CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 marzo 2024
Cassazione n. 06522/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 29559/2021r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI (già Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), in persona del Ministro pro tempore, ed [OSCURATO:PERSONA] L’AVIAZIONE CIVILE –[OSCURATO:PERSONA], con sede in Roma, al Viale del [OSCURATO:PERSONA] n. 118, in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ope legisdomiciliano in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12. - r icorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA]’ PER L’[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. – S.A.C.B.O., con sede in Grassobbio (BG), alla via Orio al Serio n. 49/51,in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’AvvocatoProf. Luca R. Perfetti e d all’[OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia presso il lorostudio ([OSCURATO:PERSONA]) in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 39.- controricorrente - ricorrente incidentale - avverso la sentenza definitiva , n. cronol. 2911 /20 2 1 , del la [OSCURATO:PERSONA] ROMApubblicata il giorno 21 / 0 4 /20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 05/03/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Con atto ritualmente notificato il 17 gennaio 2009, la Società per l’Aeroporto Civile di Bergamo-Orio al [OSCURATO:SOCIETA]. –S.A.C.B.O. (d’ora in avanti, breviter, Sacbo), titolare della gestione totale dell’Aeroporto di Bergamo, citò il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’[OSCURATO:PERSONA] per l’Aviazione Civile –[OSCURATO:PERSONA] (per il prosieguo, solo [OSCURATO:PERSONA]) innanzi al Tribunale di Roma per ivi sentire accertareil proprio diritto a conseguire, relativamente al periodo dal 2001 al 2007, l’incremento dei diritti aeroportuali nella misura pari ad € 10.243.893,84, ovvero in quella diversa, maggiore o minore, da accertarsi in corso di causa, ed ottenere la condanna dei convenuti, in via cumulativa, alternativa o solidale, ciascuno per quanto di ragione, al corrispondente pagamento a titolo di risarcimento dei danni subiti per non avere il menzionato Ministero emanato, negli anni dal 2001 al 2005, in violazione dell’art. 2, comma 190, della legge n. 662 del 1996, il decreto previsto da tale diposizione per l’incremento annuale di quei diritti al tasso di inflazione programmata in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale diretto ad individuare le modalità di determinazione definitive dei diritti in questione, previsto, invece, dall’art. 2, comma 189, della medesima legge. Precisò, in relazione ai danni richiesti per gli anni 2006 e 2007, che gli stessi erano da considerarsi l’effetto che in tali anni aveva prodotto l’omessa adozione dei decreti ministeriali nel periodo 2001/2005. 1.1. Si costituirono entrambi i convenuti, eccependo, pregiudizialmente, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, avendo la società attrice fondato la domanda risarcitoria sull’omesso esercizio di un’attività autoritativa, e, preliminarmente, l’intervenuta prescrizione quinquennale dell’avversa pretesa, di cui chiedevano comunque il rigetto perché infondata. 1.2. L’adito tribunale, con sentenza del 24 giugno 2014, n. 13689, rigettò le descritte eccezioni pregiudiziali e preliminari; accolse la domanda attrice nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che condannò, dunque, al pagamento, in favore dell’istante, della somma di € 10.242.893,84, oltre rivalutazione dal 2008 ed interessi legali, sugli importi rivalutati anno per anno, fino al soddisfo; considerò assorbita la medesima domanda formulata contro [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso questa sentenza promossero gravame il menzionato Ministero e l’[OSCURATO:PERSONA], cui resistette Sacbo. 2.1. L’adita Corte di appello di Roma, con sentenza non definitiva del 28 ottobre 2019, disattese le eccezioni di prescrizione ivi ribadite dagli impugnanti, rimettendo la causa sul ruolo, con separata ordinanza, «per quanto attiene ai motivi di merito». 2.1.1. In particolare, richiamati gli assunti di Cass. n. 20566/2013 ed il tenore letterale dell’art. 2, comma 190, della legge n. 662 del 1996, ritenne che il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture era tenuto all’adeguamento annuale dei diritti aeroportuali fino a che non fosse stato emanato il decreto interministeriale di cui al comma precedente del medesimo articolo. Ne conseguiva «l’irrilevanza, ai fini del venir meno dell’obbligo di adeguamento, delle attività svolte medio tempore dal CIPE», come pure della «mancata presentazione all’[OSCURATO:PERSONA] della contabilità analitica che avrebbe avuto rilievo per il successivo regime tariffario e che non esimeva certo il Ministero dall’obbligo di emanazione dei DD.MM. annuali di adeguamento tariffario». Affermò, inoltre, che,«Trattandosi di un obbligo discendente dalla legge, non si verte in un’ipotesi di responsabilità aquiliana, ma si configura l’inadempimento di un obbligo normativo predeterminato nell’an, nel quantum e nel quomodo, con conseguente applicazione, come in analoghe fattispecie, della prescrizione ordinaria». Considerò, infine, inammissibile, perché nuova exart. 345 cod. proc. civ., l’eccezione di prescrizione formulata con riferimento all’art. 2948 cod. civ.. 2.2. Con successiva sentenza definitiva del 21 aprile 2021, n. 2911, poi, la medesima corte rigettò il gravame, dando atto, preliminarmente, che «parte appellata non ha proposto appello incidentale e l’espressione “in ogni caso, anche in accoglimento del presente atto da intendersi, ove occorra, come appello incidentale”, è inidonea a qualificare come tale l’appello. In ogni caso, anche qualificandolo come appello incidentale, esso sarebbe inammissibile ex art. 342 c.p.c., difettando una censura specifica della sentenza». 2.2.1. Per quanto qui di interesse, così opinò: «Il terzo motivo dell'appello principale è infondato. Si richiamano,in ordine all'an debeatur, le considerazioni già effettuate nella sentenza non definitiva, sia pure in quella sede, con riferimento alla eccezione di prescrizione. Va inoltre precisato che la società appellata aveva richiesto per gli anni successivi al 2005 il risarcimento del danno non per la mancata emanazione delle nuove tariffe, ma per il fatto che nelle more dell’adozione dei nuovi decreti di determinazione dei diritti aeroportuali, il periodico pregresso adeguamento avrebbe determinato l'applicabilità della tariffa del 2005, come effetto dell'ultimo adeguamento dovuto per l'epoca successiva fino all'entrata in vigore del nuovo regime (in tal senso deve intendersi l'effetto di "trascinamento" di cui alla sentenza impugnata). Per quanto attiene alla determinazione del danno irrilevante è la doglianzacirca il mancato adempimento degli oneri di cui all'art 4 DM 140T, che avrebbe inciso semmai sulla rideterminazione dei diritti aeroportuali, mentre,nella specie,il danno deriva dal mancato adeguamento automatico forfetario al tasso di inflazione programmata previsto dall'art. 2, comma 190, L. 662/1996, comunque norma primaria». Sempre in tema di quantificazione del danno, condivise «il secondo prospetto di calcolo elaborato dal c.t.u., tenendo conto delle corrette osservazioni del c.t.p. di parte appellata». Evidenziò, infine, che «Il Ministero andrebbe pertanto condannato a pagare € 9.070.243,00 a titolo di differenze tra i diritti aeroportuali rettificati sulla base del tasso di inflazione programmato ed i diritti aeroportuali conseguiti, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT con decorrenza per ogni importo maturato dalla annualità corrispondente, trattandosi di debiti di valore. È dovuto, inoltre, il risarcimento del danno da lucro cessante che deve determinarsi equitativamenteex art. 2056, co. 1, c.c. secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1995, n. 1712), col metodo seguente: a base di calcolo vanno posti i singoli importi annui rivalutati anno per anno applicando sugli importi via via rivalutati gli interessi legali secondo i tassi vigenti per ogni annualità. Tuttavia, tenuto conto che la sentenza impugnata ha riconosciuto l'importo di € 10.243.893,84, oltre rivalutazione a decorrere dall'anno 2008 ed interessi legali sulle somme di anno in anno rivalutate, si evince che nel 2008, considerando le differenze di ogni singola annualità e rivalutandole sino al 2008 e considerando gli interessi legali sulle somme via via rivalutate sino al 2008, cristallizzando le risultanze della c.t.u. espletata al 2008, risulta comunque evidente un importo superiore a quello di € 10.243.893,84, sicché, in assenza di appello incidentale, l'appello principale deve essere respinto. Le ulteriori doglianze contenute nella comparsa conclusionale dell'appellante sonoinammissibili per novità». 3. Per la cassazione della sentenza non definitiva n. 6508 del 2019, proposero ricorso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’[OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad otto motivi, e questa Corte, con ordinanza del 16 gennaio 2023, n. 1112, resa nel contraddittorio con Sacbo, la dichiarò inammissibile perché avente ad oggetto «una sentenza pronunciata su questione, che non ha definito neppure parzialmente il giudizio, ai sensi del terzo comma dell’articolo 360 c.p.c.». 4. Il medesimo Ministero (che nel frattempo ha assunto la denominazione di Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili) e l’ENAChanno promosso, poi, ricorso per la cassazione anche della descritta sentenza definitiva n. 2911 del 2021, formulando tredici motivi. Ha resistito con controricorso, Sacbo, proponendo pure ricorso incidentale affidato ad un motivo, illustrato anche da memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Rileva preliminarmente il Collegio che la già intervenuta decisione, con ordinanza del 16 gennaio 2023, n. 1112, della impugnazione promossa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili)e dell’[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza non definitiva della Corte di appello di Roma n. n. 6508 del 2019, rende ormai priva di qualsivoglia utilità la richiesta, rinvenibile nelle conclusioni dell’odierno ricorso, di “trattazione congiunta ” di quest’ultimo con quello definito dalla ordinanza suddetta. 2. I primi duemotivi del ricorso principale del menzionato Ministero e dell’[OSCURATO:PERSONA] denuncianorispettivamente, in estrema sintesi: I) «Violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per mancanza di motivazione in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.. Motivazione apparente e improprio uso della motivazioneper relationem (art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c.)». Si deduce il difetto di autosufficienza della motivazione della sentenza definitiva, che, con riferimento all’an debeatur, ha richiamato quanto già osservato nella sentenza non definitiva n. 6508/2019 per rigettare l’eccezione di prescrizione quinquennale sostenuta dalle amministrazioni. Si assume che le argomentazioni spese dal giudice al fine di qualificare la domanda di parte non sono sufficienti a giustificare la pronuncia relativa alla debenza del credito risarcitorio e che, inoltre, la motivazioneper relationem si rivela in questo caso inidonea perché nella sentenza non definitiva la corte d’appello non ha affrontato gli argomenti proposti dagli appellanti con il secondo motivo di appello, che, quindi, è stato superato dalla prima senza adeguata motivazione; II) «Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc; violazione dell’art. 24 Cost.. Omessa pronuncia sulle questioni di merito. Omesso esame del motivo sub 2). (In relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c.)». Ponendo da diversa prospettiva la medesima questione decisa dalla corte d’appello contestata con il primo motivo, sostengono i ricorrenti che la sentenza oggi impugnata non si è pronunciata sul già citato secondo motivo di appello (interamente riprodotto nell’odierno ricorso), concernente la non debenza del credito risarcitorio per la pretesa mancata ottemperanza di Sacbo all’obbligo di presentazione della contabilità analitica. Ciò, poiché la sentenza non definitiva n. 6508/2019 ha riguardato esclusivamente il primo motivo (diviso in due sotto-motivi) attinente alla prescrizione, mentre la decisione qui in esame ha espressamente rigettato solo il terzo motivo di appello concernente il quantum debeatur. 3. Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connesse, si rivelano fondate. 3.1. Invero, richiamati i già descritti (cfr. rispettivamente i §§ 2.1. e 2.1.1. e quelli 2.2.e 2.2.1. dei “Fatti di causa”, da intendersi qui interamente riprodotti per intuibili ragioni di sintesi) assunti complessivamente rinvenibili nella sentenza non definitiva n. 6508/2019 ed in quella definita n. 2911/2011, entrambe rese dalla Corte di appello di Roma, rileva il Collegio che, in realtà, con riguardo al secondo motivo di gravame ivi proposto dall’allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dall’[OSCURATO:PERSONA] (il cui contenuto è stato oggi integralmente trascritto nella seconda delle censure in esame), alcunché si rinviene nella citata sentenza non definitiva (limitatasi a respingere l’eccezione preliminare di prescrizione in quella sede ribadita dai menzionati appellanti principali), né in quella, successiva, definitiva(recante la mera dicitura «Si richiamano, in ordine all’an debeatur, le considerazioni già effettuate nella sentenza non definitiva, sia pure, in quella sede, con riferimento alla eccezione di prescrizione»), con riguardo alla parte di quella doglianza ( cfr . pag. 19 - 20 dell’odierno ricorso) specificamente volta a contestare le affermazioni del tribunale secondo cui il decreto del Ministero dei Trasporti 140T del novembre 2000/febbraio 2001 non fosse coerente con i principi sanciti dall’art. 2, commi 189-190, della legge n. 662 del 1996: ragione, quest’ultima, per cui il giudice di prime cure ritenne persistere la necessità dei decreti ministerialiprevisti per il regime provvisorio per l’adeguamento forfettario degli importi dei diritti de quibus,“nella misura pari al tasso di inflazione programmata determinato dal Governo nel documento di programmazione economico-finanziaria”,fino all’avvenuta espressa abrogazione di detto regime intervenuta solo con il d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005, come pure spiegato nella sentenza di primo grado (regime, peraltro, reintrodotto dalla legge n. 31 del 2008, di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 248 del 2007).3.2. In altri termini, ci si trova al cospetto, innanzitutto,di una sentenza non definitiva che si è pronunciata solo sulla prescrizione,omettendo di esaminare i motivi di meritose non ai soli fini della qualificazione della domanda, ovvero al l’esclusivo scopodi delibare la fondatezza, o non, dell’eccezione di prescrizione degli appellanti principali, già convenuti in primo grado. Ove, infatti,la domanda di Sacbo fosse stata intesa come volta all’accertamento di una responsabilità extracontrattuale, -invece che exart. 1173 cod. civ., come opinato dal tribunale - si sarebbe dovuta applicare la prescrizione quinquennale come invocato – infondatamente per quanto ritenuto dalla corte distrettuale con la sentenza non definitiva n. 6508 del 2019 -in appello dalle Amministrazioni interessate. 3.2.1. Tuttavia, passando,poi, - in sede di decisione definitiva - all’esame della pretesa nell’andi Sacbo, la medesima c orte si è limitata a rinviare alla precedente statuizione non definitiva appoggiandosi, così, ad una sentenza già di per sé carente di una puntuale statuizione sullo specifico profilo della doglianza degli appellanti principali suddetti volto, come si è precedentemente riferito, a contestare le affermazioni del tribunale secondo cui il decreto del Ministero dei Trasporti 140T del novembre 2000/febbraio 2001 non fosse coerente con i principi sanciti dall’art. 2, commi 189-190, della legge n. 662 del 1996. 3.3. Né, peraltro, può ravvisarsi un rigetto implicito di tale profilo di doglianza (come tale idoneo ad escludere quanto meno il vizio di omessa pronuncia oggi ascritto alla sentenza definitiva dal secondo dei motivi in esame. Cfr., amplius, anche nelle rispettivemotivazioni, Cass. nn. 4024, 1863 e 1798 del 2024; Cass. n. 2151 del 2021; Cass. n. 24953 del 2020) nelle affermazioni, rinvenibili nella sentenza non definitiva n. 6508 del 2019 (e riprodotte nel primo dei motivi di cui attualmente si discute),circa “l’irrilevanza, ai fini del venire meno dell’obbligo di adeguamento delle attività svoltemedio tempore dal CIPE, come pure la mancata presentazione della contabilità analitica che avrebbe avuto rilievo per il successivo regime tariffario successivo e che non esimeva certo il Ministero dall’obbligo di emanazione dei DD.MM. annuali e di adeguamento tariffario”e l’esistenza di un “ obbligo normativo predeterminato nell’an, nelquantum e nel quomodo” in capo al Ministero ”. 3.3.1. È palese, infatti, che, da queste argomentazioni, nulla è dato ricavare, significativamente, circa le ragioni per cui la corte distrettuale avrebbe inteso così disattendere anche l’assunto degli appellanti principali circa la piena legittimità del decreto del Ministero dei Trasporti 140T del novembre 2000/febbraio 2001 perché coerente con i principi sanciti dall’art. 2, commi 189-190, della legge n. 662 del 1996.3.4. In definitiva, dunque, la sentenza n. 2911/2021 della corte capitolina oggi impugnata ha omesso di esaminare interamente i l suddetto secondo motivo di appello principale o, quanto meno, non ha reso una motivazione in linea con il “minimo costituzionale”,richiesto da Cass., SU, n. 8053 del 2014, sul profilo di quel motivo cui si è appena fatto riferimento. 4. Il terzo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale denunciano, rispettivamente, in sintesi: III)«Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, commi 189 e 190, della legge n. 662 del 1996; dell’art. 10, comma 10, della legge n. 537/1993 e del DM 140T del 14 novembre 2000, pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 36 del 13 febbraio 2001», IV) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 sotto il profilo della errata ricostruzione del materiale probatorio (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)». V) «Violazione e falsa applicazione dei principi in materia di corretto adempimento delle obbligazioni (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)». Con queste tre censure, trattate unitariamente, il menzionato Ministero e l’[OSCURATO:PERSONA] sostengono che l’obbligo di aggiornamento forfetario dei diritti è venuto meno con l’adozione del decreto 14 novembre 2000, n. 140T, il quale rappresenta, ad ogni effetto, il decreto di determinazione “a regime” dei diritti aeroportuali previsto dall’art. 10, comma 10, della legge n. 537/1993, come modificato dal citato art. 2, comma 189, della legge n. 662/1996. Essi, quindi, ascrivono alla corte d’appello di avere violato le disposizioni richiamate sia nell’aver ritenuto sussistente l’obbligo anche a seguito dell’adozione del citato decreto 140T, sia nell’aver confinato all’irrilevanza gli obblighi di presentazione della contabilità analitica da parte del gestore. Questo secondo profilo costituisce, a loro dire, una violazione dei “principi in materia di corretto adempimento delle obbligazioni”. Si assume, infine, che la corte suddetta ha ricostruito erroneamente il materiale probatorio. 4.1. Di tali doglianze, quella di cui al terzo motivo può considerarsi assorbita per effetto dell’accoglimento, per quanto si è già esposto, dei motivi primo e secondo. Quelle, invece, di cui ai motivi quarto e quinto, scrutinabili congiuntamente perché connesse, si rivelano palesemente inammissibili perché, come affatto condivisibilmente rimarcato anche dalla difesa della controricorrente, rimaste al livello di mera enunciazione, cui non è seguita alcuna specifica concreta argomentazione per ciascunadi esse. 5. Il sesto ed il settimo motivo del ricorso principale denunciano, rispettivamente, in sintesi:VI) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)». VII) «Nullità della sentenza per violazione dell’obbligo di motivazione. Contraddittorietà e motivazione apparente (art. 360, comma 1, n. 4)». Queste due doglianze, trattate insieme, contestano alla corte territoriale di avere «acriticamente recepito le conclusioni del consulente di ufficio, oltretutto accogliendo, tra le due opzioni di calcolo eseguite dal c.t.u., quella più favorevole a Sacbo senza fornire alcun supporto motivazionale al riguardo». Si evidenzia che mentre nella prima bozza di perizia (28 febbraio 2020) il c.t.u. ha quantificato in € 7.720.209 l’ammontare delle rettifiche ai diritti aeroportuali, nella perizia definitiva, poi, ha diversamente quantificato tale importo in € 9.070.244, accogliendo i rilievi del c.t.p. di Sacbo quanto a tasso effettivo di inflazione dell’anno 2000 e mese di decorrenza della rettifica. In particolare, quella corte aveva irragionevolmente accolto tale seconda impostazione, senza considerare quanto specificamente contestato, sul punto, dagli appellanti in comparsaconclusionale e, quindi, discostandosi dalle prime conclusioni del c.t.u.. 5.1. È sicuramente inammissibile la doglianza riconducibile al sesto motivo, atteso chegli odierni ricorrenti incorrono nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, - come chiarito, ancora recentemente da Cass. n. 4784 del 2023 (cfr. in motivazione) -un'autonoma questione di malgoverno degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che «è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.»); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pur puntualizzato che, «ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»; Cass. n. 27000 del 2016). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132, n. 4, e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016)., 5.2. È fondata, invece, la censura di cui al settimo motivo, posto che, come sancito da Cass., SU, n. 5624 del 2022: i) «Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene di carattere non tecnico-giuridico, che possono essere formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale e anche in appello, purché non introducano nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove ma si riferiscano alla attendibilità e alla valutazione delle risultanze della c.t.u. e siano volte a sollecitare il potere valutativo del Giudice in relazione a tale mezzo istruttorio»; ii) « In tema di consulenza tecnica d'ufficio, il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 195, c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69 del 2009, ovvero l'analogo termine che, nei procedimenti cui non si applica, ratione temporis, il nove/lato art. 195 c.p.c., il giudice, sulla base dei suoi generali poteri di organizzazione e direzione del processo ex art. 175 c.p.c., abbia concessoalle parti ha natura ordinatoria e funzione accelera toria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale o in appello». 5.2.1. Applicandosi tali principi, che il Collegio condivide ed intende ribadire, alla fattispecie in esame, va rilevato, allora, che la decisione oggi impugnata, in ordine al quantum del danno lamentato dall’ originaria attrice (poi appellata ed appellante incidentale), ha recepito (cfr. pag. 3-4) le considerazioni del consulente d’ufficio e, tra le due opzioni di calcolo predisposte da quest’ultimo, quella più favorevole a Sacbo,senza farsi carico, tuttavia, di motivare in alcun modo sulle puntuali critiche (riprodotte nel corpo del settimo motivo dell’odierno ricorso principale) rivolte a questa soluzione dagli appellanti principali anche nella loro comparsa conclusionale. In parte qua, dunque, la motivazione della suddetta decisione si rivela essere meramente apparente, se non addirittura omessa, nella misura in cui, appunto,non si è pronunciatasulle critiche suddette. 6.I motivi ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo del ricorso principale denunciano, rispettivamente, in sintesi: VIII) «Omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)». Ancora con riferimento alla c.t.u., si lamenta che l’adesione del giudice al calcolo del c.t.u. operato sulla base delle conclusioni del c.t.p. Sacbo configuri un vizio censurabile alla stregua del n. 5 dell’art 360, comma 1, cod. proc. civ., poiché non è stata adeguatamente considerata la diversa posizione delle amministrazioni appellanti; IX) «Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione delle norme processuali di cui agli artt. 183, 190 e 115 c.p.c. e della corretta interpretazione dei principi di preclusione (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.)». X) «Violazione falsa applicazione dell’art. 115 (art. 360, comma 1, n. 4)». Assumono i ricorrenti, trattando unitariamente queste due censure, che la corte d’appello, nel ritenere tardive le questioni istruttorie dedotte dagli appellanti solo in comparsa conclusionale, ha violato le norme processuali che regolano il contraddittorio tra le parti. A loro dire, le osservazioni al contenuto della perizia del consulente d’ufficio non sono soggette alle decadenze recate dall’art. 157 cod. proc. civ., riservate esclusivamente alla denuncia di vizi del procedimento istruttorio; XI) «Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. divieto di nova in appello. Violazione e falsa applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato exart. 112 c.p.c. (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.)». XII) «Violazione e falsa applicazione della L. n. 248/05 nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 190, della legge n. 662/1996 (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.)». Con queste due doglianze, trattate unitariamente, i ricorrenti ritornano sui due punti evidenziati dal c.t.p. Sacbo e recepiti dalla c.t.u. –relativi alla necessità di considerare il tasso di inflazione effettivo del 2,3% e di estendere l’aggiornamentoanche ai mesi di gennaio e febbraio 2001, indebitamente esclusi dal decreto – per lamentarne la tardiva deduzione. A loro avviso, tali profili erano inammissibili in grado di appello poiché non dedotti da Sacbo sin dall’atto di citazione in giudizio.6.1. Le doglianze rinvenibili in tutti i questi motivi possono considerarsi assorbite per effetto dell’avvenuto accoglimento, per le ragioni giàesposte, del settimo motivo. 7. il tredicesimo motivo del ricorso principale, infine, lamenta la «Violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 c.c. (art. 360, primo comma, n. 3). Omessa motivazione sul punto: nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c. sotto il profilo dell’obbligo di motivazione (art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.) ». Si ascrive alla corte territoriale di non aver rilevato che il comportamento tenuto da Sacbo era «idoneo a provocare se non integralmente, quanto meno in parte il danno asseritamente subito». I ricorrenti contestano al gestore aeroportuale di non aver «sollecitato l’emanazione del decreto di aggiornamento dei diritti aeroportuali, neanche in via stragiudiziale, dolendosi del preteso ritardo solo successivamente alla pubblicazione del decreto e in sede di impugnativa». 7.1. Questa doglianzadeve ritenersi comunque inammissibile, atteso che nulla risulta, dalla sentenza oggi impugnata, in relazione a questo specifico aspetto. 7.1.1. Orbene, per giurisprudenza pacifica di questa Corte (cfr. ex aliis,anche nelle rispettive motivazioni,Cass. n. 25909 del 2021, Cass. nn. 5131 e 9434 del 2023; Cass. nn. 2607 e 5038 del 2024), qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenzaimpugnata, il ricorso deve, a pena di inammissibilità, non solo allegarel'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche indicare inquale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto in virtù del principiodi autosufficienza del ricorso. I motivi del ricorso per cassazione devonoinvestire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel temadel decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la primavolta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio (cfr.Cass. n. 32804 del 2019; Cass.n. 2038 del 2019; Cass. nn. 20694 e 15430 del 2018; Cass. n. 23675del 2013). In quest'ottica, la parte ricorrente ha l'onere - nella specie rimasto assolutamente inadempiuto -di riportare, a pena d'inammissibilità, dettagliatamente in ricorso gli esatti termini della questione posta in primo esecondo grado (cfr. Cass. n. 9765 del 2005; Cass. n. 12025 del 2000). Nelgiudizio di cassazione, infatti, è preclusa alle parti la prospettazione di nuoviquestioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini edaccertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 19164del 2007; Cass. n. 17041 del 2013; Cass. n. 25319 del 2017; Cass.n. 20712del 2018).8. L’unico motivo del ricorso incidentale di Sacbo, rubricato «Violazione degli artt. 329, 342 e 343 c.p.c., dell’art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra il richiesto e il pronunciato, nonché omessa pronuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», contesta alla corte distrettuale di avere escluso che Sacbo, nella propria comparsa di risposta in appello del 9 gennaio 2015, aveva proposto appello incidentale, poiché la formula conclusionale adoperata (“anche in accoglimento del presente atto da intendersi ove occorra quale appello incidentale”) non eraidonea a tal fine, rimarcando pure, in ogni caso,che era mancata una specifica contestazione dellasentenza del giudice di primo grado. 8.1. Una siffatta doglianza si rivela inammissibile. 8.2. Invero, giova premettere, quanto alla contestazione della inammissibilità dell’appello a norma dell’art. 342 cod. proc. civ., integranteun error in procedendo legittimante l’esercizio dal giudice di legittimità delpotere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, come ciò presupponepur sempre l’ammissibilità del motivo: sicché, il ricorrente che censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo diappello, ha l’onere di puntualizzare, nel ricorso, le ragioni per cui ritieneerronea tale statuizione e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, madeve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (cfr., anche nelle rispettive motivazioni,Cass. n. 4024 del 2024, che ha puntualizzato che «La prescrizione di specificità posta, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, cod. proc. civ. [in riferimento al profilo cd. di “autosufficienza” o, altrimenti detto, del “principio di autonomia” del ricorso per cassazione], deve essere declinata, peraltro, secondo le indicazioni della sentenza CEDU 28 ottobre 2021, Succi e altri c/Italia»; Cass. n. 2320 del 2023; Cass. n. 24048 del 2021;Cass. n. 22880 del 2017). 8.2.1.È opportuno rimarcare, altresì, che: i ) il ricorrente per cassazione che intenda impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata nella parte relativa alla dichiarata inammissibilità di uno dei motivi di gravame, hal'onere (a) di denunziare l'errore in cui è incorsa la sentenza predetta e (b) didimostrare che il motivo d'appello, ritenuto non specifico, aveva, invece, irequisiti di cui all'art. 342 cod. proc. civ. (cfr. Cass. nn. 35844 e 18776 del2023; Cass. n. 21514 del 2019; Cass. n.9243 del 2004; Cass. n. 2749 del 1995); ii ) ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342cod. proc. civ., l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate asostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado; non è necessaria, pertanto, l'allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciòdetermini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass.nn. 4024 e 1798 del 2024; Cass. n. 2320 del 2023; Cass. n. 23781 del 2020. Si vedanopure Cass., SU, n. 36481 del 2022 e Cass., SU, n. 27199 del 2017, a tenore delle quali “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vannointerpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punticontestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrastile ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolariforme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione dacontrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”). Invero, essendol'appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato alcontrollo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nelmerito, il principio della necessaria specificità dei motivi -previsto dall'art. 342, comma 1, cod. proc. civ. - prescinde da qualsiasi particolare rigore diforme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anchesommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati,oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioniper cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi postia base dell'impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati ilcontenuto e la portata delle relative censure (cfr. Cass. n. 2320 del 2023;Cass. n. 21745 del 2006). 8.2.2. In definitiva, come significativamente chiarito da Cass. n. 30858del 2023 (cfr. in motivazione), «I motivi dell'impugnazione ― prima e dopo il 2012 ― devono quindi non solo indicare ilquantum appellatum, ma anche il quia: il motivo d'appello deve allora individuare le parti di cui l'appellante chiede la riforma e gli errori, in iudicando o in procedendo, da cui esse sonoaffette. In breve, si può allora dire schematizzando, il motivo di appello èspecifico quando, esaminato ex ante , è idoneo a privare la sentenzaimpugnata della sua base logico-giuridica. Insomma, è come si diceva motivospecifico quello che, valutato ex ante, ossia prima ancora della verifica difondatezza, possiede l’attitudine a scardinare la ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata: la specificità si riassume, dunque, in ciò, tra il motivo e la sentenza impugnata deve correre una relazione di incompatibilità, di reciproca esclusione, nel senso che, ipotizzato il motivo come fondato, allora la sentenza impugnata è necessariamente errata. Non è superfluo aggiungereche il concetto di specificità del motivo di appello, come emergente dalla giurisprudenza di questa Corte, e che il legislatore del 2022 ha non soloespressamente ripristinato ma anche ampiamente rafforzato, non manifesta alcunché di formalistico od eccessivamente rigido e severo, ed anzi essocostituisce valorizzazione dei poteri delle parti, il che è perfettamente in armonia con principi basilari del nostro processo civile, quali il principiodispositivo, che si realizza anche attraverso la necessaria corrispondenza trail chiesto e il pronunciato, ed il principio del contraddittorio». 8.3. Tanto premesso, il Collegio osserva che, nella specie, il motivo di ricorso incidentale in esame poggia, sostanzialmente, su queste sole argomentazioni (cfr. pag. 40-41 del controricorso di Sacbo): «[…] Sacbo ha chiesto sin da subito (p. 32 comparsa di risposta in appello Sacbo del 9 gennaio 2015, v. all. n. 9) al giudice d’appello – espressamente in via incidentale ed “eventualmente anche in riforma della sentenza di primo grado” –di accertare l’importo dovuto dalle amministrazioni appellanti e condannare le stesse al pagamento di una misura anche maggiore di quella accertata dal giudice di prime cure (avendo questi errato nell’individuare l’importo di Euro 10.243.893,84 come comprensivo della rivalutazione e degli interessi legali al 2008, il che nonè come può apprendersi dalla disamina del doc. 6 del fascicolo di primo grado di Sacbo, qui allegato sub3). Sacbo ha altresì corrisposto il contributo unificato, comportamento che denota chiaramente la volontà di contestare la sentenza gravata e devolvere la quantificazione del danno al giudice di appello. Sicché la Corte d’Appello ha errato nel non ritenere che nella domanda di Sacbo volta a ottenere l’accertamento del maggiore importo (e non già inferiore, non avendo le amministrazioni contestato il quantum indicato da Sacbo) rispetto a quello liquidato dal giudice in primo grado fosse presente la contestazione della sentenza di primo grado –incompatibile con l’acquiescenza alla stessa – nella parte in cui non ha eseguito tale accertamento, conformemente agli artt. 342 e 343 c.p.c.. Interpretando in maniera eccessivamente restrittiva le norme sul gravame incidentale la Corte ha omesso di pronunciarsi sull’intera domanda devoluta alla sua cognizione in forza degli atti introduttivi del giudizio, in violazione dell’art. 112 c.p.c.». 8.3.1. Orbene, è del tuttoevidente che, in tali assunti, sia assolutamente carente la indicazionedi quale sarebbe stata l’effettiva critica, adeguata e specifica , rivolta, in parte qua,alla decisione di primo grado, ritenuta non satisfattiva da Sacbo circa l’entità del danno ad essa ivi riconosciuto. 8.3.2. In altri termini, e ponendosi nell’ottica della già richiamata (e qui condivisa) Cass. n. 30858 del 2023, alla descrizione del quantum appellatumnon è seguita la puntuale anchedel quia , così da consentire a questa Corte di valutare se il suo esame ex ante, fosse idoneo , o meno, a privare la sentenza impugnata , sul corrispondente punto,della sua base logico-giuridica. 9. In conclusione, dunque, il ricorso principale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (già Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e dell’ENACdeve essere accolto limitatamente ai suoi motivi primo, secondo e settimo, dichiarandosene assorbiti il terzo, l’ottavo, il nono, il decimo, l’undicesimo ed il dodicesimo, ed inammissibili i residui quarto, quinto, sesto e tredicesimo, al pari dell’unico motivo del ricorso incidentale diSacbo. Pertanto, la sentenza definitiva n. 2911/2021 della Corte di appello di Roma oggi impugnata va cassata in relazione ai motivi del ricorso principale accolti, con rinvio della causa alla medesima corte d’appello, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione delle spesedi questo giudizio di legittimità. 9.1.Deve darsi atto, infine, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 –che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale Sacbo, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il suo ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il ricorso principale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili (già Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) e dell’[OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai suoi motivi primo, secondo e settimo, dichiarandone assorbiti il terzo, l’ottavo, il nono, il decimo, l’undicesimo ed il dodicesimo, ed inammissibili i residui quarto, quinto, sesto e tredicesimo. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale diSocietà per l’Aeroporto Civile di Bergamo-Orio al [OSCURATO:SOCIETA]. –S.A.C.B.O..Cassa la sentenza definitiva n. 2911/2021 della Corte di appello di Roma in relazione ai motivi del ricorso principale accolti erinvia la causa alla medesima c orte d’appello, in diversa composizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolazione delle spesedi questo giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.