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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 marzo 2023

Cassazione n. 11203/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo relativo alla omessa specificazione delle ragioni che hanno giustificato la esclusione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena è inammissibile per genericità della censura; ritenuto che la esclusione di detti benefici è stata motivata implicitamente attraverso la valutazione espressa in punto di riconoscimento della recidiva reiterata e infraquinquennale per la valorizzazione dei precedenti penali, oltre che per il riferimento alle precedenti sospensioni già concesse, in linea con quanto evidenziato sulla gravità del fatto e sulla pericolosità dell'imputato; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 10 marzo 2023 ere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il motivo relativo alla omessa specificazione delle ragioni che hanno giustificato la esclusione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena è inammissibile per genericità della censura; ritenuto che la esclusione di detti benefici è stata motivata implicitamente attraverso la valutazione espressa in punto di riconoscimento della recidiva reiterata e infraquinquennale per la valorizzazione dei precedenti penali, oltre che per il riferimento alle precedenti sospensioni già concesse, in linea con quanto evidenziato sulla gravità del fatto e sulla pericolosità dell'imputato; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 10 marzo 2023 ere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 11203/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris