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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08564/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, su concorde richiesta delle parti, la Corte di ap- pello di Milano ha applicato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. per il reato di cui agli artt. 56 e 624 bis cod. pen. la pena di anni tre, mesi undici e giorni venti di reclusione ed euro 1.334,00 di multa a [OSCURATO:PERSONA]; la pena di anni due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa a [OSCURATO:PERSONA].

2. Le due imputate, a mezzo del comune difensore, propongono ricorso per la cassazione della sentenza di appello per violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., per omessa valutazione dell'esistenza di cause di proscioglimento.

3. I ricorsi sono inammissibili, in quanto, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di ac- cedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).

E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'in- teressato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., in- trodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non pu- nibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

In ogni caso, la Corte territoriale, rifacendosi alle risultanze della sentenza di primo grado, ha motivato in sentenza (v. p. 4 sentenza impugnata) circa l'assenza di elementi tali da far operare il disposto dell'art. 129 cod. proc. pen. 4.

Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila ciascuna in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 febbr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, su concorde richiesta delle parti, la Corte di ap- pello di Milano ha applicato ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. per il reato di cui agli artt. 56 e 624 bis cod. pen. la pena di anni tre, mesi undici e giorni venti di reclusione ed euro 1.334,00 di multa a [OSCURATO:PERSONA]; la pena di anni due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Le due imputate, a mezzo del comune difensore, propongono ricorso per la cassazione della sentenza di appello per violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., per omessa valutazione dell'esistenza di cause di proscioglimento. 3. I ricorsi sono inammissibili, in quanto, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di ac- cedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ord. n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969). E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'in- teressato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., in- trodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, Ord. n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non pu- nibilità ex art. 129 cod. proc. pen.). In ogni caso, la Corte territoriale, rifacendosi alle risultanze della sentenza di primo grado, ha motivato in sentenza (v. p. 4 sentenza impugnata) circa l'assenza di elementi tali da far operare il disposto dell'art. 129 cod. proc. pen. 4. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro quattromila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila ciascuna in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbr
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