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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16584/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02Z075F) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 624 e 625 n.3 cod. pen. e art. 4 L. 110/1975.

Considerato che il primo e unico motivo con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 02Z075F) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 624 e 625 n.3 cod. pen. e art. 4 L. 110/1975. Considerato che il primo e unico motivo con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammen
Sentenza Cassazione n. 16584/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris