CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 aprile 2016
Cassazione n. 19461/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2016 ORDINANZA sul ricorso n. 11211/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del Mezzogiorno - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nella qualità di mandataria e gestore in raggruppamento temporaneo d’imprese del [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 22, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].; - intimati - avverso il decreto del Tribunale di Milano pubblicato il 4/4/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/2/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che:F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 11211/2016 Numero sezionale 600/2022 Numero di raccolta generale 19461/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 1. [OSCURATO:SOCIETA]. concedeva alle società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]. due finanziamenti, rispettivamente di € 600.000 e € 400.000, che venivano garantiti da [OSCURATO:SOCIETA]., tramite fideiussione, e dalla Banca del Mezzogiorno – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in attuazione della normativa sui finanziamenti alle piccole e medie imprese. Banca del Mezzogiorno – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a seguito dell’inadempimento delle debitrici principali, corrispondeva a [OSCURATO:SOCIETA]. un importo pari al 60% dei finanziamenti concessi. 2. Il giudice delegato al fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. ammetteva al passivo della procedura il credito di € 487.716,60 vantato a tale titolo da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. su incarico di Banca del Mezzogiorno – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Negava, tuttavia, il riconoscimento del privilegio invocato ai sensi dell’art. 24, comma 33, l. 449/1997, ritenendo che lo stesso fosse applicabile soltanto a finanziamenti, ossia a dazioni dirette di denaro, e non anche agli esborsi conseguenti a garanzie prestate. 3. Il Tribunale di Milano, con decreto del 4 aprile 2016, rigettava l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., le cui tesi difensive erano state sostenute, attraverso un intervento in causa, da Banca del Mezzogiorno – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. In particolare osservava, facendo richiamo alla pregressa giurisprudenza dell’ufficio, che il privilegio di cui all'art. 9, comma 5, d. lgs. 123/1998 non era applicabile alle prestazioni di garanzia ex artt. 2, comma 100, l. 662/1996 e 15 l. 266/1997, in assenza di alcun richiamo di queste norme all’interno della disposizione di legge più recente. Riteneva che non fosse neppure ammissibile un'interpretazione estensiva dell'art. 9, comma 5, d. lgs. 123/98, dato che la strutturazione di questa disposizione di legge non è compatibile con la F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 11211/2016 Numero sezionale 600/2022 Numero di raccolta generale 19461/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 prestazione di garanzia da parte del Fondo P.M.I., con l'escussione della stessa e con l'istituto della surroga nei diritti del creditore garantito. Ostava, infatti, a una simile interpretazione l'espressione utilizzata dalla norma, secondo cui il privilegio spetta per i crediti "nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo": l’uso del termine finanziamenti, piuttosto che della locuzione "benefici" prevista dal precedente art. 7, comma 10, induceva a ritenere che rimanessero incluse nell’ambito applicativo della norma soltanto le contribuzioni dirette in denaro in favore del soggetto beneficiario, con esclusione delle prestazioni in favore di terzi, come le garanzie rilasciate a favore del soggetto finanziatore. Reputava che il privilegio invocato non fosse compatibile neanche con il meccanismo della surrogazione, in quanto la prelazione in discorso non era riconoscibile in capo al soggetto finanziatore (che veniva soddisfatto dal Fondo), ma solo a favore del gestore del Fondo che avesse pagato il creditore beneficiario della garanzia; si sarebbe venuto così ad attribuire al garante che aveva soddisfatto il creditore surrogato una qualità di credito poziore rispetto a quella che aveva il creditore originario, in violazione dell'art. 1203 cod. civ.. Sottolineava che il presupposto in base al quale la surroga veniva esercitata non era compatibile con il riconoscimento del privilegio in discorso, dato che lo stesso era invocabile per le restituzioni previste dall’art. 9, comma 4, ossia per i casi nei quali "i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo" fossero stati oggetto di "revoca", essendo perciò necessaria l’esistenza di un provvedimento amministrativo opposto a quello di concessione della provvidenza economica e di un obbligo di restituzione per effetto del venir meno del presupposto attributivo della provvidenza.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 11211/2016 Numero sezionale 600/2022 Numero di raccolta generale 19461/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Nel caso di specie la richiesta di restituzione non era avvenuta, invece, a seguito della "revoca" della provvidenza, ma per effetto del solo inadempimento del beneficiario. Escludeva, infine, che fosse possibile addivenire a diverse conclusioni sulla base di quanto stabilito dall’art. 8-bis d.l. 3/2015, che non costituiva una norma di interpretazione autentica del disposto dell’art. 9 d. lgs. 123/1998, ma aveva istituito un nuovo privilegio, estendendo la prelazione già prevista per altre ipotesi di finanziamento in favore delle piccole e medie imprese anche alle concessioni di garanzia da parte di Banca del Mezzogiorno – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. 4. Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso Banca del Mezzogiorno – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. prospettando quattro motivi di doglianza. Gli intimati fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non hanno svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.. Considerato che: 5.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8-bis d.l. 3/2015, convertito con modificazioni dalla l. 33/2015: il Tribunale ha erroneamente ritenuto – in tesi di parte ricorrente – che questa norma attribuisca il privilegio previsto dall’art. 9 d. lgs. 123/1998 agli interventi di sostegno pubblico effettuati nella forma della concessione di garanzia a valere sul fondo previsto dall’art. 2, comma 100, l. 662/1996 solo se gli stessi siano successivi alla sua entrata in vigore. La norma, riguardando i rapporti giuridici non ancora esauriti, doveva invece trovare applicazione anche nel caso di specie.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 11211/2016 Numero sezionale 600/2022 Numero di raccolta generale 19461/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Peraltro, la disposizione di legge in discorso ha natura interpretativa dell’art. 2, comma 100, l. 662/1996, che richiama espressamente, non introduce un nuovo privilegio, che era già riconoscibile facendo applicazione dell’art. 9 d. lgs. 123/1998, ma ribadisce, in presenza di un contrasto giurisprudenziale, l’applicabilità di quest’ultima norma anche alle concessioni di garanzia. Occorreva inoltre riconoscere – prosegue parte ricorrente – che il disposto di questa norma di interpretazione autentica trova applicazione anche retroattivamente, in virtù del principio di ragionevolezza, giacché l’art. 9 d. lgs. 123/1998 non stabilisce alcuna limitazione nella sua applicazione e ricomprende il finanziamento agevolato e la concessione in garanzia nell’ambito dell’unica categoria dei benefici attribuibili alle imprese in applicazione degli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive. 5.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 7, 9 e 12 del d.lgs. 123/98: il d. lgs. 123/98 – assume il ricorrente – detta i principi generali in materia di interventi pubblici applicabili a tutte le forme di intervento per il sostegno delle attività produttive, anche nelle ipotesi di prestazioni di garanzia a carico del Fondo P.M.I. previsto dall’art. 2, comma 100, l. 662/1996. La disciplina così introdotta, riguardando espressamente gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi, costituisce una struttura normativa in bianco ricomprendente le diverse fattispecie di operazioni pubbliche di aiuto all’imprenditoria. Questa disciplina è volta alla razionalizzazione del sistema e intende evitare che una misura di intervento pubblico rimanga sprovvista della garanzia del privilegio riconosciuta dall'art. 9 per tutti gli F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 11211/2016 Numero sezionale 600/2022 Numero di raccolta generale 19461/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 interventi erogati, che, come si evince dall'art. 1, comprendono tutte le misure agevolative e benefici di qualsiasi genere. Tenuto conto di una simile finalità, l'espressione "i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo" di cui all’art. 9, comma 5, d. lgs. 123/1998 deve intendersi come riferita a ciascuno degli interventi di sostegno pubblico descritti nell'art. 1 del medesimo decreto ed erogati ai sensi del successivo art. 7. La disciplina di cui all'art. 9 d. lgs. 123/98 deve perciò essere applicata a tutti i crediti restitutori conseguenti alla revoca del finanziamento pubblico, in considerazione della medesima ratio sottesa alle varie tipologie di interventi, e quindi anche alle prestazioni di garanzia ex art. l. 662/1996, costituendo anch’esse una forma di sostegno pubblico. 5.3 Il terzo motivo prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 d. lgs. 123/98 e 1203 cod. civ.: il Tribunale – rappresenta il ricorrente – doveva riconoscere il privilegio invocato tenendo conto che l'esercizio della surroga nei diritti del creditore surrogato avviene a titolo autonomo, in forza dell'escussione della garanzia ex lege e del relativo pagamento. I presupposti per il riconoscimento del privilegio si realizzano, infatti, al momento dell’erogazione del denaro pubblico nei confronti della banca finanziatrice e il meccanismo della surroga non può avere l’effetto di declassare il credito privilegiato. La prestazione della garanzia da parte del Fondo, essendo di natura eccezionale in quanto prevista dalla legge istitutiva n. 662/1996, è titolo autonomo per il riconoscimento del privilegio che non si identifica con il rapporto a valle dell’intervento agevolato, ossia con il finanziamento da parte della banca finanziatrice. La surroga, pertanto, è compatibile con il privilegio di cui al d. lgs. 123/1998, ancorché il creditore surrogato non godesse di detto F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 11211/2016 Numero sezionale 600/2022 Numero di raccolta generale 19461/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 privilegio, essendo autonome e distinte le fattispecie da cui derivano i rapporti di credito. 5.4 Il quarto motivo di ricorso assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 9 d. lgs. 123/98: il rilievo del Tribunale secondo cui nelle ipotesi di interventi pubblici concessi nelle forme di garanzia non sarebbe possibile adottare il provvedimento di revoca, con conseguente inapplicabilità dell'art. 9 del decreto citato, non considera – sottolinea il ricorrente - che il disposto della norma in esame non si riferisce soltanto alle ipotesi di revoca, ma a tutti i casi di restituzione dell’intervento pubblico concesso, in presenza di azioni o fatti genericamente intesi addebitabili all’impresa beneficiaria. A conferma di questa interpretazione occorreva, inoltre, tenere conto dell'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, espresso nella sentenza n. 11930/2010, secondo cui, in tema di privilegi che assistono i crediti dello Stato, è possibile procedere a un'interpretazione estensiva delle norme quale operazione diretta ad individuare il reale significato e la portata effettiva delle stesse, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla loro formulazione testuale, tenuto conto dell'intenzione del legislatore e soprattutto della "causa" del credito che, ai sensi dell'art. 2745 cod. civ., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio. In questa prospettiva interpretativa nel caso di specie il credito insinuato, scaturendo da uno degli interventi previsti dal d. lgs. 123/1998 e derivando dall’erogazione di somme appartenenti ad un fondo pubblico, doveva essere ricompreso, avuto riguardo alla finalità di sostegno ad attività di pubblica utilità (sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive), tra i crediti privilegiati, in virtù di un'interpretazione estensiva dell'art. 9 della legge citata, giustificata da un giudizio di meritevolezza alla luce della causa del credito.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 11211/2016 Numero sezionale 600/2022 Numero di raccolta generale 19461/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 6. I motivi debbono essere esaminati congiuntamente, in considerazione della stretta connessione delle questioni da trattare. 6.1 Rispetto alle ultime tre censure questo collegio ritiene di far richiamo agli argomenti già svolti in materia da questa Corte (con una decisione che ha avuto ad oggetto il decreto espressamente citato all’interno del provvedimento impugnato in questa sede e fatto proprio dal collegio di merito; v. Cass. 6508/2020) al fine di ribadirne la fondatezza. Il decreto impugnato ha individuato, quali elementi ostativi a una interpretazione estensiva dell'art. 9, comma 5, d. lgs. 123/1998, l’utilizzo dell'espressione "finanziamenti", diversa dal termine "benefici" contenuto all’interno del precedente art. 7, la ritenuta incompatibilità del privilegio richiesto con la disciplina della surroga di cui all'art. 1203 cod. civ. e, infine, il fatto che le somme erogate dal gestore del Fondo a seguito dell'escussione della garanzia non erano state oggetto di "revoca", ma derivavano da un inadempimento contrattuale. 6.2 Quanto all'espressione "finanziamenti", questa Corte (Cass.21841/2017) ha già avuto modo di ritenere che l’espressione debba essere interpretata in senso meno formale, in modo da ricomprendervi tutti gli interventi di sostegno per lo sviluppo delle attività produttive effettuati dalle amministrazioni pubbliche (che possono consistere - secondo l'art. 7 d. lgs. 123/1998 - in credito d'imposta, bonus fiscale, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato), in considerazione delle medesime finalità che con l'impiego di risorse pubbliche lo Stato persegue con tutti questi interventi, ovvero l'aiuto finanziario alle imprese in funzione dello sviluppo loro e del tessuto economico produttivo.F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 11211/2016 Numero sezionale 600/2022 Numero di raccolta generale 19461/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 Una simile interpretazione consente alle risorse pubbliche, a prescindere dalle diverse modalità con cui sono state impiegate, di trovare adeguata protezione e una più sicura e certa soddisfazione, onde poter garantire una continuità di finanziamenti pubblici. Dando seguito a questo sforzo interpretativo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 2664/2019), dopo aver registrato che l’art. 9, comma 5, d. lgs. 123/1998 non detta una definizione del termine «finanziamento», ha osservato che nel quadro del diritto vigente questo termine “non assume un significato costante o in ogni caso pregnante. Tanto meno può essere identificato con l’operazione di mutuo ovvero con l’erogazione diretta di somme di danaro”. Ad esemplificazione di ciò è possibile far richiamo agli artt. 47 e 106, comma 1, T.U.B. e 2447 decies cod. civ., senza dimenticare che anche il “finanziamento” richiamato dall’art. 2467 cod. civ. è comunemente ritenuto termine idoneo a ricomprendere - tra le altre “agevolazioni finanziarie” - pure le prestazioni di garanzia. Pertanto, dato che tutte le forme di intervento pubblico di sostegno alle attività produttive individuate dal d. lgs. 123/1998 sono espressione di un disegno unitario, inteso alla razionalizzazione e riorganizzazione dell'intero settore, non vi sono ragioni giustificatrici di trattamenti normativi differenziati a seconda delle diverse forme di intervento. E la ragione per cui esborso diretto e assunzione di garanzia debbono essere equiparati e ricondotti nell’unico ambito individuato dal legislatore con il termine, lato, di finanziamento è costituita dal fatto che “l’intervento di sostegno a mezzo di garanzia personale sembra proporre, per qualità, una tipologia di rischio imprenditoriale non diversa da quella propriamente portata dalla concessione dei mutui o comunque dalle erogazioni dirette di somme all’impresa beneficiaria F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 11211/2016 Numero sezionale 600/2022 Numero di raccolta generale 19461/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 della protezione accordata dalla legge in discorso, con obbligo di restituzione delle somme medesime”. Né sarebbe possibile ritenere che la diversa conformazione strutturale delle due fattispecie proponga differenze di rilevante sostanza, “posto che l’assunzione di un impegno diretto da parte del garante nei confronti del terzo viene a determinare una posizione di rischio omologa a quello della consegna diretta delle somme nelle mani del mutuatario (si veda, in questi termini, Cass. 2664/2019). 6.3 Rispetto all’incompatibilità del privilegio invocato con il sistema della surroga ravvisata dal collegio dell’opposizione, la stessa ordinanza appena citata ha evidenziato che la tesi secondo cui il garante che ha pagato non può che surrogarsi negli stessi diritti che facevano capo al creditore originario dà per scontato che il garante mutui necessariamente la propria posizione da quella del creditore garantito. Tuttavia nella fattispecie, quale quella in esame, in cui il privilegio trova la propria fonte nella legge, in ragione della peculiare causa che lo sorregge (ritenuta portatrice di interessi particolarmente meritevoli di tutela), non vi è alcuna necessità che il creditore garantito si avvantaggi della posizione di cui gode il garante (privilegio), anche perché già fruisce della possibilità di escussione immediata (che è a prima richiesta, incondizionata ed irrevocabile) del soggetto pubblico in caso di inadempimento del soggetto finanziato. Peraltro, sempre in materia di surroga, l'art. 2, comma 4, D.M. 20 giugno 2005 - secondo cui, nell'effettuare il pagamento, il Fondo di Garanzia acquisisce, ai sensi dell'art. 1203 cod. civ., il diritto a rivalersi sulle piccole e medie imprese inadempienti per le somme pagate - è una norma di rango secondario che va interpretata e ricostruita alla luce e in sintonia con la normativa primaria che va a completare (Cass. 14915/2019).F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 11211/2016 Numero sezionale 600/2022 Numero di raccolta generale 19461/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 In questa prospettiva, se il senso della surroga è quello di dar vita ad uno strumento idoneo ad apportare al solvens "vantaggi" e tutele ulteriori rispetto a quelli propriamente connessi al regresso, il richiamo all'art. 1203 cod. civ. non potrebbe mai far "cadere" un diritto proprio del solvens, solo perché estraneo alla posizione del creditore accipiens. 6.4 La mancanza della revoca del finanziamento, ritenuta dal decreto impugnato come presupposto fattuale indefettibile, non equiparabile all'inadempimento del soggetto garantito e parimenti ostativo all'applicabilità del privilegio in oggetto, ben può essere superata – come ha condivisibilmente ritenuto Cass. 6508/2020 - con un'interpretazione estensiva dell'art. 9, comma 5, d. lgs. 123/98, diretta ad individuare (secondo l'insegnamento di Cass., Sez. U., 11930/2010) il reale significato e la portata effettiva della norma, anche oltre il limite apparentemente segnato dalla sua formulazione testuale, (tenuto conto dell'intenzione del legislatore e soprattutto della "causa" del credito che, ai sensi dell'art. 2745 cod. civ., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio). Pertanto, anche il credito dell'Amministrazione statale che deriva dall'escussione da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia delle P.M.I., in quanto credito di natura pubblicistica connesso - come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 d. lgs. 123/98 - alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive, deve fruire del privilegio di cui all'art. 9, comma 5, della medesima legge, in ragione della particolare meritevolezza dell'interesse tutelato, e ciò a prescindere dal tenore testuale della stessa norma. D’altra parte, la particolare tipologia del credito in questione, proprio perché non origina, come in altre ipotesi di interventi di sostegno pubblico delle attività produttive, da un'erogazione diretta da parte F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 11211/2016 Numero sezionale 600/2022 Numero di raccolta generale 19461/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 dell'Amministrazione statale di somme di danaro nelle mani del beneficiario, ma dal pagamento (a seguito dell'escussione della garanzia) dell'istituto di credito che aveva erogato il finanziamento al beneficiario, sorge in capo al gestore del Fondo che ha soddisfatto il finanziatore per effetto del solo pagamento, non occorrendo alcun provvedimento di "revoca", che costituisce, invece - in caso di erogazione diretta del finanziamento - un atto amministrativo strutturalmente necessario (di segno opposto rispetto alla concessione) per far venire meno il titolo in virtù del quale il beneficiario aveva fruito del finanziamento. Dunque, alla luce di quanto sopra illustrato, anche la "revoca" richiamata dal decreto impugnato non costituisce affatto un presupposto fattuale indefettibile per il riconoscimento in capo al gestore del Fondo di Garanzia dell'invocato privilegio. 6.5 Non è fondato, invece, il primo motivo di ricorso. Il disposto dell’art. 8-bis, comma 3, d.l. 3/2015 (secondo cui “il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi”) non prevede, espressamente, alcuna intenzione del legislatore di procedere a un’interpretazione autentica, con conseguente portata retroattiva, delle regole già esistenti. La norma, quindi, deve essere intesa come volta a ribadire, in termini espliciti e allo scopo di dissipare ogni eventuale dubbio, principi che già potevano essere ricavati dal compendio normativo in precedenza F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 11211/2016 Numero sezionale 600/2022 Numero di raccolta generale 19461/2022 Data pubblicazione 16/06/2022 esistente, come la giurisprudenza di questa Corte ha spiegato nei suoi ripetuti interventi in materia. 7. All’accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo di ricorso consegue la cassazione del decreto impugnato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte può decidere nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., disponendo, in accoglimento dell’opposizione proposta, il riconoscimento del privilegio richiesto al credito di Banca del Mezzogiorno – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. già ammesso al passivo in chirografo. L'accoglimento del ricorso e la decisione dello stesso nel merito comporta, ai sensi dell’art. 385, comma 2, cod. proc. civ., la condanna della procedura concorsuale intimata al pagamento delle spese processuali sostenute da Banca del Mezzogiorno – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel giudizio di opposizione e in questa sede di legittimità, che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, dispone il riconoscimento del privilegio richiesto al credito di Banca del Mezzogiorno – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. già ammesso al passivo in chirografo. Condanna la procedura intimata al rimborso delle spese del giudizio di opposizione, che liquida in € 6.000, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%, e delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in € 6.500, di cui € 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%. Così deciso in Roma in data 22 f