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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 6 luglio 2021

Cassazione n. 35489/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 29695-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 187, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso il ecret-(3\ n. cronol. 8159/2020 del TRIBUNALE di CATANIA, depositato il 07/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 29695 sez.

ML - ud. 06-07-2021 -2- RG 29695/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. con decreto 7 ottobre 2020, il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione, ai sensi dell'art. 98 I.fall., di [OSCURATO:PERSONA] allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liq. per esclusione dei crediti tempestivamente insinuati in via privilegiata per il complessivo importo di C 82.811,74, per differenze retributive e ratei di mensilità aggiuntive, lavoro straordinario, indennità di ferie non godute e T.f.r., in difetto di prova idonea né opponibile e comunque per prescrizione quinquennale;

2. esso ne riteneva la prescrizione, in assenza di atti interruttivi, per il decorso del termine quinquennale in quanto crediti retributivi, anche in relazione all'indennità sostitutiva di ferie non godute, ancorché disciplinata, a fini di incidenza su T.f.r. e altri istituti retributivi, dal CCNL tuttavia non depositato, né acquisibile in virtù dei poteri officiosi previsti dall'art. 421 c.p.c., in quanto norma inapplicabile nel giudizio di opposizione a stato passivo;

3. con atto notificato il 5 novembre 2020, il lavoratore ricorreva per cassazione con tre motivi; la curatela fallimentare resisteva con controricorso;

4. entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorrente deduce omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, illogica e contraddittoria motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 43

I. fall., 2945, secondo e terzo comma c.c., 305 c.p.c., in riferimento al rilievo dell'introduzione di giudizio ordinario davanti al giudice del lavoro il 30 ottobre 2009, dichiarato interrotto il 4 novembre 2016 "tenuto conto del lasso di tempo decorso dall'intervenuta dichiarazione di interruzione alla data di proposizione dell'istanza di ammissione al passivo (14 marzo 2016)", sull'erroneo assunto dell'estinzione automatica del giudizio (e pertanto dell'interruzione della prescrizione dall'atto introduttivo dello stesso e di quella successiva per la domanda di insinuazione, ai sensi dell'art. 94

I. fall.) per effetto della dichiarazione di fallimento e non dalla sua conoscenza legale della parte interessata alla riassunzione (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli RG 29695/2020 artt. 99, sesto e settimo comma I. fall., 2938 c.c., 112 c.p.c., per decadenza della curatela fallimentare, in quanto tardivamente costituitasi nel giudizio di opposizione (ben oltre il termine non inferiore ai dieci giorni anteriori alla prima udienza), dalla deduzione di eccezioni non rilevabili d'ufficio, quale quella di prescrizione (secondo motivo);

2. i due motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili per difetto di specificità;

3. il secondo, logicamente pregiudiziale al primo (riguardante il merito della dichiarata prescrizione del credito), in quanto recante la doglianza di inammissibilità, per tardiva deduzione, dell'eccezione (in senso stretto) di prescrizione, è innanzi tutto carente del suddetto requisito di specificità;

3.1. infatti, esso viola la prescrizione, a pena di inammissibilità, dell'art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c., in assenza di trascrizione, quanto meno in forma di sintetico ma completo resoconto del contenuto, della memoria di costituzione della curatela nel giudizio di opposizione, a norma dell'art. 99, sesto e settimo comma I. fall., oltre che di specifica indicazione della sua sede di produzione, al fine di consentire la verifica di fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso (Cass. 7 marzo 2018, n. 5478; Cass.

10. dicembre 2020, n. 28184);

3.2. in ogni caso, esso è palesemente infondato, posto che, in linea generale di diritto, la previsione di deduzione, mediante deposito di una memoria di costituzione in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza, a pena di decadenza, di "eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio" (art. 99, sesto e settimo comma I. fall.), riguarda le nuove eccezioni proponibili dal curatore (in quanto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria proprio della verifica, demandato al giudice dell'opposizione, se esclude l'immutazione del thema disputandum e non ammette l'introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime tuttavia il diritto di difesa, consentendo quindi la formulazione di eccezioni non sottoposte all'esame del giudice delegato: Cass. 4 giugno 2012, n. 8929; Cass. 31 luglio 2017, n. 19003; Cass. 6 ottobre 2020, n. 21490); non già quelle tempestivamente RG 29695/2020 formulate dal curatore in sede di accertamento dello stato passivo davanti al giudice delegato (art. 95

I. fall.), come avvenuto nel caso di specie con l'eccezione di prescrizione del credito (come risulta in particolare dall'ultimo capoverso di pg. 7 del decreto) e pertanto già oggetto di dibattito processuale tra le parti (come ancora risulta dal primo capoverso di pg. 8 del decreto e pure dal p.to 5 di pg. 3 del ricorso in opposizione) e ripreso dal ricorso odierno (al primo capoverso di pg. 4): senza peraltro alcun onere del curatore di riproposizione, in quanto appunto sollevata ed accolta nella suddetta fase (Cass. 14 marzo 2017, n. 6522);

3.3. per la stessa ragione illustrata al superiore p.to

3.1. è inammissibile anche il primo motivo, di mera e generica contestazione dell'articolato ragionamento argomentativo svolto dal Tribunale in merito all'accertata prescrizione del credito, per effetto dell'azione combinata dell'interruzione automatica del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (nel quale era dibattuta la pretesa creditoria del lavoratore) pendente tra il predetto e la società datrice in bonis, per effetto del suo fallimento, a norma dell'art. 43, terzo comma I. fall. e dei tempi della sua insinuazione allo stato passivo fallimentare, posti in collegamento con l'introduzione del giudizio interrotto (agli ultimi tre capoversi di pg. 8 del decreto);

3.4. la formulazione del mezzo, appunto genericamente contrappositiva, difetta di quegli elementi, in particolare di trascrizione degli atti, che ridonda nella violazione della prescrizione di specificità, a pena di inammissibilità, dell'art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c.: sicché, ciò preclude a questa Corte l'esame della contestata ricorrenza dei presupposti per escludere la prescrizione del credito nella corretta evoluzione del suo iter procedimentale; tra l'altro, con un equivoco e non corretto richiamo alla distinzione, in funzione dell'estinzione del giudizio interrotto per il fallimento di una delle parti, tra evento interruttivo e sua conoscenza legale ai fini della ripresa (in forma di riassunzione dalla parte da questo non investita ovvero di prosecuzione da quello invece interessata, e per essa dalla curatela fallimentare) del giudizio stesso, a norma dell'art. 305 c.p.c. per evitarne l'estinzione: ipotesi peraltro diversa da quella alternativa, praticata RG 29695/2020 dal lavoratore con l'insinuazione del proprio credito allo stato passivo, produttiva non già di estinzione (secondo la fattispecie a formazione progressiva scandita dagli artt. 43, terzo comma I. fall. e 305 c.p.c.), bensì di improcedibilità, a norma degli artt. 52 e 93

I. fall. per l'elezione dalla parte non fallita, in luogo della ripresa del giudizio ordinario, della partecipazione al concorso fallimentare (alternativa chiaramente ribadita ancora recentemente da Cass. s.u. 7 maggio 2021, n. 12154, peraltro a composizione di contrasto sull'individuazione della nozione e delle modalità di conoscenza legale, quale termine di decorrenza ai fini dell'art. 305 c.p.c.);

4. il ricorrente deduce infine violazione e falsa applicazione degli artt. 10 dig. 66/2003, 2109 c.c., 35 CCNL industrie alimentari 2003/2007 ed omesso esame di documento acquisito al fascicolo ed omessa, illogica e contraddittoria motivazione, per il mancato esame della domanda nel merito, sull'erroneo presupposto di essenzialità dell'esame del CCNL in quanto non prodotto, quando invece depositato telematicamente, su debita autorizzazione del giudice delegato (terzo motivo);

5. esso è assorbito dalla ritenuta inammissibilità dei due mezzi relativi alla prescrizione del credito;

6. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna alle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535); P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in C 200,00 per esborsi e C 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del RG 29695/2020 ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Q dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29695-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 187, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso il ecret-(3\ n. cronol. 8159/2020 del TRIBUNALE di CATANIA, depositato il 07/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 29695 sez. ML - ud. 06-07-2021 -2- RG 29695/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. con decreto 7 ottobre 2020, il Tribunale di Catania rigettava l'opposizione, ai sensi dell'art. 98 I.fall., di [OSCURATO:PERSONA] allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liq. per esclusione dei crediti tempestivamente insinuati in via privilegiata per il complessivo importo di C 82.811,74, per differenze retributive e ratei di mensilità aggiuntive, lavoro straordinario, indennità di ferie non godute e T.f.r., in difetto di prova idonea né opponibile e comunque per prescrizione quinquennale; 2. esso ne riteneva la prescrizione, in assenza di atti interruttivi, per il decorso del termine quinquennale in quanto crediti retributivi, anche in relazione all'indennità sostitutiva di ferie non godute, ancorché disciplinata, a fini di incidenza su T.f.r. e altri istituti retributivi, dal CCNL tuttavia non depositato, né acquisibile in virtù dei poteri officiosi previsti dall'art. 421 c.p.c., in quanto norma inapplicabile nel giudizio di opposizione a stato passivo; 3. con atto notificato il 5 novembre 2020, il lavoratore ricorreva per cassazione con tre motivi; la curatela fallimentare resisteva con controricorso; 4. entrambe le parti comunicavano memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente deduce omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, illogica e contraddittoria motivazione, violazione e falsa applicazione degli artt. 43 I. fall., 2945, secondo e terzo comma c.c., 305 c.p.c., in riferimento al rilievo dell'introduzione di giudizio ordinario davanti al giudice del lavoro il 30 ottobre 2009, dichiarato interrotto il 4 novembre 2016 "tenuto conto del lasso di tempo decorso dall'intervenuta dichiarazione di interruzione alla data di proposizione dell'istanza di ammissione al passivo (14 marzo 2016)", sull'erroneo assunto dell'estinzione automatica del giudizio (e pertanto dell'interruzione della prescrizione dall'atto introduttivo dello stesso e di quella successiva per la domanda di insinuazione, ai sensi dell'art. 94 I. fall.) per effetto della dichiarazione di fallimento e non dalla sua conoscenza legale della parte interessata alla riassunzione (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli RG 29695/2020 artt. 99, sesto e settimo comma I. fall., 2938 c.c., 112 c.p.c., per decadenza della curatela fallimentare, in quanto tardivamente costituitasi nel giudizio di opposizione (ben oltre il termine non inferiore ai dieci giorni anteriori alla prima udienza), dalla deduzione di eccezioni non rilevabili d'ufficio, quale quella di prescrizione (secondo motivo); 2. i due motivi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili per difetto di specificità; 3. il secondo, logicamente pregiudiziale al primo (riguardante il merito della dichiarata prescrizione del credito), in quanto recante la doglianza di inammissibilità, per tardiva deduzione, dell'eccezione (in senso stretto) di prescrizione, è innanzi tutto carente del suddetto requisito di specificità; 3.1. infatti, esso viola la prescrizione, a pena di inammissibilità, dell'art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c., in assenza di trascrizione, quanto meno in forma di sintetico ma completo resoconto del contenuto, della memoria di costituzione della curatela nel giudizio di opposizione, a norma dell'art. 99, sesto e settimo comma I. fall., oltre che di specifica indicazione della sua sede di produzione, al fine di consentire la verifica di fondatezza della doglianza sulla base del solo ricorso, senza necessità di fare rinvio od accesso a fonti esterne ad esso (Cass. 7 marzo 2018, n. 5478; Cass. 10. dicembre 2020, n. 28184); 3.2. in ogni caso, esso è palesemente infondato, posto che, in linea generale di diritto, la previsione di deduzione, mediante deposito di una memoria di costituzione in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza, a pena di decadenza, di "eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio" (art. 99, sesto e settimo comma