CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11268/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to [OSCURATO:PERSONA]controAgenzia delle entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] generale dello Stato.-controricorrente-nonché controAgenzia delle entrate - Direzione provinciale di Pescara, in persona dellegale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodell’Abruzzo n. 455/06/24 depositata il 01/07/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 455/06/24 del 01/07/2024, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado dell’Abruzzo (di seguito CGT2) rigettavaNumero registro generale 27023/2024Numero sezionale 1845/2026Numero di raccolta generale 11268/2026Data pubblicazione 27/04/2026l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito MG) avverso lasentenza n. 416/02/23 della Corte di giustizia tributaria di primo grado diPescara (di seguito CGT1), che aveva a sua volta rigettato il ricorso dellasocietà contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IVArelativa all’anno d’imposta 2015.1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamentoera stato emesso nei confronti di MG in ragione dell’utilizzazione di fattureper operazioni soggettivamente inesistenti.1.2. La CGT2 respingeva l’appello di MG evidenziando che: a) gli avvisidi accertamento erano congruamente motivati; b) l’Ufficio aveva fornitoelementi presuntivi idonei a ritenere che la società fornitrice di MG fosseuna cartiera e che la ricorrente conosceva o avrebbe dovuto conoscerel’esistenza della frode, indipendentemente dall’assoluzione del legalerappresentante della società in sede penale.2. MG impugnava la sentenza della CGT2 con ricorso per cassazione,affidato a quattro motivi.3. AE resisteva con controricorso.4. Con proposta di definizione anticipata (di seguito PDA) del16/09/2025 il consigliere delegato proponeva il rigetto del ricorso.5. Con istanza del 24/10/2025 MG chiedeva la decisione del ricorso e,quindi, depositava memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso MG deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o errata applicazionedell’art. 42, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 3 della l. 7 agosto1990, n. 241, per avere la CGT2 erroneamente ritenuto l’avviso diaccertamento sufficientemente motivato, sebbene richiami atti e fatti per iquali non sono allegati i documenti e neanche adeguatamente sintetizzati irelativi contenuti.Numero registro generale 27023/2024Numero sezionale 1845/2026Numero di raccolta generale 11268/2026Data pubblicazione 27/04/20261.1. In proposito, la PDA ha evidenziato che la CGT2, con unaccertamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità, ha affermatoche «sia le quotazioni PLATTS che i prezzi praticati dall’ENI (oltre cheriassunte negli schemi contenuti del PVC) erano sicuramente conosciuti (o,quantomeno, agevolmente conoscibili) dalla contribuente, che opera inquello specifico settore».1.2. Il motivo va disatteso.1.3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «nel regime introdottodall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'obbligo di motivazione deglimediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti odocumenti, che siano collegati all'atto notificato, quando lo stesso neriproduca il contenuto essenziale, cioè l'insieme di quelle parti (oggetto,contenuto e destinatari) dell'atto o del documento necessarie e sufficientiper sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazioneconsente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacatogiurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato neiquali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi dellamotivazione del provvedimento» (Cass. n. 1906 del 29/01/2008; Cass. n.28058 del 30/12/2009; Cass. n. 6914 del 25/03/2011; Cass. n. 13110 del25/07/2012; Cass. n. 9032 del 15/04/2013; Cass. n. 9323 del11/04/2017; Cass. n. 34906 del 30/12/2024; si veda anche Cass. n.21066 del 11/09/2017).1.3.1. Pertanto, la riproduzione del contenuto essenziale dell’attorichiamato dall’avviso di accertamento non si realizza necessariamente,con la pedissequa trascrizione delle sue parti rilevanti nel contestodell’atto impositivo, ma anche con la semplice indicazione, in formariassuntiva, del suo contenuto essenziale, per come apprezzato e valutatodall’Amministrazione finanziaria e, quindi, posto a sostegno della pretesaNumero registro generale 27023/2024Numero sezionale 1845/2026Numero di raccolta generale 11268/2026Data pubblicazione 27/04/2026impositiva (Cass. n. 24532 del 09/08/2022; conf., da ultimo, Cass. n.21670 del 01/08/2024).1.3.2. Ne consegue che l’obbligo di allegazione riguarda i soli atti chenon siano stati riprodotti nella loro parte essenziale nell'avviso diaccertamento, con esclusione, altresì: a) di quelli cui l'Ufficio abbia fattocomunque riferimento, i quali, pur essendo considerati irrilevanti ai finidella motivazione, sono comunque utilizzabili per la prova della pretesaimpositiva (Cass. n. 24417 del 05/10/2018); b) di quelli di cui ilcontribuente abbia già integrale o legale conoscenza (Cass. 9323 del2017, cit.; Cass. n. 407 del 14/01/2015; Cass. n. 18073 del 02/07/2008)o siano dallo stesso facilmente conoscibili (Cass. n. 33327 del29/11/2023).1.4. Nel caso di specie, come evidenziato dalla PDA, la CGT2 hacorrettamente applicato i superiori principi di diritto, ritenendo che l’attoimpositivo fosse motivato per relationem ad atti che il contribuenteconosceva o avrebbe potuto facilmente conoscere, effettuando in tal modola sua valutazione in fatto in ordine al contenuto motivazionale dell’avvisodi accertamento. In questo senso, le affermazioni del contribuente, da unlato, costituiscono una inammissibile richiesta di rivalutazione nel meritodelle risultanze dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice di appelloe, dall’altro, confondono la questione della motivazione del provvedimentoimpugnato con quella della prova in giudizio dei fatti e delle circostanzededotte dall’Ufficio.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazionedell’art. 115 cod. proc. civ., per avere la CGT2 ritenuto giudizialmenteaccertati due fatti che sarebbero fondamentali nella motivazione dellostesso (frode fiscale con omesso versamento IVA da parte dei fornitori evendita al dettaglio a prezzi inferiori a quelli della concorrenza), cosìNumero registro generale 27023/2024Numero sezionale 1845/2026Numero di raccolta generale 11268/2026Data pubblicazione 27/04/2026commettendo un errore di percezione nell’avere utilizzato informazioniprobatorie non presenti negli atti processuali.2.1. La PDA, nel ritenere inammissibile il motivo, ha fatto riferimento alprincipio per il quale «per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorredenunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con laprescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione provenon introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteriofficiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestatie la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversadoglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbiaessendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.» (Cass. S.U.n. 20867 del 30/09/2020; conf. Cass. n. 16016 del 09/06/2021).2.2. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.2.3. La CGT2 pone a fondamento della sua valutazione le circostanze difatto indicate dall’Ufficio (mancato versamento dell’IVA da parte dellasocietà cartiera fornitrice; prezzi praticati da quest’ultima inferiori a quelliprevisti dalle medie del settore; consegna diretta della merce dal primofornitore alla società contribuente), costituenti idonee presunzioni nonsmentite dalle prove offerte dalla società contribuente. La valutazionedella prova compiuta dal giudice di appello è, dunque, pienamentelegittima, senza che sia configurabile alcuna violazione dell’art. 115 cod.proc. civ.2.4. Sotto diverso profilo, ancora una volta la CGT2, pur contestandoun error in procedendo, mira in realtà alla rivalutazione dei fatti e delleprove per come effettuata dal giudice di merito, sicché il motivo è ancheinammissibile.3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione degliartt. 39 e 40 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, degli artt. 19 e 54 delNumero registro generale 27023/2024Numero sezionale 1845/2026Numero di raccolta generale 11268/2026Data pubblicazione 27/04/2026d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA), dell’art. 1, lett. a), d.lgs. 10marzo 2000, n. 74, nonché degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ.:«trattandosi di ipotesi di “frode carosello”, l’A.F. avrebbe dovutodimostrare i relativi elementi di fatto (Cass. 8231/2022); per di più, lecircostanze indicate nella sentenza d’appello sono prive di valenzainferenziale necessaria per delineare validi indizi e comportare ilrovesciamento dell’onere probatorio in capo al contribuente; inoltre, sonoinidonee a fondare una presunzione ex art. 2727 c.c. per carenza deirequisiti di gravità e concordanza ex art. 2729 co. 1 c.c.»3.1. Secondo la PDA, la CGT2, facendo corretta applicazione deiprincipi in materia di operazioni soggettivamente inesistenti e di provapresuntiva, ha ritenuto provati sia la fittizietà della società interposta siala conoscenza o conoscibilità della frode in capo alla società contribuente,mentre ha ritenuto infondate le contestazioni di MG. La censura, pertanto,«si risolve in una richiesta di rivalutazione nel merito del materialeprobatorio acquisito agli atti, come tale inammissibile in sede dilegittimità.3.2. Conformemente a quanto evidenziato dalla PDA, il motivo è inparte infondato e in parte inammissibile.3.3. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «l'[OSCURATO:PERSONA], la quale contesti che la fatturazione attenga ad operazionisoggettivamente inesistenti, inserite o meno nell'ambito di una frodecarosello, ha l'onere di provare, anche solo in via indiziaria, non solol'oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza deldestinatario che l'operazione si inseriva in una evasione dell'imposta; laprova della consapevolezza dell'evasione richiede che l'[OSCURATO:PERSONA] dimostri, in base ad elementi oggettivi e specifici non limitatialla mera fittizietà del fornitore, che il contribuente sapeva o avrebbedovuto sapere, con l'ordinaria diligenza in rapporto alla qualitàprofessionale ricoperta, che l'operazione si inseriva in una evasioneNumero registro generale 27023/2024Numero sezionale 1845/2026Numero di raccolta generale 11268/2026Data pubblicazione 27/04/2026fiscale, ossia che egli disponeva di indizi idonei a porre sull'avvisoqualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanzialeinesistenza del contraente; incombe sul contribuente la prova contraria diaver agito in assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasionefiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una talesituazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto secondocriteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanzedel caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità dellacontabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivenditadelle merci o dei servizi» (così Cass. n. 9851 del 20/04/2018, alla cuimotivazione integralmente si rimanda; conf., tra le tante, Cass. n. 11873del 15/05/2018; Cass. n. 17619 del 05/07/2018; Cass. n. 21104 del24/08/2018; Cass. n. 27555 del 30/10/2018; Cass. n. 27566 del30/10/2018; Cass. n. 5873 del 28/02/2019; Cass. n. 15369 del20/07/2020).3.4. Nel caso di specie, la CGT2 ha correttamente ritenuto, sulla scortadelle presunzioni addotte dall’Ufficio, la soggettiva inesistenza delleoperazioni in ragione della loro provenienza da società cartiera, nonché laconoscenza o conoscibilità della frode in capo alla ricorrente, derivante daelementi indiziari univoci ed ulteriori rispetto alla semplice fittizietà delfornitore – quali, ad esempio, la consegna diretta della merce dal primofornitore alla società contribuente e il prezzo inferiore a quellonormalmente praticato in commercio – con conseguente correttaapplicazione del ragionamento presuntivo.3.5. A fronte degli elementi indiziari forniti dall’[OSCURATO:PERSONA], le deduzioni di MG sono state ritenute insufficienti dal giudicedi appello e, tale valutazione integra un accertamento in fatto che non puòessere messo in discussione in questa sede di legittimità con laproposizione di una censura di violazione di legge.Numero registro generale 27023/2024Numero sezionale 1845/2026Numero di raccolta generale 11268/2026Data pubblicazione 27/04/20264. Con il quarto motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata perviolazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., degli artt. 112 e 132, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. edell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per avere reso unamotivazione asfittica e dunque di mera apparenza essendosi limitata a re-plicare genericamente alcuni dei motivi dell’impugnato accertamento, perdi più senza confrontarsi con le difese che la parte privata ha svolto.4.1. Con la PDA è stata evidenziata l’infondatezza del motivo in quantole argomentazioni svolte dal giudice di appello sono idonee a far conoscereil ragionamento logico-giuridico sotteso alla sentenza impugnata, nondovendo egli dare conto di ogni allegazione, risultando necessaria esufficiente, in base all'art. 132, n. 4, cod. proc. civ., l’esposizione, inmaniera concisa, degli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamentodella sua decisione, con implicito rigetto degli argomenti nonespressamente esaminati.4.2. Il motivo è infondato.4.3. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, si èin presenza di una motivazione apparente allorché la motivazione, puressendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come partedel documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rendetuttavia percepibili le ragioni della decisione, perché consiste diargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logicoseguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consentealcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento delgiudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poiquella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purché ilvizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali – l'anomalia motivazionale,implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra unNumero registro generale 27023/2024Numero sezionale 1845/2026Numero di raccolta generale 11268/2026Data pubblicazione 27/04/2026error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenzaimpugnata per cassazione (Cass. S.U. n. 22232 del 03/11/2016; Cass.S.U. n. 16599 del 05/08/2016).4.3.1. Inoltre, va ricordato che spetta, in via esclusiva, al giudice dimerito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, dicontrollarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra lecomplessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idoneea dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamenteprevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casitassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 331 del 13/01/2020;Cass. n. 19547 del 04/08/2017; Cass. n. 24679 del 04/11/2013; Cass. n.27197 del 16/12/2011; Cass. n. 2357 del 07/02/2004).4.4. Nel caso di specie, il giudice di appello ha dato atto dellepresunzioni indicate dall’Ufficio, idonee, come più sopra riferito, asupportare la ripresa e ha, altresì, ritenuto insufficienti le argomentazionidella società contribuente. Ne consegue che la motivazione della sentenzaimpugnata, da un lato, non è apparente in quanto idonea a renderecomprensibile l’iter logico-giuridico seguito, e dall’altro, non è nemmenoomessa, avendo la CGT2 esaminato le deduzioni delle parti nei limiti diquanto ritenuto rilevante ai fini della decisione.1. In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannataal pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presentegiudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiaratodella lite di euro 2.678.423,00.1.1. La società contribuente va, altresì, condannata, ai sensi dell’art.96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., richiamati dall’art. 380 bis cod.proc. civ., al pagamento delle ulteriori somme pure liquidate in dispositivo.1.2. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensidell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che haNumero registro generale 27023/2024Numero sezionale 1845/2026Numero di raccolta generale 11268/2026Data pubblicazione 27/04/2026aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ovedovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate incomplessivi euro 18.000,00, oltre alle spese di prenotazione a debito ealla somma di euro 9.000,00 a titolo di responsabilità aggravata;condanna, altresì, la ricorrente al pagamento della somma di euro4.500,00 in favore della cassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dellostesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/02/2026.Il PresidenteLucio Luciotti