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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33069/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che, rideterminando la pena, ha parzialmente riformato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di minaccia aggravata; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l'affermazione di responsabilità, è estremamente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, limitandosi ad affermare, assertivamente, l'assenza dell'elemento soggettivo del reato e non consentendo, pertanto, al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Considerato, infine, che la difesa del ricorrente ha fatto pervenire memoria difensiva, depositata il 12 giugno 2023, dunque in violazione del rispetto del termine di quindici giorni "liberi" prima dell'udienza camerale, soggetta alla disciplina di cui agli artt. 610 comma 1 e 611 comma 1 cod. proc. pen., la quale, pertanto, non può essere presa in considerazione (sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040); e che, in ogni caso, le argomentazioni della memoria nulla aggiungano a quanto già esposto nel ricorso ai fini dell'apprezzamento richiesto a questa Corte; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14 giugno 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che, rideterminando la pena, ha parzialmente riformato la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di minaccia aggravata; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente contesta l'affermazione di responsabilità, è estremamente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, limitandosi ad affermare, assertivamente, l'assenza dell'elemento soggettivo del reato e non consentendo, pertanto, al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Considerato, infine, che la difesa del ricorrente ha fatto pervenire memoria difensiva, depositata il 12 giugno 2023, dunque in violazione del rispetto del termine di quindici giorni "liberi" prima dell'udienza camerale, soggetta alla disciplina di cui agli artt. 610 comma 1 e 611 comma 1 cod. proc. pen., la quale, pertanto, non può essere presa in considerazione (sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040); e che, in ogni caso, le argomentazioni della memoria nulla aggiungano a quanto già esposto nel ricorso ai fini dell'apprezzamento richiesto a questa Corte; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14 giugno 202
Sentenza Cassazione n. 33069/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris