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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27611/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 18 febbraio 2021 la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] -giudicando in sede di rinvio, a seguito del parziale annullamento del la sentenza della Corte di appello di Messina del 5 giugno 2019- denegata l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 30 marzo 2017, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 349 cod. pen., per avere, in concorso con altri, violato i sigilli apposti all'immobile commerciale di prodotti ittici, in ottemperanza dei decreti di sequestro emessi dal Tribunale di Messina, Sezione per le misure di prevenzione, rimuovendo i cartelli di sottoposizione dei beni a sequestro, accedendo all'immobile ed utilizzando le attrezzature ivi esistenti, tra cui una cella frigo ed altri vani arredi, proseguendo la vendita all'esterno dell'attività commerciale, sul marciapiede antistante.

2. Avverso la sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, formulando due motivi di impugnazione.

3. Con il primo lamenta la falsa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., nonché il vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale riconosciuto la sussistenza della causa di non punibilità, nonostante l'evidente tenuità dell'offesa e gli specifici obblighi motivazionali demandati al giudice del rinvio, a seguito dell'annullamento sul punto da parte della Corte di cassazione.

Rileva: che la condotta oggetto di valutazione si è esaurita in un solo episodio, ciò escludendo l'abitualità nel reato; che l'attività di rivendita del pescato è stata posta in essere in costanza di regolare licenza commerciale per ambulanti mediante un furgoncino attrezzato per la vendita itinerante, senza creare intralcio alla circolazione; che dall'istruttoria dibattimentale è risultato che nessun sigillo era stato apposto all'ingresso del locale, ove insisteva la precedente attività commerciale; che a vendita del pescato è intervenuta al di fuori del locale sottoposto a sequestro; che la condotta posta in essere si è risolta nell'utilizzo di una macchina idropulitrice, presente nel locale, per procedere, al termine della vendita, alla pulizia del marciapiede, per un brevissimo periodo di tempo, senza alcuna sottrazione illecita di acqua o energia, pur inizialmente contestata e per le quali è intervenuta assoluzione 'perché il fatto non sussiste'; c:he l'incensuratezza dell'imputato non è stata tenuta in considerazione, al fine di vagliare l'entità della condotta ed il correlato parametro della necessità della sanzione.

Osserva che la Suprema Corte ha ritenuto l'art. 131 bis cod. pen. compatibile anche con la fattispecie aggravata di cui all'art. 349, comma 2 cod. pen..

Mentre la motivazione del giudice del rinvio impernia il diniego della causa di non punibilità per lieve entità del fatto a vicende inerenti ad una misura di prevenzione che non afferisce all'imputato, la cui condotta è stata ingiustificatamente ritenuta sintomo di insofferenza ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

4. Con il secondo motivo si duole del vizio di motivazione, sotto il profilo della carenza, in ordine alla pena inflitta, nonostante lo specifico motivo di impugnazione proposto, ritenuto assorbito dalla sentenza di annullamento.

5. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2021 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. Il primo motivo non è fondato.

3. La speciale causa di non punibilità prevista dall'art. :131-bis cod. pen. - entro i limiti sanzionatori previsti dalla disposizione- è configurabile in presenza di una duplice condizione essendo congiuntamente richieste la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

Il primo dei due requisiti richiede, a sua volta, la specifica valutazione della modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., cui segue, in caso di vaglio positivo e dunque nella sola ipotesi in cui si sia ritenuta la speciale tenuità dell'offesa, la verifica della non abitualità del comportamento che il legislatore esclude nel caso in cui l'autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Il giudizio sulla tenuità del fatto implica, come chiarito ialle Sezioni unite, una valutazione complessa che prenda in esame tutte le peculiarità della fattispecie concreta riferite alla condotta in termini di possibile disvalore e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto, che comunque ricorre senza distinzione tra reati di danni e reati di pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590).

4. Con la sentenza di annullamento la Suprema Corte aveva rimesso al giudice del rinvio nuova valutazione della sussistenza dei presupposti applicativi della causa di non punibilità -negata dalla sentenza di appello sulla base del rilievo che la condotta contestata è collegata al sequestro disposto ex

I. 575/1965- ritenendo che la sola tipologia giustificativa del sequestro non potesse considerarsi dirimente ai fini della valutazione della particolare tenuità del fatto.

6. La Corte territoriale, in sede rescissoria, affronta la questione rimessagli concentrando la propria attenzione, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, non su vicende inerenti la misura di prevenzione riguardanti il padre di [OSCURATO:PERSONA], per i rapporti con clan di tipo mafioso, ma sulla speciale intensità del dolo, inquadrando la violazione dei sigilli come un episodio di aperta ribellione alla misura legittimamente imposta -ai fini della confisca- dimostrativa all'esterno della capacità di soverchiare il potere dell'autorità giudiziaria, utilizzando, per riaprire l'attività commerciale sul marciapiede antistante quella sequestrata, strumenti riposti nel locale oggetto del sequestro.

7. Rispetto a questa motivazione il ricorrente ripropone quegli stessi argomenti già sottoposti al giudice del rinvio, riguardanti il fatto che l'attività svolta dal ricorrente nello spazio antistante l'esercizio commerciale sequestrato era legittima, essendo regolarmente autorizzata dalla pubblica amministrazione, che essa non creava intralcio alla circolazione veicolare, che non vi erano sigilli all'ingresso del locale e che nessuna infrazione era stata posta in essere, che la vendita del pescato era stata fatta fuori dal locale, che l'uso limitatissimo, anche sotto il profilo temporale, di un sola attrezzatura presente nel locale non aveva creato alcun pericolo per la conservazione della cosa sequesl:rata, né cagionato danno, essendo, peraltro, stata esclusa l'illecita sottrazione di acqua ed energia elettrica.

8. Si tratta di contestazioni che non colgono il senso della pronuncia impugnata, non ponendosi a confronto con le ragioni del diniego della causa di non punibilità, fondata essenzialmente sulla valutazione della gravità del dolo, espresso dalla modalità pubblica di rimozione dei sigilli, che al di là della volontà di violarne l'integrità, viene intesa come rivolta dimostrare l'inconsistenza dell'intangibilità della cosa, anche sotto il profilo dell'interdizione all'uso (cfr. Sez. 3, n. 2600 del 26/11/2003, dep. 26/01/200 4, PM/Passacantando, Rv. 227398; Sez. 3, n. 6417 del 12/01/2007, Battello, Rv. 236178; Sez.

U, n. 5385 del 26/11/2009, dep. 10/02/2010, D'Agostino, Rv. 245584; Sez. 3, a n. 7407 del 15/01/2015, Tundo, Rv. 262424).

Le critiche svolte non sono, dunque, idlonee a scardinare il ragionamento della Corte.

Sebbene la motivazione si muova sul confine, valorizzando, al fine di pesare la gravità del dolo, anche circostanze che non ineriscono direttamente al reato, perché parimenti oppongono elementi esterni che nulla hanno a che vedere con la violazione della volontà dello Stato di garantire la cosa sequestrata -e quindi tutto ciò che essa comprende e che è oggetto di sequestro- contro ogni condotta di disposizione o manomissione, nondimeno, pone a fondamento del diniego il manifesto spregio dell'interesse pubblico volto a garantire il rispetto dovuto al particolare stato di custodia imposto, al fine di assicurarne la conservazione, l'identità e la consistenza oggettiva.

In altri termini, le circostanze dedotte non sono idonee a dimostrare la speciale tenuità della lesione al bene giuridico oggetto di tutela.

9. Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato.

10. Invero, il giudice del rinvio chiarisce, in modo dettagliato, le ragioni per le quali il ricorrente non appare meritevole di un trattamento sanzionatorio più mite, avuto riguardo alle modalità dell'azione ed alla personalità dell'imputato, nonché alla revoca della messa alla provai per il delitto di rissa e lesioni, dimostrante la sua insofferenza al rispetto delle regole imposte dall'autorità giudiziaria.

11. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Cosi deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/02/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 febbraio 2021 la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] -giudicando in sede di rinvio, a seguito del parziale annullamento del la sentenza della Corte di appello di Messina del 5 giugno 2019- denegata l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 30 marzo 2017, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 e 349 cod. pen., per avere, in concorso con altri, violato i sigilli apposti all'immobile commerciale di prodotti ittici, in ottemperanza dei decreti di sequestro emessi dal Tribunale di Messina, Sezione per le misure di prevenzione, rimuovendo i cartelli di sottoposizione dei beni a sequestro, accedendo all'immobile ed utilizzando le attrezzature ivi esistenti, tra cui una cella frigo ed altri vani arredi, proseguendo la vendita all'esterno dell'attività commerciale, sul marciapiede antistante. 2. Avverso la sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, formulando due motivi di impugnazione. 3. Con il primo lamenta la falsa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., nonché il vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale riconosciuto la sussistenza della causa di non punibilità, nonostante l'evidente tenuità dell'offesa e gli specifici obblighi motivazionali demandati al giudice del rinvio, a seguito dell'annullamento sul punto da parte della Corte di cassazione. Rileva: che la condotta oggetto di valutazione si è esaurita in un solo episodio, ciò escludendo l'abitualità nel reato; che l'attività di rivendita del pescato è stata posta in essere in costanza di regolare licenza commerciale per ambulanti mediante un furgoncino attrezzato per la vendita itinerante, senza creare intralcio alla circolazione; che dall'istruttoria dibattimentale è risultato che nessun sigillo era stato apposto all'ingresso del locale, ove insisteva la precedente attività commerciale; che a vendita del pescato è intervenuta al di fuori del locale sottoposto a sequestro; che la condotta posta in essere si è risolta nell'utilizzo di una macchina idropulitrice, presente nel locale, per procedere, al termine della vendita, alla pulizia del marciapiede, per un brevissimo periodo di tempo, senza alcuna sottrazione illecita di acqua o energia, pur inizialmente contestata e per le quali è intervenuta assoluzione 'perché il fatto non sussiste'; c:he l'incensuratezza dell'imputato non è stata tenuta in considerazione, al fine di vagliare l'entità della condotta ed il correlato parametro della necessità della sanzione. Osserva che la Suprema Corte ha ritenuto l'art. 131 bis cod. pen. compatibile anche con la fattispecie aggravata di cui all'art. 349, comma 2 cod. pen.. Mentre la motivazione del giudice del rinvio impernia il diniego della causa di non punibilità per lieve entità del fatto a vicende inerenti ad una misura di prevenzione che non afferisce all'imputato, la cui condotta è stata ingiustificatamente ritenuta sintomo di insofferenza ai provvedimenti dell'autorità giudiziaria. 4. Con il secondo motivo si duole del vizio di motivazione, sotto il profilo della carenza, in ordine alla pena inflitta, nonostante lo specifico motivo di impugnazione proposto, ritenuto assorbito dalla sentenza di annullamento. 5. Con requisitoria scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2021 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Il primo motivo non è fondato. 3. La speciale causa di non punibilità prevista dall'art. :131-bis cod. pen. - entro i limiti sanzionatori previsti dalla disposizione- è configurabile in presenza di una duplice condizione essendo congiuntamente richieste la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Il primo dei due requisiti richiede, a sua volta, la specifica valutazione della modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., cui segue, in caso di vaglio positivo e dunque nella sola ipotesi in cui si sia ritenuta la speciale tenuità dell'offesa, la verifica della non abitualità del comportamento che il legislatore esclude nel caso in cui l'autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. Il giudizio sulla tenuità del fatto implica, come chiarito ialle Sezioni unite, una valutazione complessa che prenda in esame tutte le peculiarità della fattispecie concreta riferite alla condotta in termini di possibile disvalore e non solo di quelle che attengono all'entità dell'aggressione del bene giuridico protetto, che comunque ricorre senza distinzione tra reati di danni e reati di pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 - dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590). 4. Con la sentenza di annullamento la Suprema Corte aveva rimesso al giudice del rinvio nuova valutazione della sussistenza dei presupposti applicativi della causa di non punibilità -negata dalla sentenza di appello sulla base del rilievo che la condotta contestata è collegata al sequestro disposto ex I. 575/1965- ritenendo che la sola tipologia giustificativa del sequestro non potesse considerarsi dirimente ai fini della valutazione della particolare tenuità del fatto. 6. La Corte territoriale, in sede rescissoria, affronta la questione rimessagli concentrando la propria attenzione, diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, non su vicende inerenti la misura di prevenzione riguardanti il padre di [OSCURATO:PERSONA], per i rapporti con clan di tipo mafioso, ma sulla speciale intensità del dolo, inquadrando la violazione dei sigilli come un episodio di aperta ribellione alla misura legittimamente imposta -ai fini della confisca- dimostrativa all'esterno della capacità di soverchiare il potere dell'autorità giudiziaria, utilizzando, per riaprire l'attività commerciale sul marciapiede antistante quella sequestrata, strumenti riposti nel locale oggetto del sequestro. 7. Rispetto a questa motivazione il ricorrente ripropone quegli stessi argomenti già sottoposti al giudice del rinvio, riguardanti il fatto che l'attività svolta dal ricorrente nello spazio antistante l'esercizio commerciale sequestrato era legittima, essendo regolarmente autorizzata dalla pubblica amministrazione, che essa non creava intralcio alla circolazione veicolare, che non vi erano sigilli all'ingresso del locale e che nessuna infrazione era stata posta in essere, che la vendita del pescato era stata fatta fuori dal locale, che l'uso limitatissimo, anche sotto il profilo temporale, di un sola attrezzatura presente nel locale non aveva creato alcun pericolo per la conservazione della cosa sequesl:rata, né cagionato danno, essendo, peraltro, stata esclusa l'illecita sottrazione di acqua ed energia elettrica. 8. Si tratta di contestazioni che non colgono il senso della pronuncia impugnata, non ponendosi a confronto con le ragioni del diniego della causa di non punibilità, fondata essenzialmente sulla valutazione della gravità del dolo, espresso dalla modalità pubblica di rimozione dei sigilli, che al di là della volontà di violarne l'integrità, viene intesa come rivolta dimostrare l'inconsistenza dell'intangibilità della cosa, anche sotto il profilo dell'interdizione all'uso (cfr. Sez. 3, n. 2600 del 26/11/2003, dep. 26/01/200 4, PM/Passacantando, Rv. 227398; Sez. 3, n. 6417 del 12/01/2007, Battello, Rv. 236178; Sez. U, n. 5385 del 26/11/2009, dep. 10/02/2010, D'Agostino, Rv. 245584; Sez. 3, a n. 7407 del 15/01/2015, Tundo, Rv. 262424). Le critiche svolte non sono, dunque, idlonee a scardinare il ragionamento della Corte. Sebbene la motivazione si muova sul confine, valorizzando, al fine di pesare la gravità del dolo, anche circostanze che non ineriscono direttamente al reato, perché parimenti oppongono elementi esterni che nulla hanno a che vedere con la violazione della volontà dello Stato di garantire la cosa sequestrata -e quindi tutto ciò che essa comprende e che è oggetto di sequestro- contro ogni condotta di disposizione o manomissione, nondimeno, pone a fondamento del diniego il manifesto spregio dell'interesse pubblico volto a garantire il rispetto dovuto al particolare stato di custodia imposto, al fine di assicurarne la conservazione, l'identità e la consistenza oggettiva. In altri termini, le circostanze dedotte non sono idonee a dimostrare la speciale tenuità della lesione al bene giuridico oggetto di tutela. 9. Il secondo motivo è parimenti manifestamente infondato. 10. Invero, il giudice del rinvio chiarisce, in modo dettagliato, le ragioni per le quali il ricorrente non appare meritevole di un trattamento sanzionatorio più mite, avuto riguardo alle modalità dell'azione ed alla personalità dell'imputato, nonché alla revoca della messa alla provai per il delitto di rissa e lesioni, dimostrante la sua insofferenza al rispetto delle regole imposte dall'autorità giudiziaria. 11. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cosi deciso i
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