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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 4 febbraio 2021

Cassazione n. 28260/2022

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ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 20859/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Roma, viale delle Milizie 9 è elettivamente domiciliata -ricorrente – contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, rappresentato e dieso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 457/2021 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], NRG 208/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/5/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte d’Appello di Roma, decidendo sulla base del rito c.d.

“Covid” a trattazione scritta, ha rilevato che non era stata prodotta la copia notificata di ricorso e decreto di appello e quindi, stante la contumacia del MIUR, ha dichiarato improcedibile il gravame proposto dalla parte privata;

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito da controricorso del Ministero;

3. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

4. la ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA]

1. il collegio ritiene che la decisione e le questioni ad essa sottese rivestano rilievo nomofilattico sotto il profilo della definizione delle particolari regole del rito della fase emergenziale; P.Q.M.

La Corte dispone rimettersi alla pubblica ud i enza della quarta sezione, area pubblico impiego.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 20859/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] presso il cui studio in Roma, viale delle Milizie 9 è elettivamente domiciliata -ricorrente – contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, rappresentato e dieso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 457/2021 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], NRG 208/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/5/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Roma, decidendo sulla base del rito c.d. “Covid” a trattazione scritta, ha rilevato che non era stata prodotta la copia notificata di ricorso e decreto di appello e quindi, stante la contumacia del MIUR, ha dichiarato improcedibile il gravame proposto dalla parte privata; 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, resistito da controricorso del Ministero; 3. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; 4. la ricorrente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] 1. il collegio ritiene che la decisione e le questioni ad essa sottese rivestano rilievo nomofilattico sotto il profilo della definizione delle particolari regole del rito della fase emergenziale; P.Q.M. La Corte dispone rimettersi alla pubblica ud i enza della quarta sezione, area pubblico impiego. Così deci
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