CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02256/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 23977-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 84001230659, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1280/2/2021 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo ad IMU per iil 2012 in relazione al mancato riconoscimento da parte del comune di Pollica dell'agevolazione per l'abitazione principale, dal momento che l'altro coniuge risiedeva nel comune di [OSCURATO:PERSONA]; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] ne respingeva l'appello affermando che è consentito ipotizzare una illegittima duplicazione del beneficio vietata dall'art. 13 del d.lgs. n. 201 del 2011 solo in presenza di immobili siti nello stesso Comune, nulla essendo previsto per il caso, come quello di specie, in cui il nucleo familiare sia scisso in immobili siti in Comuni diversi, ipotesi in cui ben possono verificarsi effettive necessità di trasferimento e di residenza anagrafica e dimora abituale altrove per esigenze lavorative o simili evenienze cogenti; del resto il comune di Pollica non ha contestato l'assunto della parte contribuente di aver stabilito la propria residenza anagrafica e la propria dimora abituale nel comune di Pollice. Avverso la suddetta sentenza propone ricorso il Comune di Pollice, affidato ad un unico motivo di impugnazione e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per la compensazione delle spese di lite mentre la parte contribuente si Ric. 2021 n. 23977 sez. MT - ud. 13-12-2022 -2- costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il Comune di Pollica lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011 in quanto l'altro coniuge risiede a [OSCURATO:PERSONA], Comune diverso da quello di Pollica e l'agevolazione relativa all'IMU spetta solo all'immobile destinato ad abitazione principale della famiglia. L'unico motivo di impugnazione è infondato. Infatti, con la sentenza n. 209 depositata il 13 ottobre 2022 la Corte costituzionale, dopo aver rilevato che la logica dell'esenzione dall'IMU è quella di riferire il beneficio fiscale all'abitazione in cui il possessore dell'immobile ha stabilito la residenza e la dimora abituale, ha„ fra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 nella parte in cui stabilisce che «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente», anziché disporre che «per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel cata:sto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente». La Corte costituzionale dunque ha escluso, quale requisito perché una abitazione possa essere considerata abitazione principale, quello della dimora abituale e della residenza anagrafica in tale abitazione del nucleo familiare del possessore. In effetti, ai sensi dell'art. 1, comma 743, della legge n. 160 clel 2019, i Ric. 2021 n. 23977 sez. MT - ud. 13-12-2022 -3- soggetti passivi dell'IMU sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, a prescindere da un eventuale rapporto di coniugio del possessore. Dunque, la sentenza impugnata si è attenuta ai suddetti principi laddove ha affermato che può ritenersi applicabile l'agevolazione per abitazione principale ad entrambi gli immobili dei due coniugi allorché questi abbiano due abitazioni principali diverse: nella specie non è contestato che la parte contribuente ha provato di aver effettivamente dimorato e di avere la propria residenza in un Comune diverso rispetto a quello dove risiede e dimora abitualmente l'altro coniuge. Correttamente, dunque, la sentenza impugnata ha ritenuto sussistessero a favore del contribuente i presupposti per l'esenzione dall'IMU, possessore di un immobile nel comune di Pollice, nonostante l'abitazione principale di quest'ultimo fosse diversa da quella del coniuge, sita nel comune di [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, infondato l'unico motivo di impugnazione, il ricorso del comune di Pollice va respinto. Avuto riguardo alle oscillazioni giurisprudenziali in materia e alla circostanza che per la decisione della controversia in esame è stata decisiva la citata sentenza della Corte costituzionale, pubblicata dopo la presentazione del ricorso in Cassazione da parte del comune di Pollice, le spese del presente giudizio sono integralmente compensate. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Ric. 2021 n. 23977 sez. MT - ud. 13-12-2022 -4- previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. respinge il ricorso. Compensa integralmente le spese processuali. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma