 137 del 2020, convertito dalla legge 176 del 2020, senza intervento delle parti.

CONSIDEFtATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Risultano, per vero, inammissibili le doglianze riguardanti il coinvolgimento del ricorrente in condotte di spaccio, avendo il Tribunale dato conto della rilevata presenza di Scaglione, a fianco di Napoli, in occasione di plurimi approvvigionamenti, della diretta e attiva partecipazione di lui ad un episodio di cessione, degli elementi da cui avrebbe potuto desumersi la consistenza qualititativa e quantitativa delle operazioni.

3. Tuttavia, deve rimarcarsi come le valutazioni del Tribunale in ordine alla gravità indiziaria riguardante la partecipazione del ricorrente ad un sodalizio dedito al narcotraffico, risultino apodittiche e generiche.

4. Non è in discussione la legittimità del richiamo dell'ordinanza genetica e degli elementi posti a supporto della configurabilità di un sodalizio, segnato dalla convergente operatività di fornitori e spacciatori di livello intermedio, dalla quale era dato desumere un canale di smercio, volto ad assicurare profitti derivanti ai soggetti coinvolti dalla realizzazione di una maglia nella rete del traffico di stupefacenti.

Deve invece rilevarsi come la posizione del ricorrente sia stata tratteggiata solo sulla base della presa d'atto della presenza dello stesso a fianco di Napoli e del rilievo di una convergenza operativa tra Napoli e Scaglione, ma senza alcuna precisa analisi del raccordo tra quella presenza e il quadro delle rispettive consapevolezze in merito al ruolo assunto dal ricorrente, alla volontà del predetto di partecipare alla realizzazione di uno stabile programma e a quella degli altri sodali di avvalersi della sua collaborazione in funzione della realizzazione di un fine comune.

5. Deve invero rimarcarsi come in tutti i casi sia stato segnalato che gli interlocutori di rango più elevato si rapportavano a Napoli, pur alla presenza anche di Scaglione, e che costui non poteva assumere specifiche iniziative, agendo solo a supporto di Napoli.

In tale prospettiva non è stata chiarita la concreta messa a disposizione del ricorrente per la realizzazione del comune programma, ma solo la collaborazione operativa prestata a Napoli, vero interlocutore dei fornitori di più alto livello.

Vuol dirsi dunque che, anche nella prospettiva delineata nell'ordinanza genetica, incentrata su un ampio e stabile traffico di stupefacenti, destinati a diverse piazze di spaccio, non è stato dato conto di come in concreto il ricorrente si inserisse nella catena operativa, assumendo un ruolo attivo funzionale agli interessi del sodalizio, al di là della sua presenza a fianco di Napoli.

Né è stato chiarito se potesse attribuirsi anche a Scaglione la concreta gestione di una piazza di spaccio, coerente con la realizzazione di interessi associativi più ampi, ovvero se il ricorrente si limitasse in varia guisa a prestare ausilio al solo Napoli, unico referente effettivo della piazza di spaccio agli occhi dei fornitori di più elevato rango.

Da tale analisi discende invero la possibilità di suffragare non solo un'ipotesi concorsuale in condotte di spaccio, ma anche la configurabilità di un ruolo partecipativo dalle più ampie prospettive.

Né è sufficiente far riferimento a facta concludentia, sintomatici dell'assunzione di quel ruolo, essendo anche in tale prospettiva necessario dar conto del significato attribuibile al coinvolgimento del ricorrente in episodi di approvvigionamento e spaccio, attraverso il confronto tra la dimensione fattuale del singolo episodio e la più estesa prospettiva associativa, sottesa ad operazioni di stabile rifornimento di stupefacenti da destinare su piazza, nell'interesse più ampio della consorteria.

Può a tal fine richiamarsi il principio per cui «in materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso può essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi crinninosi, purché siffatte condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, e risultino compiute con l'innmanente coscienza e volontà dell'autore di fare parte dell'organizzazione» (Sez. 6, n. 50965 del 2/12/2014, D'Aloia, Rv. 261379).

6. Ma se l'ordinanza impugnata deve sulla base di quanto osservato essere annullata ai fini di un nuovo esame, con riguardo al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, altrettanto deve dirsi con riferimento al profilo squisitamente cautelare.

7. In questo caso il Tribunale ha valorizzato la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma ha preso atto del ruolo gregario del ricorrente, per tale via ritenendo sufficiente la misura degli arresti donniciliari.

Si tratta di motivazione del tutto insufficiente, in quanto risulta sostanzialmente pretermessa la considerazione del rilevante lasso di tempo intercorso dai fatti, pari a circa cinque anni, dato di per sé evocativo, in assenza di elementi idonei a corroborare la valenza della presunzione invocata, di una perdita di valore della ravvisata partecipazione sotto il profilo della concretezza e attualità del pericolo, tanto più alla luce del riconosciuto ruolo gregario, implicante l'impossibilità per il ricorrente di assumere iniziative personali.

Deve sul punto richiamarsi quanto più volte affermato in ordine alla rilevanza del fattore temporale di notevole consistenza, a fronte del quale «è necessario che l'ordinanza cautelare motivi in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, indicando specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari» (Sez. 6, n. 53028 del 6/11/2017, Battaglia, Rv. 271576; ma per analoghi rilievi, in relazione all'operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., di recente, ex plurimis, Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279720; Sez. 6, n. 19863 del 4/5/2021, Scozzafava, Rv. 281273).

8. Ne discende che, anche con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari, a fronte delle apodittiche valutazioni del Tribunale, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame, alla luce dei rilievi formulati, al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro ha confermato quella del G.I.P. del Tribunale di Catanzaro, con cui è stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione alla partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico e in relazione ai reati fine in materia di stupefacenti di cui ai capi 5), 8), 9), 10), 11), 12), 13) e 15). 2. Ha proposto ricorso Scaglione tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione dell'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 in relazione ai requisiti dell'associazione dedita a narcotraffico. Premesso che l'addebito è riferito alla gestione della piazza di spaccio di Scalea, con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima già esclusa dal G.I.P., e richiamata la struttura dell'ordinanza impugnata, rileva il ricorrente che manca qualsiasi riferimento al predetto nell'analisi degli indici rivelatori dell'esistenza dell'associazione e che la prova della partecipazione di lui è stata ricavata dalla stabilità dei rapporti con Napoli, dalla tendenza ad interfacciarsi con i fornitori di droga, dalla frequenza con cui avvenivano le condotte illecite e dal numero di contestazioni omogenee. Ma rileva il ricorrente che la situazione è sovrapponibile a quella esaminata in una sentenza della Corte di cassazione, che in quel caso aveva annullato la sentenza di appello, rilevando l'insufficienza dell'elemento rappresentato dalla frequente commissione di reati da parte degli stessi soggetti nel ruolo di acquirente e venditore, dovendosi dimostrare che ciò si collochi nell'esecuzione del programma associativo e dovendosi dunque analizzare altri elementi. Ma tale analisi non risultava essere stata effettuata. Il Tribunale aveva ignorato le deduzioni sulla mancanza di un ruolo dello Scaglione e aveva contraddittoriamente affermato che Napoli e Scaglione disponevano di stabili canali di approvvigionamento, costituiti da Tomaselli e [OSCURATO:PERSONA], quando risultava che si avvalevano anche di tale Aita. Relativamente ai reati fine il ricorrente segnala che il Tribunale aveva violato la giurisprudenza in materia di droga parlata, che i dialoghi esprimevano piuttosto la destinazione all'uso personale, in assenza di elementi sintomatici di spaccio, riferibili allo Scaglione, che la motivazione del provvedimento impugnato era apodittica e manifestamente illogica. Rileva ancora il ricorrente che, disattendendo l'assunto difensivo per cui il predetto era un consumatore indebitato, il Tribunale aveva fatto riferimento ad episodi in cui Scaglione era solo presente, che Tonnaselli si era rivolto a Napoli per il recupero di un credito, che un debito gravava su tale Tonino, cognato di Scaglione, al quale dunque la droga non era stata fornita dal predetto sulla piazza di Scalea. 2.2. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine all'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione. Non avendo diretti contatti con i fornitori ed essendo semplice gregario di Napoli, il ricorrente non avrebbe avuto la possibilità di acquistare sostanza stupefacente.Indebitamente era stato fatto riferimento al mantenimento di contatti con figure navigate nel contesto associativo, senza considerare che il ricorrente non aveva la possibilità di prendere lo stupefacente e non aveva contatti diretti con i fornitori, non essendo dunque attuale e concreto il pericolo di reiterazione a distanza di cinque anni dai fatti. 3. Il Procuratore generale ha inviato requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso. 4. Il procedimento è stato trattato con le modalità di cui all'art. 23, comma 8 e 9, d.l. 137 del 2020, convertito dalla legge 176 del 2020, senza intervento delle parti. CONSIDEFtATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Risultano, per vero, inammissibili le doglianze riguardanti il coinvolgimento del ricorrente in condotte di spaccio, avendo il Tribunale dato conto della rilevata presenza di Scaglione, a fianco di Napoli, in occasione di plurimi approvvigionamenti, della diretta e attiva partecipazione di lui ad un episodio di cessione, degli elementi da cui avrebbe potuto desumersi la consistenza qualititativa e quantitativa delle operazioni. 3. Tuttavia, deve rimarcarsi come le valutazioni del Tribunale in ordine alla gravità indiziaria riguardante la partecipazione del ricorrente ad un sodalizio dedito al narcotraffico, risultino apodittiche e generiche. 4. Non è in discussione la legittimità del richiamo dell'ordinanza genetica e degli elementi posti a supporto della configurabilità di un sodalizio, segnato dalla convergente operatività di fornitori e spacciatori di livello intermedio, dalla quale era dato desumere un canale di smercio, volto ad assicurare profitti derivanti ai soggetti coinvolti dalla realizzazione di una maglia nella rete del traffico di stupefacenti. Deve invece rilevarsi come la posizione del ricorrente sia stata tratteggiata solo sulla base della presa d'atto della presenza dello stesso a fianco di Napoli e del rilievo di una convergenza operativa tra Napoli e Scaglione, ma senza alcuna precisa analisi del raccordo tra quella presenza e il quadro delle rispettive consapevolezze in merito al ruolo assunto dal ricorrente, alla volontà del predetto di partecipare alla realizzazione di uno stabile programma e a quella degli altri sodali di avvalersi della sua collaborazione in funzione della realizzazione di un fine comune. 5. Deve invero rimarcarsi come in tutti i casi sia stato segnalato che gli interlocutori di rango più elevato si rapportavano a Napoli, pur alla presenza anche di Scaglione, e che costui non poteva assumere specifiche iniziative, agendo solo a supporto di Napoli. In tale prospettiva non è stata chiarita la concreta messa a disposizione del ricorrente per la realizzazione del comune programma, ma solo la collaborazione operativa prestata a Napoli, vero interlocutore dei fornitori di più alto livello. Vuol dirsi dunque che, anche nella prospettiva delineata nell'ordinanza genetica, incentrata su un ampio e stabile traffico di stupefacenti, destinati a diverse piazze di spaccio, non è stato dato conto di come in concreto il ricorrente si inserisse nella catena operativa, assumendo un ruolo attivo funzionale agli interessi del sodalizio, al di là della sua presenza a fianco di Napoli. Né è stato chiarito se potesse attribuirsi anche a Scaglione la concreta gestione di una piazza di spaccio, coerente con la realizzazione di interessi associativi più ampi, ovvero se il ricorrente si limitasse in varia guisa a prestare ausilio al solo Napoli, unico referente effettivo della piazza di spaccio agli occhi dei fornitori di più elevato rango. Da tale analisi discende invero la possibilità di suffragare non solo un'ipotesi concorsuale in condotte di spaccio, ma anche la configurabilità di un ruolo partecipativo dalle più ampie prospettive. Né è sufficiente far riferimento a facta concludentia, sintomatici dell'assunzione di quel ruolo, essendo anche in tale prospettiva necessario dar conto del significato attribuibile al coinvolgimento del ricorrente in episodi di approvvigionamento e spaccio, attraverso il confronto tra la dimensione fattuale del singolo episodio e la più estesa prospettiva associativa, sottesa ad operazioni di stabile rifornimento di stupefacenti da destinare su piazza, nell'interesse più ampio della consorteria. Può a tal fine richiamarsi il principio per cui «in materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso può essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi crinninosi, purché siffatte condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale, e risultino compiute con l'innmanente coscienza e volontà dell'autore di fare parte dell'organizzazione» (Sez. 6, n. 50965 del 2/12/2014, D'Aloia, Rv. 261379). 6. Ma se l'ordinanza impugnata deve sulla base di quanto osservato essere annullata ai fini di un nuovo esame, con riguardo al reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309 del 1990, altrettanto deve dirsi con riferimento al profilo squisitamente cautelare. 7. In questo caso il Tribunale ha valorizzato la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma ha preso atto del ruolo gregario del ricorrente, per tale via ritenendo sufficiente la misura degli arresti donniciliari. Si tratta di motivazione del tutto insufficiente, in quanto risulta sostanzialmente pretermessa la considerazione del rilevante lasso di tempo intercorso dai fatti, pari a circa cinque anni, dato di per sé evocativo, in assenza di elementi idonei a corroborare la valenza della presunzione invocata, di una perdita di valore della ravvisata partecipazione sotto il profilo della concretezza e attualità del pericolo, tanto più alla luce del riconosciuto ruolo gregario, implicante l'impossibilità per il ricorrente di assumere iniziative personali. Deve sul punto richiamarsi quanto più volte affermato in ordine alla rilevanza del fattore temporale di notevole consistenza, a fronte del quale «è necessario che l'ordinanza cautelare motivi in ordine alla rilevanza del tempo trascorso, indicando specifici elementi di fatto idonei a dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari» (Sez. 6, n. 53028 del 6/11/2017, Battaglia, Rv. 271576; ma per analoghi rilievi, in relazione all'operatività della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., di recente, ex plurimis, Sez. 5, n. 31614 del 13/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279720; Sez. 6, n. 19863 del 4/5/2021, Scozzafava, Rv. 281273). 8. Ne discende che, anche con riguardo alla sussistenza delle esigenze cautelari, a fronte delle apodittiche valutazioni del Tribunale, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame, alla luce dei rilievi formulati, al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'
Sentenza Cassazione n. 38393/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris