Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 38868/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi ed insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del 21/01/2019 del Tribunale di Ancona, all'esito del dibattimento, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati ascrittigli ai capi E) ed O) - artt. 291-quater e 291- bis del d.P.R. n. 43/1973 - , concedeva le circostanze attenuanti generiche, riduceva la pena inflitta ad anni uno e mesi dieci di reclusione ed applicava entrambi i benefici di legge.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 110 cod.pen. e 291.quater d.P.R. n. 43/1973, quanto al profilo oggettivo del reato, e vizio di motivazione.

Argomenta che il ricorrente, pacificamente, non poteva ritenersi intraneus dei due sodalizi criminosi in quanto intervenuto dopo l'avvenuta organizzazione dei singoli trasporti di TLE, quando , a seguito degli arresti degli autisti, aveva reperito assistenza legale per l'arrestato e dato indicazioni sulle modalità per tentare il recupero degli automezzi in sequestro; non vi era, però, prova che tali condotte avessero poi realmente influito sulle successive decisioni dei capi delle associazioni sul se e come organizzare ulteriori illeciti trasporti e, quindi, costituito un rafforzamento degli intenti criminosi per il futuro.

Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 110 cod.pen. e 291.quater d.P.R. n. 43/1973, quanto al profilo soggettivo del reato, e vizio di motivazione.

Argomenta che, ai fini della configurabilità del concorso esterno, occorre che il dolo investa sia il fatto tipico che il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione criminosa; la mera accettazione (~_-c ( da parte del concorrente esterno del rischio di verificazione dell'evento - rafforzamento del sodalizio -non è sufficiente a configurare il reato; nella sentenza impugnata non venivano indicati elementi, univoci e concordati, dai quali desumere che l'agire dell'imputato era stato sorretto dalla precisa volontà di agevolare il perseguimento dei fini propri dell'associazione criminosa; inoltre, andava considerato anche che il ricorrente era stato sempre all'oscuro dei progetti di trasporto di TLE e che era emersa una ostilità tra i rispettivi e principali referenti dei due sodalizi criminosi, incompatibile con l'ipotesi che Kourthis in un simile contesto potesse porsi in modo consapevole a disposizione delle differenti finalità delle due consorterie.

Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 379 cod.pen.

Argomenta che la Corte di appello aveva escluso la riqualificazione delle due condotte nella meno grave ipotesi delittuosa di favoreggiamento, evidenziando che il ricorrente aveva agito non solo a titolo personale ma anche in vista del perseguimento dei più generali fini del sodalizio criminoso e che vi era incompatibilità logica tra la contestuale sussistenza di un'associazione a delinquere ed una sua agevolazione nei termini di cui all'art. 379 cod.pen.; tale conclusione non era condivisibile in quanto le norme penali di riferimento non richiamavano una "posteriorità temporale" quanto piuttosto l'alterità della posizione del favoreggiatore rispetto a colui che partecipa al sodalizio.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

3. La difesa del ricorrente ha chiesto, a norma dell'art. 23, comma 8, d.I n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176/2020, la trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili.

Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali.

Nelle censure proposte, infatti, si espongono doglianze le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità.

Le censure proposte sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità; infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod.proc.pen., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Rv. 235508; Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995, Rv. 203767; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).

Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148).

L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, perché il sindacato demandato al giudice di legittimità è ‘A^GI: limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'intrinseca adeguatezza e congruità delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento.

Dai poteri della Corte Suprema esula, quindi, ogni "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito.

In particolare, non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali perché, appunto, la Corte Suprema non può sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma invece può, e deve, saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione: ciò, in quanto nel momento del controllo della motivazione, il giudice di legittimità non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione contenuta nella sentenza impugnata sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 06/02/2004, Elia ed altri, Rv. 229369).

Nel ribadire che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, come si desume da una lettura sistematica degli artt. 606 e 619 cod.proc.pen., ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà.

La Corte territoriale, infatti, con apprezzamento di fatto sorretto da argomentazioni adeguate e prive di vizi logici, insindacabili in sede di legittimità, ha evidenziato che l'imputato, pur non inserito organicamente nei sodalizi criminosi dediti al contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'imputazione, aveva posto in essere plurime condotte integranti contributi determinanti per l'operatività delle associazioni criminose, intervenendo, quale concorrente esterno, con un ruolo di ausilio nell'attività di trasporto della merce illecita (supporto economico, legale e logistico fornito agli autisti arrestati a seguito di operazioni di polizia; svolgimento di attività necessarie al recupero dei mezzi utilizzati, alla loro riparazione ed al salvataggio del carico di copertura), nella consapevolezza dell'esistenza di una struttura consociata organizzata alla base di ogni singolo trasporto illecito; i Giudici di appello hanno rimarcato che le attività svolte dall'imputato - soggetto disponibile, radicato in Italia, sempre reperibile e con i necessari contatti per garantire una difesa legale pronta e di alto livello, nonchè capace di muoversi nella realtà portuale di Ancona ed in quella degli uffici giudiziari e di polizia del posto - costituivano una grossa risorsa per l'operatività delle associazioni criminose; .

La valutazione è in linea con il condivisibile principio di diritto, secondo cui risponde di concorso esterno nel delitto associativo colui che, non inserito organicamente nel sodalizio, agisca con la finalità di apportare un contributo significativo e determinante per la vita e la sopravvivenza dello stesso, supportandone l'azione nei momenti di particolare difficoltà (Sez.5, n. 33874 del 05/07/2021, Rv. 281770 - 01).

2. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha correttamente ritenuto che la condotta addebitabile al ricorrente non potesse qualificarsi in termini di favoreggiamento personale, facendo buon governo del consolidato principio di diritto, secondo cui, il reato di favoreggiamento personale non è configurabile in corso di consumazione di un reato permanente, in quanto qualsiasi agevolazione del colpevole posta in essere durante la sua condotta si risolve - salvo che non sia diversamente previsto - in un concorso, quanto meno morale, nel reato a ascritto a quest'ultimo (Sez.

U, n. 36258 del 24/05/2012, Rv. 253151 - 01; Sez.2,n.282 del 22/09/2021, dep.10/01/2022, Rv. 282510 - 01; Sez.3, n.364 del 17/09/2019, dep.09/01/2020, Rv.278392 - 03; Sez.4, n. 12915 del 08/03/2006, Rv. 233724 - 01).

Le censure proposte sono meramente contestative e neppure si confrontano criticamente con il consolidato orientamento giurisprudenziale posto a fondamento delle argomentazioni della Corte di merito.

3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2021 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi ed insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del 21/01/2019 del Tribunale di Ancona, all'esito del dibattimento, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati ascrittigli ai capi E) ed O) - artt. 291-quater e 291- bis del d.P.R. n. 43/1973 - , concedeva le circostanze attenuanti generiche, riduceva la pena inflitta ad anni uno e mesi dieci di reclusione ed applicava entrambi i benefici di legge. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 110 cod.pen. e 291.quater d.P.R. n. 43/1973, quanto al profilo oggettivo del reato, e vizio di motivazione. Argomenta che il ricorrente, pacificamente, non poteva ritenersi intraneus dei due sodalizi criminosi in quanto intervenuto dopo l'avvenuta organizzazione dei singoli trasporti di TLE, quando , a seguito degli arresti degli autisti, aveva reperito assistenza legale per l'arrestato e dato indicazioni sulle modalità per tentare il recupero degli automezzi in sequestro; non vi era, però, prova che tali condotte avessero poi realmente influito sulle successive decisioni dei capi delle associazioni sul se e come organizzare ulteriori illeciti trasporti e, quindi, costituito un rafforzamento degli intenti criminosi per il futuro. Con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 110 cod.pen. e 291.quater d.P.R. n. 43/1973, quanto al profilo soggettivo del reato, e vizio di motivazione. Argomenta che, ai fini della configurabilità del concorso esterno, occorre che il dolo investa sia il fatto tipico che il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione criminosa; la mera accettazione (~_-c ( da parte del concorrente esterno del rischio di verificazione dell'evento - rafforzamento del sodalizio -non è sufficiente a configurare il reato; nella sentenza impugnata non venivano indicati elementi, univoci e concordati, dai quali desumere che l'agire dell'imputato era stato sorretto dalla precisa volontà di agevolare il perseguimento dei fini propri dell'associazione criminosa; inoltre, andava considerato anche che il ricorrente era stato sempre all'oscuro dei progetti di trasporto di TLE e che era emersa una ostilità tra i rispettivi e principali referenti dei due sodalizi criminosi, incompatibile con l'ipotesi che Kourthis in un simile contesto potesse porsi in modo consapevole a disposizione delle differenti finalità delle due consorterie. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 379 cod.pen. Argomenta che la Corte di appello aveva escluso la riqualificazione delle due condotte nella meno grave ipotesi delittuosa di favoreggiamento, evidenziando che il ricorrente aveva agito non solo a titolo personale ma anche in vista del perseguimento dei più generali fini del sodalizio criminoso e che vi era incompatibilità logica tra la contestuale sussistenza di un'associazione a delinquere ed una sua agevolazione nei termini di cui all'art. 379 cod.pen.; tale conclusione non era condivisibile in quanto le norme penali di riferimento non richiamavano una "posteriorità temporale" quanto piuttosto l'alterità della posizione del favoreggiatore rispetto a colui che partecipa al sodalizio. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. 3. La difesa del ricorrente ha chiesto, a norma dell'art. 23, comma 8, d.I n. 137 del 2020, conv. in I. n. 176/2020, la trattazione orale del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili. Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di vizio di motivazione, richiede sostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanze processuali. Nelle censure proposte, infatti, si espongono doglianze le quali si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità. Le censure proposte sollecitano, in realtà, una rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità; infatti, pur essendo formalmente riferite a vizi riconducibili alle categorie del vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 cod.proc.pen., sono in realtà dirette a richiedere a questa Corte un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte territoriale (Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Rv. 235508; Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, Rv. 203767; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8 non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, perché il sindacato demandato al giudice di legittimità è ‘A^GI: limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'intrinseca adeguatezza e congruità delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento. Dai poteri della Corte Suprema esula, quindi, ogni "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito. In particolare, non può integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali perché, appunto, la Corte Suprema non può sovrapporre una propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma invece può, e deve, saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione: ciò, in quanto nel momento del controllo della motivazione, il giudice di legittimità non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione contenuta nella sentenza impugnata sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 06/02/2004, Elia ed altri, Rv. 229369). Nel ribadire che la Corte di Cassazione è giudice della motivazione, non già della decisione, come si desume da una lettura sistematica degli artt. 606 e 619 cod.proc.pen., ed esclusa l'ammissibilità di una rivalutazione del compendio probatorio, va al contrario evidenziato che la sentenza impugnata ha fornito logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà. La Corte territoriale, infatti, con apprezzamento di fatto sorretto da argomentazioni adeguate e prive di vizi logici, insindacabili in sede di legittimità, ha evidenziato che l'imputato, pur non inserito organicamente nei sodalizi criminosi dediti al contrabbando di tabacchi lavorati esteri di cui all'imputazione, aveva posto in essere plurime condotte integranti contributi determinanti per l'operatività delle associazioni criminose, intervenendo, quale concorrente esterno, con un ruolo di ausilio nell'attività di trasporto della merce illecita (supporto economico, legale e logistico fornito agli autisti arrestati a seguito di operazioni di polizia; svolgimento di attività necessarie al recupero dei mezzi utilizzati, alla loro riparazione ed al salvataggio del carico di copertura), nella consapevolezza dell'esistenza di una struttura consociata organizzata alla base di ogni singolo trasporto illecito; i Giudici di appello hanno rimarcato che le attività svolte dall'imputato - soggetto disponibile, radicato in Italia, sempre reperibile e con i necessari contatti per garantire una difesa legale pronta e di alto livello, nonchè capace di muoversi nella realtà portuale di Ancona ed in quella degli uffici giudiziari e di polizia del posto - costituivano una grossa risorsa per l'operatività delle associazioni criminose; . La valutazione è in linea con il condivisibile principio di diritto, secondo cui risponde di concorso esterno nel delitto associativo colui che, non inserito organicamente nel sodalizio, agisca con la finalità di apportare un contributo significativo e determinante per la vita e la sopravvivenza dello stesso, supportandone l'azione nei momenti di particolare difficoltà (Sez.5, n. 33874 del 05/07/2021, Rv. 281770 - 01). 2. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente ritenuto che la condotta addebitabile al ricorrente non potesse qualificarsi in termini di favoreggiamento personale, facendo buon governo del consolidato principio di diritto, secondo cui, il reato di favoreggiamento personale non è configurabile in corso di consumazione di un reato permanente, in quanto qualsiasi agevolazione del colpevole posta in essere durante la sua condotta si risolve - salvo che non sia diversamente previsto - in un concorso, quanto meno morale, nel reato a ascritto a quest'ultimo (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Rv. 253151 - 01; Sez.2,n.282 del 22/09/2021, dep.10/01/2022, Rv. 282510 - 01; Sez.3, n.364 del 17/09/2019, dep.09/01/2020, Rv.278392 - 03; Sez.4, n. 12915 del 08/03/2006, Rv. 233724 - 01). Le censure proposte sono meramente contestative e neppure si confrontano criticamente con il consolidato orientamento giurisprudenziale posto a fondamento delle argomentazioni della Corte di merito. 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
Sentenza Cassazione n. 38868/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris