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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41480/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale applicato a [OSCURATO:PERSONA] a far data dall'inizio dell'esecuzione; Rilevato che con il ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle violazioni, che avrebbero dovuto essere oggetto di valutazione nel corso del giudizio di merito, e circa la mancata considerazione dei disagi provocati dallo spostamento del Servizio dipendenze di Quartu S.E.; Rilevato la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza, con il riferimento alle numerose e gravi violazioni accertate, analiticamente indicate e correttamente valutate e considerate (cfr. aggressioni e minacce a [OSCURATO:PERSONA], violazione di domicilio aggravata con riconoscimento fotografico, resistenza a pubblico ufficiale e grave condotta di guida accertata dagli operanti, rapina ed estorsione con riconoscimento a mezzo videoriprese, danneggiamento mentre era in stato di ebrezza alcolica), ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che il processo di recupero rieducativo avviato con l'ammissione alla misura dovesse ritenersi fallito e, considerata la data del primo fatto, del motivo per cui ha la revoca è stata disposta a far data dall'inizio dell'esecuzione della misura alternativa; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari ha revocato l'affidamento in prova al servizio sociale applicato a [OSCURATO:PERSONA] a far data dall'inizio dell'esecuzione; Rilevato che con il ricorso si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle violazioni, che avrebbero dovuto essere oggetto di valutazione nel corso del giudizio di merito, e circa la mancata considerazione dei disagi provocati dallo spostamento del Servizio dipendenze di Quartu S.E.; Rilevato la doglianza è manifestamente infondata in quanto il giudice della sorveglianza, con il riferimento alle numerose e gravi violazioni accertate, analiticamente indicate e correttamente valutate e considerate (cfr. aggressioni e minacce a [OSCURATO:PERSONA], violazione di domicilio aggravata con riconoscimento fotografico, resistenza a pubblico ufficiale e grave condotta di guida accertata dagli operanti, rapina ed estorsione con riconoscimento a mezzo videoriprese, danneggiamento mentre era in stato di ebrezza alcolica), ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che il processo di recupero rieducativo avviato con l'ammissione alla misura dovesse ritenersi fallito e, considerata la data del primo fatto, del motivo per cui ha la revoca è stata disposta a far data dall'inizio dell'esecuzione della misura alternativa; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 41480/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris