CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 1990
Cassazione n. 11410/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 102/RG 27662 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che l'ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto generico, illustrativo di pur corretti principi di diritto, senza tuttavia un confronto ragionato e critico con le argomentazioni spese dai Giudici di merito, che hanno illustrato, in maniera niente affatto illogica e in linea con i principi di diritto sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, le ragioni ostative alla derubricazione della fattispecie nel comma quinto dell'art. 73 cit. d.P.R. n 309. La sentenza impugnata ha valorizzato non solo l'importante dato quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata al ricorrente, ma anche elementi diversi dimostrativi della "non occasionalità" dell'attività di spaccio e delle "semi professionalità" del ricorrente che aveva la disponibilità di un vecchio casolare adibito a luogo di custodia della sostanza e di strumenti per la preparazione delle dosi ( pag. 1 della sentenza); al cospetto di tale motivazione il ricorrente sollecita una diversa alternativa lettura del compendio probatorio, che non consentito in sede di legittimità, là dove, come nella specie, la valutazione censurata sia fondata su motivazione scevra da vulnus motivazionali e da errori di diritto. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 1 1 4 1 - 2 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 1938/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 27662/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n. 102/RG 27662 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che l'ha condannato per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto generico, illustrativo di pur corretti principi di diritto, senza tuttavia un confronto ragionato e critico con le argomentazioni spese dai Giudici di merito, che hanno illustrato, in maniera niente affatto illogica e in linea con i principi di diritto sanciti dalla giurisprudenza di legittimità, le ragioni ostative alla derubricazione della fattispecie nel comma quinto dell'art. 73 cit. d.P.R. n 309. La sentenza impugnata ha valorizzato non solo l'importante dato quantitativo di sostanza stupefacente sequestrata al ricorrente, ma anche elementi diversi dimostrativi della "non occasionalità" dell'attività di spaccio e delle "semi professionalità" del ricorrente che aveva la disponibilità di un vecchio casolare adibito a luogo di custodia della sostanza e di strumenti per la preparazione delle dosi ( pag. 1 della sentenza); al cospetto di tale motivazione il ricorrente sollecita una diversa alternativa lettura del compendio probatorio, che non consentito in sede di legittimità, là dove, come nella specie, la valutazione censurata sia fondata su motivazione scevra da vulnus motivazionali e da errori di diritto. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in euro tremila, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M11.1 26 EP,K 2026fi FliriZie; e [OSCURATO:PERSONA] i ziP.Q.M11.1 26 EP,K 2026fi FliriZie; e [OSCURATO:PERSONA] i zi