CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 giugno 2025
Cassazione n. 23477/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 31408del ruolo generale dell'anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Felice, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA] 14, c.f. [OSCURATO:PERSONA] 49A01 G230F, rappresentato e di- feso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:PERSONA] 51T12 B519D, al domicilio eletto presso Studio legale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Campobasso alla [OSCURATO:PERSONA] II n. 9, con dichiarazione di volere ricevere le comunica- zioni e le notificazioni di legge al n. di fax 0874-411O13 e pec fran- [OSCURATO:EMAIL]. Ricorrente contro Comune di [OSCURATO:PERSONA], Ianulardo ing. Carlo, [OSCURATO:PERSONA]. Intimati avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n° 685 deposi- tata l'11 maggio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Gli ingegneri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]- la ottenevano dal Tribunale di Salerno contro il Comune di [OSCURATO:PERSONA] i decreti ingiuntivi n° 1791 e 1792 del 1988 per il paga- mento di prestazioni professionali. Su opposizione dell'Ente locale,i decreti, all'esito dei rispettivi giudizi di opposizione, venivano revocati dal Tribunale con le sen- tenze n° 13 e 14 del 2006, in quanto le prestazioni professionali erano state rese in assenza di contratto scritto. Nel frattempo, però, i professionisti avevano agito in via ese- cutiva, ottenendo il pagamento del dovuto in base alle ingiunzioni. 2.-Il Comune conveniva quindi i tre ingegneri davanti al T ri- bunale di Salerno e ne chiedeva la condanna alla restituzione di eu- ro 116.962,91, pagata in esecuzione dei decreti poi revocati. I convenuti si costituivano svolgendo domanda riconvenzio- nale per il pagamento di un indennizzo ex art. 2041 cod. civ. e il Comune controeccepiva la prescrizione di tale credito. 3.- Il primo G iudice accoglieva la domanda del Comune, di- sattendendo la riconvenzionale dei professionisti. 4.- Quindi la Corte d ' appello di Salerno, adita dal Russo e dallo Ianulardo (Frola contumace), rigettava l'appello principale proposto da questi ultimi, nonché quello incidentale formulato dal Comune in ordine alla compensazione delle spese. Osservava la Corte che gli appellanti, a fronte dell'opposizio- ne proposta dal Comune avverso i decreti ingiuntivi, avevano omesso di formulare, mediante reconventio reconventionis, la do- manda di condanna dell'Ente locale al pagamento dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento. Sicché, tale omissione ed il decorso di dieci anni dall'esauri- mento degli incarichi nel 1988 avevano comportato la prescrizione del diritto all'indennizzo preteso in base all'art. 2041 cod. civ. Era vero che nel 2001 il Comune aveva formalmente incarica- to i soli ingegneri Russo e Ianulardo di adeguare i progetti prece- dentemente redatti alla normativa sopravvenuta, ma tale presta- zione era stata regolarmente retribuita. La richiesta con la quale l'ingegner Russo intendeva essere ri- sarcito del pregiudizio economico derivante dalla perdita di chance e dalla lesione della propria immagine professionale era priva di fondamento, poiché l'incarico di direzione dei lavori, al pari di quel- lo di redazione delle attività progettuali, era affetto dalla medesima nullità, mancando la convenzione scritta ad substantiam. D'altra parte, neppure poteva configurarsi, rispetto all'incari- co conferito a terzi, una legittima aspettativa in capo all'ingegner Russo ad essere preferito rispetto ai professionisti successivamente scelti. Da ultimo, altrettanto infondata era la contestazione da parte degli appellanti della solidarietà passiva ravvisata dal Tribunale, da- to che il credito venne azionato dai professionisti senza precisare gli importi di spettanza di ciascuno, con la conseguenza che la pre- gressa solidarietà attiva, radicata nelle procedure monitorie, rende- va solidale anche la restituzione conseguente alla revoca dei decreti monitori. 5.-Ricorre per cassazione il solo ingegner Russo, formulando due motivi. Il Comune e gli altri due professionisti sono rimasti meramen- te intimati, nonostante la regolare notificazione del ricorso. La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 6.- Col primo motivo , formulato in base all ' art. 360 n° 3 cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applica- zione degli artt. 2041, 2934-2944 e 2946 del cod. civ. Deduce, in sintesi, che la Corte avrebbe erroneamente indivi- duato quale data iniziale di decorrenza della prescrizione decennale del diritto all'indennizzo ex art. 2041 cod. civ. quella della Delibera di giunta n° 2215/1987, con la quale era stato approvato il proget- to esecutivo dei tre ingegneri, mentre il secondo Giudice avrebbe dovuto considerare come dies a quo la data di approvazione della Delibera con cui la Giunta municipale di [OSCURATO:PERSONA] aveva af- fidato agli ingegneri Ianulardo e Russo l'incarico per l'aggiornamen- to del progetto esecutivo per l'ampliamento del cimitero comunale (primo e terzo lotto), tradottosi poi nell'esecuzione dei lavori avviati il 25 ottobre 2006. 7.- Il mezzo è inammissibile sia perché, sotto l ' egida della violazione di legge, tende ad ottenere da questa Corte una nuova valutazione di elementi fattuali già valutati dalla Corte d'appello (e che sono esclusivamente rimessi al giudice al giudice del merito), sia perché non coglie l'intera ratio decidendi posta a base dell ' acco- glimento dell'eccezione di prescrizione dell'azione di arricchimento senza causa. È, infatti, fin troppo noto (Cass., sez. I, 11 novembre 2024, n° 29038; Cass., sez. VI-2, 12 ottobre 2017, n° 24054) che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea rico- gnizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessa- riamente un problema interpretativo della stessa. Viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fatti- specie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esat- ta interpretazione della norma di legge ed impinge nella tipica valu- tazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione. Il mezzo in esame non fa altro che riproporre una tesi, quella della decorrenza del termine dalla delibera di approvazione dell'ag- giornamento dei progetti, già smentita dal giudice del merito con congrua motivazione, che non risulta in alcun modo censurata dal gravame. Peraltro, il mezzo non coglie, come già anticipato, nemmeno l'intera ratio decidedi. La Corte d'appello, infatti, ha escluso che il diritto all'inden- nizzo ex art. 2041 cod. civ. potesse essere esercitato dai professio- nisti a partire dal 2001 –anno in cui Russo e Ianulardo vennero in- caricati, secondo apposita convenzione, di adeguare i progetti già redatti alla normativa sopraggiunta –in quanto quest'ultimo incari- co venne “regolarmente retribuito” (sentenza pagina 5, ultime cin- que righe). Nonostante la laconicità dello snodo logico, è nondimeno chiaro che la Corte ha ritenuto che il diritto all'indennizzo non po- tesse essere esercitato a partire dalla prestazione professionale di aggiornamento dei progetti, proprio poiché quest'ultima venne de- bitamente pagata dal Comune, con la conseguenza – non espressa in sentenza, ma nondimeno del tutto evidente – che tale attività professionale non poteva far sorgere alcun diritto all'indennizzo, né poteva determinare l'esigibilità dell'indennizzo per il primo incarico terminato nel 1988. 8.-Col secondo mezzo il ricorrente, sempre in base all ' art. 360 n° 3 cod. proc. civ., denuncia la violazione e la falsa applica- zione degli artt. 1292 e 1294 cod. civ. La Corte territoriale avrebbe erroneamente confermato la sentenza del Tribunale nella parte in cui quest'ultima condannava in solido i tre ingegneri a restituire euro 116.962,91, oltre interessi. In appello, infatti, il Russo aveva dedotto che ciascun profes- sionista, non legato agli altri da vincolo societario, aveva svolto una attività distinta ed emesso per conto proprio fattura: donde la mancanza di qualsivoglia vincolo di solidarietà, che non poteva es- sere predicatonemmeno in base al rilievo che unica fu l'ingiunzione di pagamento contro il Comune, dato che venne predisposto un unico ricorso monitorio per mera economia processuale. Si sarebbe, dunque, in presenza di un'obbligazione parziaria o, in alternativa, di un'obbligazione collettiva, mentre difetterebbe a monte l'identità della prestazione dovuta. 9.- Il mezzo è inammissibile, in quanto censura la decisione della Corte territoriale sotto un profilo giuridico privo di rilievo, os- sia adducendo la diversità e la separatezza delle tre prestazioni professionali. Va rammentato che il Comune ha convenuto in giudizio i tre ingegneri onde ottenere la restituzione dei danari da questi ricevuti in sede esecutiva o, comunque, in sede di pagamento eseguito dall'Ente locale in ottemperanza ai decreti monitori (poi revocati). Ora, è evidente che la questione della separatezza della pre- stazione professionale non ha nulla a che vedere con l'obbligazione restitutoria, in quanto quest'ultima non si conforma affatto in base alla prima, avendo oltretutto causa petendi e petitum del tutto dif- ferenti. La prima, infatti, sorge a seguito dell'esecuzione della presta- zione professionale; la seconda, a seguito della ricezione di un cer- to importo e dell'annullamento (o della revoca) del titolo che aveva giustificato tale percezione. Dunque, nell'obbligazione restitutoria ciascun soggetto per- cettore è tenuto per sé stesso e nei limiti dell'importo ricevuto in sede esecutiva o, comunque, pagato dal debitore riconosciuto tale in un provvedimento poi annullato o revocato. La Corte, invece, ha ritenuto sussistente la coobbligazione in base ad un rilievo del tutto accidentale, ossia sul rilievo della do- manda cumulativa avanzata dai tre ingegneri, senza distinguere gli importi spettanti a ciascuno: evenienza che, come non poteva tra- sformare tre distinti crediti in un unico credito solidale, tantomeno poteva rendere solidale l'obbligo restitutorio delle somme ricevute da ciascuno dei professionisti. Nondimeno, il ricorrente non si duole della confusione fatta dalla Corte d'appello tra credito professionale e obbligazioni restitu- torie, ma censura la decisione ancora una volta con un argomento del tutto privo di rilievo, ossia allegando – come già detto – la se- paratezza delle tre prestazioni professionali. Sul punto, infatti, va rammentato che il ricorso per cassazio- ne fondato sull'art. 360 n° 3 deve necessariamente dimostrare che le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata contrasta- no col dettato normativo (ex multis: Cass., sez. un., 28 ottobre 2020 n° 23745): requisito che non sembra soddisfatto nel mezzo in esame, posto che la contrarietà del decisum al precetto normativo non deriva, come si è detto, dalla separatezza e differenza tra le tre prestazioni, ma dalla mancata distinzione tra credito professio- nale e obbligazione restitutoria. 10.- Nulla spese in ragione della mancata costituzione degli intimati. Va, nondimeno, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 - quater , del decreto del P residente della Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto. P.Q.M la Corte respinge il ricorso. Dà atto del