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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 16233/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15247/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. – Società di Cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in Roma [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’ISTITUTO, rappresentati e difesi dagli avvocatiSCIPLINO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eD'[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 933/2017 depositata il 10/11/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 d al Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.la Corte d'appello di Messina, confermando la decisione di primo grado, ha dichiarato prescritto il credito dell’INPS, oggetto di una cartella di pagamento e di successive intimazioni; 2.per quanto qui solo rileva, la Corte territoriale ha osservato come la prescrizione quinquennale del credito, interrotta con la notifica della cartella di pagamento in data 17.3.2001, fosse interamente maturata al momento della notifica della successiva intimazione, avvenuta il 10.6.2008; 3.avverso tale decisione, ha proposto ricorso l’INPS, con un motivo, cui non hanno opposto difese le parti indicate in epigrafe; 4.all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: 5.con l’unico motivo di ricorso -ai sensi dell'art. 360 nr 3 cod.proc. civ.- l’INPS deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 3, commi 9 e 10, della legge nr. 335 del 1995, per non avere la Corte di merito correttamente valutato che, tra la notificazione della cartella e la notificazione della prima intimazione di pagamento, era intervenuta una richiesta di pagamento dell’INPS, ricevuta il 19 agosto 2005, mai contestatadall’originario ricorrente; 6.il motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità; 7.come sinteticamente riportato nello svolgimento dei fatti processuali, la Corte di appello, in punto di fatto, ha accertato che, dopo la notificazione della cartella di pagamento in data 17.3.2001, vi era stata la notifica di un’intimazione di pagamento il 10.06.2008; 8.in diritto, ha escluso la valenza interruttiva della notificazione dell’intimazione, perché intervenuta quando era oramai maturato il termine quinquennale diprescrizione, decorrente dalla notificazione della cartella medesima; 9.parte ricorrente non censura le affermazioni di diritto contenute nella sentenza impugnata; argomenta, piuttosto, l’errore di diritto ponendo a base dei rilievi una differente ricostruzione della vicenda storica:assume cioè la sussistenza di un altro atto (id est : una richiesta di pagamento del 2005) che, invece, la Corte ha giudicato irrilevante ai fini del decidere, perché non relativo alla cartella in esame;

10. in tal modo, però, l’Inps prospetta una questione di fatto che è estranea al vizio come denunciato; l’accertamento della vicenda storica, infatti, costituisce un prius rispetto all’applicazione delle norme di diritto ed è astrattamente censurabile ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ.;

11. nella fattispecie, peraltro, neppure è ipotizzabile il vizio di cui all’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. perché, a tacer d’altro, la Corte non ha omesso di valutare la «comunicazione» inviata dall’Inps nel 2005 ma hagiudicato la stessa non decisiva perché non riferibile alla cartella oggetto di causa(v. sentenza impugnata, pag. 6, 3° cpv.);

12. sotto altro e concorrente profilo, le censure sono anche prive di specificità, difettando la puntuale trascrizione, nel ricorso, dell’atto in questione, con la relativa raccomandata, funzionale alla comprensione dei rilievi, ai sensi dell’art. 366 cod.proc.civ. ratione temporisapplicabile.

13. in base alle svolte argomentazioni, il ricorso è inammissibilee resta assorbita ogni ulteriore censura;

14. nulla deve provvedersi in ordine alle spese del presente giudizio, in difetto di attività difensiva delle parti intimate;

15. sussistono, invece, i presupposti per il versamento del doppio contributo, da parte del ricorrente, ove dovuto; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quaterdel D.P.R. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15247/2018 R.G. proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. – Società di Cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in Roma [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l’[OSCURATO:PERSONA] dell’ISTITUTO, rappresentati e difesi dagli avvocatiSCIPLINO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eD'[OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO di MESSINA n. 933/2017 depositata il 10/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/03/2023 d al Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.la Corte d'appello di Messina, confermando la decisione di primo grado, ha dichiarato prescritto il credito dell’INPS, oggetto di una cartella di pagamento e di successive intimazioni; 2.per quanto qui solo rileva, la Corte territoriale ha osservato come la prescrizione quinquennale del credito, interrotta con la notifica della cartella di pagamento in data 17.3.2001, fosse interamente maturata al momento della notifica della successiva intimazione, avvenuta il 10.6.2008; 3.avverso tale decisione, ha proposto ricorso l’INPS, con un motivo, cui non hanno opposto difese le parti indicate in epigrafe; 4.all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis1, comma 2, cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: 5.con l’unico motivo di ricorso -ai sensi dell'art. 360 nr 3 cod.proc. civ.- l’INPS deduce la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 3, commi 9 e 10, della legge nr. 335 del 1995, per non avere la Corte di merito correttamente valutato che, tra la notificazione della cartella e la notificazione della prima intimazione di pagamento, era intervenuta una richiesta di pagamento dell’INPS, ricevuta il 19 agosto 2005, mai contestatadall’originario ricorrente; 6.il motivo si arresta ad un rilievo di inammissibilità; 7.come sinteticamente riportato nello svolgimento dei fatti processuali, la Corte di appello, in punto di fatto, ha accertato che, dopo la notificazione della cartella di pagamento in data 17.3.2001, vi era stata la notifica di un’intimazione di pagamento il 10.06.2008; 8.in diritto, ha escluso la valenza interruttiva della notificazione dell’intimazione, perché intervenuta quando era oramai maturato il termine quinquennale diprescrizione, decorrente dalla notificazione della cartella medesima; 9.parte ricorrente non censura le affermazioni di diritto contenute nella sentenza impugnata; argomenta, piuttosto, l’errore di diritto ponendo a base dei rilievi una differente ricostruzione della vicenda storica:assume cioè la sussistenza di un altro atto (id est : una richiesta di pagamento del 2005) che, invece, la Corte ha giudicato irrilevante ai fini del decidere, perché non relativo alla cartella in esame; 10. in tal modo, però, l’Inps prospetta una questione di fatto che è estranea al vizio come denunciato; l’accertamento della vicenda storica, infatti, costituisce un prius rispetto all’applicazione delle norme di diritto ed è astrattamente censurabile ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ.; 11. nella fattispecie, peraltro, neppure è ipotizzabile il vizio di cui all’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. perché, a tacer d’altro, la Corte non ha omesso di valutare la «comunicazione» inviata dall’Inps nel 2005 ma hagiudicato la stessa non decisiva perché non riferibile alla cartella oggetto di causa(v. sentenza impugnata, pag. 6, 3° cpv.); 12. sotto altro e concorrente profilo, le censure sono anche prive di specificità, difettando la puntuale trascrizione, nel ricorso, dell’atto in questione, con la relativa raccomandata, funzionale alla comprensione dei rilievi, ai sensi dell’art. 366 cod.proc.civ. ratione temporisapplicabile. 13. in base alle svolte argomentazioni, il ricorso è inammissibilee resta assorbita ogni ulteriore censura; 14. nulla deve provvedersi in ordine alle spese del presente giudizio, in difetto di attività difensiva delle parti intimate; 15. sussistono, invece, i presupposti per il versamento del doppio contributo, da parte del ricorrente, ove dovuto; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quaterdel D.P.R. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comm
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