CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 dicembre 2022
Cassazione n. 37897/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9993/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.[OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] L’INVOCAZIONE E [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO ROMA n. 3740/2016 depositata il11/06/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Istituto di [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di un terreno (in catasto ai fogli 795, part. 307 e 292/r, 799, part. 1/r, 2/r, 3/r e 290/r) occupato in data 29 aprile 1985 e manipolato dal Comune di Roma per la realizzazione di una scuola e poi restituito in data 20 dicembre 1999, non essendo stata realizzata l’opera pubblica, iniziava un giudizio (poi proseguito dall’avente causa società [OSCURATO:SOCIETA].) per il risarcimento dei danni per l’occupazione illegittima e per l’intervenuto mutamento della destinazione urbanistica dell’area nel 1997 (da zona M1 destinata a edificabilità pubblica per servizi a zona N periferica). La Corte d’appello di Roma, con sentenza dell’11 giugno 2016, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni per l’occupazione illegittima in misura corrispondente agli interessi legali sul valore venale di € 1.100.000,00 (così riducendo il maggiore importo determinato dal tribunale sulla base di c.t.u.) e alle spese necessarie al ripristino del terreno per l’importo di € 130.840,00; ha riformato la sentenza del Tribunale nella parte in cui aveva parametrato il danno risarcibile al valore venale pieno del bene, sebbene non perduto dal (e restituito al) proprietario, anziché alla mancata disponibilità dello stesso nel periodo dell’occupazione illegittima, e aveva riconosciuto il danno per i mancati ricavi che il proprietario avrebbe tratto in virtù delle costruzioni non più realizzabili, in mancanza di prova del danno stesso. Avverso questa sentenza la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per cassazione, resistito daRoma Capitale . [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 324 e 342 c.p.c. e 2909 c.c., per avere la sentenza impugnata statuito che non spetta al proprietario, a titolo di risarcimento del danno da occupazione illegittima, l’integrale valore venale del terreno occupato, né i ricavi che il proprietario medesimo avrebbe ritratto in virtù delle costruzioni realizzabili su di esso, in assenza di impugnazione su tali punti della decisione del Tribunale, riguardando il gravame solo la questione della edificabilità del terreno. Il motivo è infondato. [OSCURATO:PERSONA] , come risulta anche dal motivo di appello trascritto in ricorso, aveva impugnato la statuizione del Tribunale di condanna al risarcimento del danno per la perdita dei ricavi connessi alle possibilità edificatorie, dovendo escludersi il vizio denunciato di extra o ultrapetizione. Analoga conclusione vale con riguardo alla statuizione del tribunale che aveva riconosciuto alla ricorrente, a titolo risarcitorio, l’integrale valore di mercato del bene anziché il pregiudizio per la sola occupazione illegittima di un bene rimasto in proprietà della società, questione implicitamente sottoposta al giudice d’appello nel motivo di gravame del Comune che, contestando la edificabilità del bene, contestava l’entità del danno risarcibilein concreto. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c., perché la sentenza qui impugnata, avendo commisurato il danno da occupazione illegittima protrattasi per circa sei anni agli interessi legali sul valore venale del bene, aveva riformato la decisione del Tribunale sul presupposto erroneo che avesse commisurato il danno al valore pieno del bene. Il motivo è infondato. Il Tribunale, pur dando atto che l’[OSCURATO:PERSONA] non aveva perduto la proprietà del terreno occupato, non aveva offerto alcuna giustificazione a sostegno della decisione di liquidare il danno in misura pari al valore pieno di mercato (come ritenuto dalla Corte d’appello con apprezzamento in fatto insindacabile in questa sede), trattandosi di motivazione incongruente e, quindi, censurata dal giudice d’appello che, dal canto suo, lo ha liquidato in misura corrispondente agli interessi calcolati su quel valore, che è un criterio che non può dirsi contra jus. Né può dirsi errata in diritto l’affermazione della stessa Corte secondo cui il danno per la perdita temporanea di disponibilità di un bene occupato illegittimamente dalla p.a. (ma restituito al proprietario) non può coincidere con l’intero valore di mercato del bene. Il terzo motivo, con il quale la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c., per essere la Corte di merito incorsa in extrapetizione, avendo sostituito al criterio di calcolo applicato dal Tribunale un criterio diverso mediante commisurazione del danno agli interessi legali sulla somma (ritenuta) corrispondente al valore di mercato, è infondato, non ravvisandosi la extrapetizione denunciata per quanto già detto in risposta al primo motivo. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2056, 2909 c.c. e 324 c.p.c., per avere determinato il valore venale delbene (in € 1.100.000,00) discostandosi dalla c.t.u. e adeguandosi ad altra sentenza della stessa Corte d’appello (n.980/2010) resa fra le medesime parti, che nella decisione impugnata era stata erroneamente ritenuta non oggetto di riforma, mentre aveva costituito oggetto di cassazione (con sentenza n. 8452 del 2012) proprio sul punto considerato. Infatti, la citata sentenza del 2010 (come quella qui impugnata) aveva ritenuto inattendibile la stima del c.t.u. sul presupposto erroneo che avesse determinato il valore dell’area al 2005 mentre lo aveva determinato alla data del 29 aprile 1994 di cessazione dell’occupazione legittima, con conseguente violazione del giudicato esterno e delle norme che presiedono alla determinazione del danno risarcibile; inoltre, l’affermazione della Corte romana, secondo cui la stima del c.t.u. sarebbe stata distante dalla richiesta dell’originario attore, era stata censurata dalla Cassazione nella citata sentenza del 2012. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia motivazione apparente in ordine al fatto decisivo discusso tra le parti, rappresentato dalla individuazione del valore venale del terreno, avendo la Corte di merito fatto propria la sua precedente sentenza n. 980/2010 che era stata cassata per difetto assoluto di motivazione. I predetti motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati nei termini in cui sono stati argomentati. Vale anche in tal caso quanto già rilevato da questa Corte con la sentenza n. 8452 del 2012, resa tra le stesse parti nel giudizio sulla determinazione dell’indennità di occupazione legittima (nel periodo dal 1985 al 1994) del medesimo terreno: «Tale inesatta valutazione [compiuta allora dalla Corte d’appello di Roma con la sentenza n.980/2010] rende viziata tutta la successiva motivazione poiché questa risulta basata su un presupposto non esatto costituito dal fatto che il valore del bene determinato dalla c.t.u. era comunque superiore a quello al momento della cessazione dell’occupazione legittima in quanto parametrato ai valori ben maggiori del 2005 anno di effettuazione della consulenza. Inoltre, al di là del generico riferimento alle diverse critiche e richieste delle parti, non ha chiarito in che cosa esattamente dette critiche [alla c.t.u.] consistessero e quali elementi le stesse contenessero che potevano giustificare una diversa determinazione del valore nella misura di Euro 1.100.000,00. Tale cifra appare quindi sostanzialmente determinata da una valutazione equitativa, come tale sprovvista di adeguata motivazione in raffronto all’accertamento effettuato dalla c.t.u.». Analogamente, nel caso in esame la stima di € 1.100.000,00 effettuata nella sentenza qui impugnata risulta sfornita di comprensibile giustificazione. Il sesto e settimo motivo, i quali denunciano, rispettivamente, violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 2056 c.c. e omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, per avere ritenuto che la voce di danno (stimata in € 1089000,00) per la perdita dei ricavi che il proprietario avrebbe ritratto per le costruzioni realizzabili sul terreno costituisse una duplicazione del «profilo della edificabilità», cioè del danno commisurato al valore venale, non colgono né censurano la ratio decidendi con la quale la Corte ha individuato il danno risarcibile per l’occupazione illegittima nella perdita della disponibilità del terreno in un determinato periodo, non potendo esso coincidere con il danno (corrispondente al valore venale pieno) per la perdita della proprietà di un bene restituito al proprietario. La doglianza relativa ai ricavi perduti per le costruzioni realizzabili pecca di astrattezza, restando del tutto imprecisati i ricavi o le occasioni di guadagno cui si fa generico riferimento. Ai predetti motivi è connesso l’ottavo motivo che denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio costituente oggetto di discussione, per avere negato la risarcibilità del danno derivante dalla perdita – durante il periodo (e a causa) della occupazione illegittima (dalla cessazione dell’occupazione legittima nel 1994 alla restituzione del terreno nel 1999) – della capacità edificatoria del terreno per effetto del mutamento della destinazione urbanistica medio tempore intervenuta nell’anno 1997, pari alla differenza fra il valore del terreno quale edificabile e del medesimo terreno quale agricolo. Anche il suddetto motivo è privo di specificità a proposito delle occasioni di guadagno perdute per effetto della perdita di capacità edificatoria del terreno a seguito della variante urbanistica del 1997, risolvendosi in una impropria censura di apprezzamenti di fatto con i quali i giudici di merito hanno ritenuto indimostrata l’esistenza in concreto di un danno ulteriore rispetto a quello liquidato per l’occupazione illegittima. La Corte d’appello, infatti, ha riformato la sentenza di primo grado nella parte in cui, avendo riconosciuto il danno per i ricavi non più ritraibili dalle costruzioni non più realizzabili, il Tribunale non aveva considerato che il terreno non era utilizzabile per l’edilizia residenziale privata già secondo lo strumento urbanistico preesistente al 1997, che il proprietario non aveva dimostrato l’intenzione di edificare e, soprattutto, che successivamente alla restituzione (nel 1999) al proprietario il terreno era divenuto di nuovo edificabile per una ulteriore modifica del piano urbanistico avvenuta nel 2003-2008, tanto che era stato venduto dall’[OSCURATO:PERSONA] nel giugno 2006 a una società di costruzioni (la E.C.G.) a un prezzo più elevato. Con il decimo motivo violazione e falsa applicazione degli artt.1219, comma 2, n. 1, 1223, 1224, 1277, 1282 e 1284 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio costituente oggetto di discussione, per avere la Corte territoriale fatto decorrere la rivalutazione e gli interessi dalla data della domanda giudiziale, anziché dalla data del fatto illecito. Il motivo è fondato. La Corte, facendo decorrere rivalutazione e interessi dalla data della domanda giudiziale, non ha considerato che, trattandosi di illecito extracontrattuale, il risarcimento del danno deve assicurare al danneggiato la totale riparazione del danno, mediante l’attribuzione di una somma corrispondente al valore che il bene aveva al tempo del danneggiamento da rivalutare all’attualità e comprensiva, se del caso, del ristoro per il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, quale lucro cessante, secondo le consuete indicazioni giurisprudenziali (ex plurimis, Cass. n. 8766 del 2018). Ne consegue l’assorbimento del nono motivo deducente extrapetizione sulla stessa questione della decorrenza della rivalutazione e degli interessi. In conclusione, in accoglimento del quarto, quinto e decimo motivo, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame, alla luce delle indicazioni fornite. P.Q.M. La Corte accoglie il quarto, quinto e decimo motivo; dichiara assorbito il nono motivo e rigetta gli altri motivi; in relazione