CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 settembre 2021
Cassazione n. 37779/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • VOLPE Alberto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 20/05/2021 del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del riesame cautelare, visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 20/05/2021, a seguito di giudizio di riesame, il Tribunale di Napoli confermava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari presso il locale Tribunale del 28/04/2021 con la quale era stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare personale della custodia in carcere perché gravemente indiziato di aver partecipato all'associazione di tipo camorristico denominata clan Sibillo e per aver detenuto illegalmente armi e munizioni (capi 1 e 19 dell'incolpazione provvisoria). 2. Ha proposto ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di riesame il difensore dell'indagato articolando tre motivi di ricorso con i quali ha eccepito: - la violazione di legge con riferimento al compendio indiziario, ritenuto insufficiente per sostenere l'appartenenza al sodalizio camorristico, con il ruolo apicale indicato, non potendosi dalle intercettazioni acquisite desumersi la finalità di agevolare l'associazione o di ottenere vantaggi, con stabile messa a disposizione; - il vizio di motivazione circa la pericolosità sociale ex art. 274, comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; - il vizio di motivazione, ritenuta contraddittoria, in relazione al ruolo di capo clan, conservato per una sola settimana e spontaneamente oggetto di rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo non tiene conto che: il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che - proprio come nel caso di specie - pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito - Cass. Sez. F, sent. n. 47748 del 11/08/2014, dep. 19/11/2014, Rv. 261400; sez. 3, sent. n. 40873 del 21/10/2010, dep. 18/11/2010, Rv. 248698; b) in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori (Cass. sez. 1, sent. n. 23308 del 18/11/2014 - dep. 29/05/2015 - Rv. 263601). 3. Ciò precisato, l'ordinanza impugnata presenta una motivazione congrua, non manifestamente illogica e tantomeno contraddittoria in relazione ai motivi con i quali si contesta l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di partecipazione all'associazione camorristica e di detenzione di armi. L'esistenza del sodalizio criminale dei Sibillo, operante nel centro storico di Napoli e, in particolare, nella zona dei Decumani, è attestata da numerosi provvedimenti giudiziari oltre che dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; il ruolo del Volpe in tale contesto emerge dalle intercettazioni riportate a pag. 7 (punto di riferimento degli associati, gestisce il flusso di denaro in favore delle famiglie dei detenuti, assicurando i mezzi per l'assistenza legale) ed è confermato dagli attentati subiti da parte del clan rivale, episodi che - contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, con riferimento alle denunce presentate - si inseriscono all'evidenza nella lotta tra clan per l'egemonia camorristica di quel territorio. Anche in relazione al reato di cui al capo 19), il ragionamento sui gravi indizi di colpevolezza si sottrae a censure sul piano logico (la detenzione di armi per conto del clan è riscontrata dai servizi di osservazione, dalle riprese del sistema di videosorveglianza e dalla conversazione riportata alle pagine 9 e 10 del provvedimento impugnato). 4. Il secondo e il terzo motivo sono generici: l'applicazione della misura cautelare di massimo rigore si basa sulla presunzione di pericolosità sociale conseguente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. (art. 275, comma 3 cod. proc. pen.), in mancanza di qualsiasi riscontro circa la dedotta dissociazione; il ruolo apicale del Volpe all'interno del clan non è oggetto di approfondimento da parte del tribunale, sottolineandosi l'appartenenza di costui al clan Sibillo, con posizione emergente. 5. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1- ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il giorno 29 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Acostina_cch