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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21883/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 17 giugno 2021 ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla custodia cautelare patita dal 7.8.2018 al 17.12.2018, applicata dal Gip del Tribunale di Milano in ordine al reato di cui all'artt. 110, 628 commi 1 e 3 cod. pen. 2.

Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'imputato, a mezzo del suo difensore, affidandosi a due motivi.

Con il primo motivo deduce la violazione di legge del provvedimento reiettivo della istanza di riparazione per ingiusta detenzione in ordine ai criteri legali di valutazione della prova circa il comportamento ostativo all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

AL riguardo deduce che l'ordinanza impugnata avrebbe fondato il diniego sull'esistenza di circostanze che sono state escluse anche nel giudizio penale di merito mentre l'unico elemento a carico del ricorrente al momento dell'emissione della misura erano le dichiarazioni della persona offesa.

Inoltre l'ordinanza è carente sotto il profilo motivazionale in quanto ha omesso di addurre precise e puntuali argomentazioni circa l'esistenza di un effettivo nesso eziologico tra la asserita colpa grave ascritta al ricorrente e la misura custodiale.

Con il secondo motivo deduce la violazione di legge, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione dell'impugnata ordinanza in relazione all'errata valutazione delle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett, e) cod. proc. pen. 3.

Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Il Ministero delle Finanze ha depositato memoria con cui chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Il primo motivo di ricorso é infondato.

Va premesso che l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione è esclusa, secondo l'espresso disposto dell'art. 314 cod. proc. pen., qualora l'istante «vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave», con condotte al riguardo apprezzabili poste in essere sia anteriormente che successivamente all'insorgere ; dello stato detentivo e, quindi, alla privazione della libertà (cfr. Cass., Sez.

U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636).

Quanto alle valenze definitorie delle espressioni "dolo" e "colpa grave", è stato ;7-ri é k i (. ?_ < chiarito che dolos 'déVé- giudicarsi non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali (indipendentemente dal fatto di confliggere o meno con una prescrizione di legge), difficile da ipotizzare in fattispecie del genere, ma anche la condotta consapevole e volontaria che, valutata con il parametro dell id quod plerumque accidit, secondo le regole di esperienza comunemente accettate, sia tale da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della iia 41 e. a , comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo, sicché l'essenza del dolci-istai -, - 7.7• t, E appunto, nella volontarietà e consapevolezza della condotta con riferimento all'evento voluto, non nella valutazione dei relativi esiti, circa i quali non rileva il giudizio del singolo, ma quello del giudice del procedimento riparatorio.

Posto, poi, che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" o abbiano "concorso a dar[e] causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà, sicché è ineludibile l'accertamento del rapporto causale tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà, si rileva che ad escludere il diritto in questione è pur sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione in base a dati di fatto certi, cioè elementi "accertati o non negati" (Sez.

U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636; in conformità, tra le Sezioni semplici, v.

Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867), con esclusione, dunque, di dati meramente congetturali.

Si è anche precisato che la valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso, ed autonomo, rispetto a quello del giudice della cognizione penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale.

Tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di un'ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il primo, invece, deve valutare non già non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma «se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" [...] Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro [...] spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte» (Sez.

U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro e altri, Rv. 203638; cfr., tra le Sezioni semplici, Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867; Sez. 4, n.1904 del 11/06/1999, Murina e altro, Rv. 214252; Sez. 4, n. 2083 del 24/06/1998, Nemala, Rv. 212114).

Il giudice della riparazione deve quindi seguire un iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del processo penale e costituiscono compito del giudice del merito la ricerca, la selezione e la valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave.

In particolare, «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione» (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, v.

Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808).

Della decisione sulla ingiusta detenzione il giudice del merito ha l'obbligo di dare adeguata ed esaustiva motivazione, strutturata secondo le corrette regole della logica: infatti, il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità è censura bile in cassazione.

In ordine alla colpa ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, essa, come noto, può essere di due tipi: a) colpa extraprocessuale (ad esempio, frequentazioni ambigue, connivenza non punibile, comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come contiguità criminale); b) o colpa processuale (come, ad esempio, auto-incolpazione o silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi).

1.2. Tanto premesso in linea generale, [OSCURATO:PERSONA] è stato arrestato in data 4.8.2018 per rapina aggravata, in concorso con persona non identificata, ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

Convalidato l'arresto, è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per il predetto reato con ordinanza del 7.8.2021.

Tratto a giudizio, il Tribunale di Milano ha assolto l'imputato per non aver commesso il fatto atteso che la persona offesa riferiva di non aver mai indicato il prevenuto come l'autore della rapina ma di aver avuto con lui solo una discussione degenerata in una lite violenta.

La sentenza passava in giudicato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il giudice della riparazione ha fondato il rigetto della domanda sulla sussistenza di una condotta gravemente colposa del Mostafa consistita nella circostanza che al momento del fatto si aggirava per strada completamente ubriaco, aveva avuto un litigio con il Bratu degenerato in una colluttazione ed era stato trovato sporco di sangue della cui origine non aveva fornito alcuna spiegazione.

Nel considerare tale condotta ostativa alla riparazione in quanto gravemente colposa, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi disciplinanti la materia, come dianzi evidenziati, avendo correttamente valutato, dandone adeguata ed esaustiva motivazione, che, alla luce del quadro indiziario sussistente al momento dell'emissione del titolo cautelare, la condotta dell'odierno istante fosse connotata da colpa grave.

Ed, invero, a compendiare il quadro indiziario sussistente al momento dell'adozione della misura, momento cui deve risalire il giudizio relativo alla riparazione dell'ingiusta detenzione, oltre alle dichiarazioni della persona offesa vi erano altri elementi atti a suffragare l'ipotesi accusatoria.

In primis l'indagato aveva fornito una versione contraddittoria dell'episodio che lo aveva coinvolto in cui sicuramente vi era stata una colluttazione per motivi rimasti tuttavia del tutto ignoti, inoltre lo stesso era sporco di sangue della cui origine non aveva saputo fornire una spiegazione e per di più era in stato di alterazione dovuto all'assunzione di alcolici.

Tale quadro correttamente nel giudizio della Corte territoriale ha fondato una colpa grave del Mostafa sinergica all'adozione della misura cautelare.

2.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso.

Ed invero la censura con la quale si lamenta un vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'errata valutazione delle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio dinanzi al Gip, si traduce in realtà nella richiesta di rivisitazione della valutazione operata dalla Corte territoriale circa le dichiarazioni rese dal Mostafa, come tale preclusa in sede di legittimità.

In conclusione il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alle spese sostenute dal Ministero resistente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 17 giugno 2021 ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla custodia cautelare patita dal 7.8.2018 al 17.12.2018, applicata dal Gip del Tribunale di Milano in ordine al reato di cui all'artt. 110, 628 commi 1 e 3 cod. pen. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'imputato, a mezzo del suo difensore, affidandosi a due motivi. Con il primo motivo deduce la violazione di legge del provvedimento reiettivo della istanza di riparazione per ingiusta detenzione in ordine ai criteri legali di valutazione della prova circa il comportamento ostativo all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod. proc. pen. AL riguardo deduce che l'ordinanza impugnata avrebbe fondato il diniego sull'esistenza di circostanze che sono state escluse anche nel giudizio penale di merito mentre l'unico elemento a carico del ricorrente al momento dell'emissione della misura erano le dichiarazioni della persona offesa. Inoltre l'ordinanza è carente sotto il profilo motivazionale in quanto ha omesso di addurre precise e puntuali argomentazioni circa l'esistenza di un effettivo nesso eziologico tra la asserita colpa grave ascritta al ricorrente e la misura custodiale. Con il secondo motivo deduce la violazione di legge, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione dell'impugnata ordinanza in relazione all'errata valutazione delle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio ai sensi dell'art. 606 comma 1, lett, e) cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Il Ministero delle Finanze ha depositato memoria con cui chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il primo motivo di ricorso é infondato. Va premesso che l'equa riparazione per l'ingiusta detenzione è esclusa, secondo l'espresso disposto dell'art. 314 cod. proc. pen., qualora l'istante «vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave», con condotte al riguardo apprezzabili poste in essere sia anteriormente che successivamente all'insorgere ; dello stato detentivo e, quindi, alla privazione della libertà (cfr. Cass., Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). Quanto alle valenze definitorie delle espressioni "dolo" e "colpa grave", è stato ;7-ri é k i (. ?_ < chiarito che dolos 'déVé- giudicarsi non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali (indipendentemente dal fatto di confliggere o meno con una prescrizione di legge), difficile da ipotizzare in fattispecie del genere, ma anche la condotta consapevole e volontaria che, valutata con il parametro dell id quod plerumque accidit, secondo le regole di esperienza comunemente accettate, sia tale da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della iia 41 e. a , comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo, sicché l'essenza del dolci-istai -, - 7.7• t, E appunto, nella volontarietà e consapevolezza della condotta con riferimento all'evento voluto, non nella valutazione dei relativi esiti, circa i quali non rileva il giudizio del singolo, ma quello del giudice del procedimento riparatorio. Posto, poi, che il dolo o la colpa grave idonei ad escludere l'indennizzo per ingiusta detenzione devono sostanziarsi in comportamenti specifici che abbiano "dato causa" o abbiano "concorso a dar[e] causa" all'instaurazione dello stato privativo della libertà, sicché è ineludibile l'accertamento del rapporto causale tra tali condotte ed il provvedimento restrittivo della libertà, si rileva che ad escludere il diritto in questione è pur sempre necessario che il giudice della riparazione pervenga alla sua decisione in base a dati di fatto certi, cioè elementi "accertati o non negati" (Sez. U, n. 43 del 19/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636; in conformità, tra le Sezioni semplici, v. Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867), con esclusione, dunque, di dati meramente congetturali. Si è anche precisato che la valutazione del giudice della riparazione si svolge su un piano diverso, ed autonomo, rispetto a quello del giudice della cognizione penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale. Tale ultimo giudice deve valutare la sussistenza o meno di un'ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il primo, invece, deve valutare non già non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma «se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" [...] Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro [...] spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte» (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro e altri, Rv. 203638; cfr., tra le Sezioni semplici, Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867; Sez. 4, n.1904 del 11/06/1999, Murina e altro, Rv. 214252; Sez. 4, n. 2083 del 24/06/1998, Nemala, Rv. 212114). Il giudice della riparazione deve quindi seguire un iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del processo penale e costituiscono compito del giudice del merito la ricerca, la selezione e la valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave. In particolare, «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione» (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, v. Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808). Della decisione sulla ingiusta detenzione il giudice del merito ha l'obbligo di dare adeguata ed esaustiva motivazione, strutturata secondo le corrette regole della logica: infatti, il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità è censura bile in cassazione. In ordine alla colpa ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, essa, come noto, può essere di due tipi: a) colpa extraprocessuale (ad esempio, frequentazioni ambigue, connivenza non punibile, comportamenti idonei ad essere percepiti all'esterno come contiguità criminale); b) o colpa processuale (come, ad esempio, auto-incolpazione o silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi). 1.2. Tanto premesso in linea generale, [OSCURATO:PERSONA] è stato arrestato in data 4.8.2018 per rapina aggravata, in concorso con persona non identificata, ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Convalidato l'arresto, è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere per il predetto reato con ordinanza del 7.8.2021. Tratto a giudizio, il Tribunale di Milano ha assolto l'imputato per non aver commesso il fatto atteso che la persona offesa riferiva di non aver mai indicato il prevenuto come l'autore della rapina ma di aver avuto con lui solo una discussione degenerata in una lite violenta. La sentenza passava in giudicato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il giudice della riparazione ha fondato il rigetto della domanda sulla sussistenza di una condotta gravemente colposa del Mostafa consistita nella circostanza che al momento del fatto si aggirava per strada completamente ubriaco, aveva avuto un litigio con il Bratu degenerato in una colluttazione ed era stato trovato sporco di sangue della cui origine non aveva fornito alcuna spiegazione. Nel considerare tale condotta ostativa alla riparazione in quanto gravemente colposa, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi disciplinanti la materia, come dianzi evidenziati, avendo correttamente valutato, dandone adeguata ed esaustiva motivazione, che, alla luce del quadro indiziario sussistente al momento dell'emissione del titolo cautelare, la condotta dell'odierno istante fosse connotata da colpa grave. Ed, invero, a compendiare il quadro indiziario sussistente al momento dell'adozione della misura, momento cui deve risalire il giudizio relativo alla riparazione dell'ingiusta detenzione, oltre alle dichiarazioni della persona offesa vi erano altri elementi atti a suffragare l'ipotesi accusatoria. In primis l'indagato aveva fornito una versione contraddittoria dell'episodio che lo aveva coinvolto in cui sicuramente vi era stata una colluttazione per motivi rimasti tuttavia del tutto ignoti, inoltre lo stesso era sporco di sangue della cui origine non aveva saputo fornire una spiegazione e per di più era in stato di alterazione dovuto all'assunzione di alcolici. Tale quadro correttamente nel giudizio della Corte territoriale ha fondato una colpa grave del Mostafa sinergica all'adozione della misura cautelare. 2.2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. Ed invero la censura con la quale si lamenta un vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione all'errata valutazione delle dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatorio dinanzi al Gip, si traduce in realtà nella richiesta di rivisitazione della valutazione operata dalla Corte territoriale circa le dichiarazioni rese dal Mostafa, come tale preclusa in sede di legittimità. In conclusione il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alle spese sostenute dal Ministero resistente. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida i
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