I. fall.), riguarda le nuove eccezioni proponibili dal curatore (in quanto il riesame, a cognizione piena, del risultato della cognizione sommaria proprio della verifica, demandato al giudice dell'opposizione, se esclude l'immutazione del thema disputandum e non ammette l'introduzione di domande riconvenzionali della curatela, non ne comprime tuttavia il diritto di difesa, consentendo quindi la formulazione di eccezioni non sottoposte all'esame del giudice delegato: Cass. 4 giugno 2012, n. 8929; Cass. 31 luglio 2017, n. 19003; Cass. 6 ottobre 2020, n. 21490); non già quelle tempestivamente RG 29695/2020 formulate dal curatore in sede di accertamento dello stato passivo davanti al giudice delegato (art. 95 I. fall.), come avvenuto nel caso di specie con l'eccezione di prescrizione del credito (come risulta in particolare dall'ultimo capoverso di pg. 7 del decreto) e pertanto già oggetto di dibattito processuale tra le parti (come ancora risulta dal primo capoverso di pg. 8 del decreto e pure dal p.to 5 di pg. 3 del ricorso in opposizione) e ripreso dal ricorso odierno (al primo capoverso di pg. 4): senza peraltro alcun onere del curatore di riproposizione, in quanto appunto sollevata ed accolta nella suddetta fase (Cass. 14 marzo 2017, n. 6522); 3.3. per la stessa ragione illustrata al superiore p.to 3.1. è inammissibile anche il primo motivo, di mera e generica contestazione dell'articolato ragionamento argomentativo svolto dal Tribunale in merito all'accertata prescrizione del credito, per effetto dell'azione combinata dell'interruzione automatica del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (nel quale era dibattuta la pretesa creditoria del lavoratore) pendente tra il predetto e la società datrice in bonis, per effetto del suo fallimento, a norma dell'art. 43, terzo comma I. fall. e dei tempi della sua insinuazione allo stato passivo fallimentare, posti in collegamento con l'introduzione del giudizio interrotto (agli ultimi tre capoversi di pg. 8 del decreto); 3.4. la formulazione del mezzo, appunto genericamente contrappositiva, difetta di quegli elementi, in particolare di trascrizione degli atti, che ridonda nella violazione della prescrizione di specificità, a pena di inammissibilità, dell'art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c.: sicché, ciò preclude a questa Corte l'esame della contestata ricorrenza dei presupposti per escludere la prescrizione del credito nella corretta evoluzione del suo iter procedimentale; tra l'altro, con un equivoco e non corretto richiamo alla distinzione, in funzione dell'estinzione del giudizio interrotto per il fallimento di una delle parti, tra evento interruttivo e sua conoscenza legale ai fini della ripresa (in forma di riassunzione dalla parte da questo non investita ovvero di prosecuzione da quello invece interessata, e per essa dalla curatela fallimentare) del giudizio stesso, a norma dell'art. 305 c.p.c. per evitarne l'estinzione: ipotesi peraltro diversa da quella alternativa, praticata RG 29695/2020 dal lavoratore con l'insinuazione del proprio credito allo stato passivo, produttiva non già di estinzione (secondo la fattispecie a formazione progressiva scandita dagli artt. 43, terzo comma I. fall. e 305 c.p.c.), bensì di improcedibilità, a norma degli artt. 52 e 93 I. fall. per l'elezione dalla parte non fallita, in luogo della ripresa del giudizio ordinario, della partecipazione al concorso fallimentare (alternativa chiaramente ribadita ancora recentemente da Cass. s.u. 7 maggio 2021, n. 12154, peraltro a composizione di contrasto sull'individuazione della nozione e delle modalità di conoscenza legale, quale termine di decorrenza ai fini dell'art. 305 c.p.c.); 4. il ricorrente deduce infine violazione e falsa applicazione degli artt. 10 dig. 66/2003, 2109 c.c., 35 CCNL industrie alimentari 2003/2007 ed omesso esame di documento acquisito al fascicolo ed omessa, illogica e contraddittoria motivazione, per il mancato esame della domanda nel merito, sull'erroneo presupposto di essenzialità dell'esame del CCNL in quanto non prodotto, quando invece depositato telematicamente, su debita autorizzazione del giudice delegato (terzo motivo); 5. esso è assorbito dalla ritenuta inammissibilità dei due mezzi relativi alla prescrizione del credito; 6. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna alle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in C 200,00 per esborsi e C 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del RG 29695/2020 ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Q dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
Decreto Cassazione n. 35489/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris