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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36373/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 23.1.2025 la Corte d'Appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma del 19.9.2024, riducendo la pena pecuniaria irrogata e confermando nel resto la condanna dell'imputato per i reati di cui agli artt. 4 e 7 L. n. 895 del 1967, 648 cod. pen.; Evidenziato che il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 5 L. 895 del 1967, ma in modo del tutto generico e rappresentando in definitiva, a sostegno della censura, la sola circostanza che la pistola contenesse tre proiettili; Rilevato, a questo proposito, che la sentenza richiama più che adeguatamente il fatto che l'arma - una pistola calibro 38 - fosse funzionante e pronta all'uso, mentre invece il ricorso non spiega perché, alla luce di questa nient'affatto marginale precisazione, la circostanza che il caricatore contenesse tre proiettili renderebbe il fatto scarsamente offensivo e meno pericolosa la potenzialità dell'arma carica; [OSCURATO:PERSONA], quindi, che, a fronte della persuasiva motivazione della sentenza impugnata, il ricorso si limiti a riproporre pedissequamente le censure già dedotte come motivo d'appello, senza confutare specificamente le condivisibili argomentazioni dei giudici di secondo grado; Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, Rv. 276062 - 01), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 23.1.2025 la Corte d'Appello di Roma ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Roma del 19.9.2024, riducendo la pena pecuniaria irrogata e confermando nel resto la condanna dell'imputato per i reati di cui agli artt. 4 e 7 L. n. 895 del 1967, 648 cod. pen.; Evidenziato che il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 5 L. 895 del 1967, ma in modo del tutto generico e rappresentando in definitiva, a sostegno della censura, la sola circostanza che la pistola contenesse tre proiettili; Rilevato, a questo proposito, che la sentenza richiama più che adeguatamente il fatto che l'arma - una pistola calibro 38 - fosse funzionante e pronta all'uso, mentre invece il ricorso non spiega perché, alla luce di questa nient'affatto marginale precisazione, la circostanza che il caricatore contenesse tre proiettili renderebbe il fatto scarsamente offensivo e meno pericolosa la potenzialità dell'arma carica; [OSCURATO:PERSONA], quindi, che, a fronte della persuasiva motivazione della sentenza impugnata, il ricorso si limiti a riproporre pedissequamente le censure già dedotte come motivo d'appello, senza confutare specificamente le condivisibili argomentazioni dei giudici di secondo grado; Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza (Sez. 2, n. 19411 del 12/3/2019, Furlan, Rv. 276062 - 01), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
Sentenza Cassazione n. 36373/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris