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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 gennaio 2015

Cassazione n. 05296/2023

Testo disponibile della fonte

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18441/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 104, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587), che l a rappresenta e difende -resistente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che la rappresenta e difende -resistente- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG.

BARI n. 67/2015 depositata il 16/01/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di Bari dell'Agenzia delle entrate effettuava un controllo della documentazione contabile consegnata da [OSCURATO:SOCIETA]. in risposta a questionario, con cui le era stato richiesto il dettaglio della formazione dell'incremento nella voce dello stato patrimoniale “Altri debiti” per l'anno 2007, rilevabile dal quadro RS della dichiarazione.

Dalla documentazione consegnata emergeva che tale incremento era stato determinato anche da finanziamenti dei soci.

Per i versamenti in contanti dei soci l'Ufficio riteneva trattarsi di aggiustamenti contabili posti in essere dalla società al fine di occultare un saldo finale negativo di cassa, costituendo pertanto un indizio di ricavi conseguiti in nero; sulla base di ciò, emetteva avviso di accertamento con il quale riprendeva a tassazione euro 57.898,09, quali maggiori ricavi, pari al maggiore importo di saldo negativo, rilevato dal conto “Cassa” nell'anno.

La procedura di accertamento con adesione, nel corso della quale la società comunicava copiosa documentazione, non ha avuto esito positivo.

2. La società pertanto impugnava l'avviso di accertamento, con esito favorevole.

3. Proponeva appello l'Ufficio e la CTR, con la sentenza epigrafata, accoglieva l'impugnazione.

Rilevava in particolar modo la CTR quanto segue: “Dalla documentazione in atti, emerge la correttezza dell'operato dell'Ufficio, che a seguito di esame della documentazione proposta dal contribuente, ha constatato che alcuni finanziamenti, erogati dai soci, in parte in contanti e in parte con accreditamenti bancari, non sono stati adeguatamente giustificati dalla contribuente, in risposta al questionario e in sede di contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] osserva, tra l'altro, che la contribuente è una società di capitali [e] pertanto l'erogazione di finanziamenti infruttiferi da parte dei soci deve rientrare nelle previsioni dello statuto societario, che non si rileva nella documentazione in atti[;] tra l'altro, i finanziamenti non sono stati erogati in base ad una delibera assembleare […].

L'Ufficio, correttamente, ha provveduto alla conseguente ricostruzione analitica del conto cassa, da cui ha rilevato la presenza di saldi negativi con una punta massima, in data 27.9.2007, pari a euro 57.898”.

4. Avverso detta sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società con due motivi.

Si costituisce l'Agenzia delle entrate ai soli fini dell’eventuale partecipazione all'udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si denuncia: violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.; omessa od insufficiente motivazione della sentenza ed omesso esame di una circostanza di fatto, decisiva ai fini del giudizio, concernente l'esecuzione delle operazioni di prelevamento e di disinvestimento (vendita di un terreno) effettuate dai soci, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.; violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.

1.1. La sentenza impugnata dimostra di non aver tenuto in considerazione quanto rilevato dalla società nelle controdeduzioni in appello, dove si evidenziava avere la medesima prodotto in sede di accertamento con adesione esaustiva documentazione, comprovando, attraverso copie dei conti correnti e di un atto di vendita immobiliare, che le anticipazioni dei soci e dell'amministratore erano giustificate.

I prelevamenti e la vendita erano stati effettuati per fronteggiare i debiti della società.

“I prelevamenti, pari ad euro 99.215,57, sono avvenuti – prosegue il motivo – nell'arco temporale degli ultimi otto mesi dell'anno 2007 (oggetto di accertamento) e, quindi, giustificavano ampiamente le anticipazioni effettuate dai soci alla società”; “la CTR si è indotta a rigettare l'appello, limitandosi a dominio alla valutazione effettuata dall'Ufficio” circa il fatto che “i finanziamenti alla società ‘non sono stati adeguatamente giustificati dalla contribuente’”, senza spiegare la fonte di tale convincimento.

2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione di legge per falsa o erronea applicazione dell'art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973.

2.1. È censurabile la sentenza impugnata nella parte in cui afferma avere l'Ufficio correttamente provveduto alla ricostruzione analitica del conto cassa.

Fermo che la prova che il salto negativo di cassa corrispondesse a incassi in nero incombeva all'Ufficio, la voce “Finanziamento del socio” costituisce una componente esclusiva dello stato patrimoniale ex art. 2424 cod. civ., non valutabile come incremento di reddito.

Nessuna norma stabilisce che i versamenti in denaro fatti dal titolare o dai soci a favore dell'azienda costituiscano ricavi. l'accertamento sconta l'evidente violazione del divieto di “praesumptum de praesumpto”.

In realtà, l'anticipazione di denaro da un socio non è un ricavo della società ma un debito che la stessa assume nei confronti del medesimo.

A fronte di ciò, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti delle presunzioni gravi precise e concordanti ex art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, poiché le presunzioni poggiano esclusivamente sul finanziamento fatto dai soci alla società per sopperire a deficienze di cassa.

3. A fronte di quanto precede, deve darsi atto che il difensore della contribuente, con atto depositato telematicamente il 17 ottobre 2022, consta aver compiegato “documentazione integrale di adesione alla definizione agevolata”, chiedendo l’estinzione del giudizio per cassazione della materia del contendere.

Da siffatta documentazione emerge che, in data 15 maggio 2018, il legale rappresentante della contribuente aveva formulato istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla l. n. 225 del 2016, “dei carichi rientranti nell’ambito applicativo di cui all’art. 1, comma 4, del d.l. n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172/2017, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017”, con pedissequa indicazione dei numeri di due cartelle.

La documentazione contempla altresì una comunicazione dell’agente della riscossione di Bari alla contribuente datata 14 giugno 2018, con l’individuazione dell’ammontare da pagare e delle corrispondenti rate, nonché, separatamente, talune contabili di pagamento.

3.1. In ragione della non evidente corrispondenza, stante la mancanza di una riepilogativa riconciliazione, né delle cartelle indicate nell’istanza di definizione agevolata rispetto alle pretese erariali oggetto del presente giudizio, né delle contabili di pagamento rispetto alle rate determinate dall’agente della riscossione, deve disporsi rinvio della causa a nuovo ruolo, affinché le parti diligentemente comprovino la regolarità degli avvenuti pagamenti.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo, demandando

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 18441/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 104, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO(ADS80224030587), che l a rappresenta e difende -resistente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che la rappresenta e difende -resistente- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. BARI n. 67/2015 depositata il 16/01/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Bari dell'Agenzia delle entrate effettuava un controllo della documentazione contabile consegnata da [OSCURATO:SOCIETA]. in risposta a questionario, con cui le era stato richiesto il dettaglio della formazione dell'incremento nella voce dello stato patrimoniale “Altri debiti” per l'anno 2007, rilevabile dal quadro RS della dichiarazione. Dalla documentazione consegnata emergeva che tale incremento era stato determinato anche da finanziamenti dei soci. Per i versamenti in contanti dei soci l'Ufficio riteneva trattarsi di aggiustamenti contabili posti in essere dalla società al fine di occultare un saldo finale negativo di cassa, costituendo pertanto un indizio di ricavi conseguiti in nero; sulla base di ciò, emetteva avviso di accertamento con il quale riprendeva a tassazione euro 57.898,09, quali maggiori ricavi, pari al maggiore importo di saldo negativo, rilevato dal conto “Cassa” nell'anno. La procedura di accertamento con adesione, nel corso della quale la società comunicava copiosa documentazione, non ha avuto esito positivo. 2. La società pertanto impugnava l'avviso di accertamento, con esito favorevole. 3. Proponeva appello l'Ufficio e la CTR, con la sentenza epigrafata, accoglieva l'impugnazione. Rilevava in particolar modo la CTR quanto segue: “Dalla documentazione in atti, emerge la correttezza dell'operato dell'Ufficio, che a seguito di esame della documentazione proposta dal contribuente, ha constatato che alcuni finanziamenti, erogati dai soci, in parte in contanti e in parte con accreditamenti bancari, non sono stati adeguatamente giustificati dalla contribuente, in risposta al questionario e in sede di contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA] osserva, tra l'altro, che la contribuente è una società di capitali [e] pertanto l'erogazione di finanziamenti infruttiferi da parte dei soci deve rientrare nelle previsioni dello statuto societario, che non si rileva nella documentazione in atti[;] tra l'altro, i finanziamenti non sono stati erogati in base ad una delibera assembleare […]. L'Ufficio, correttamente, ha provveduto alla conseguente ricostruzione analitica del conto cassa, da cui ha rilevato la presenza di saldi negativi con una punta massima, in data 27.9.2007, pari a euro 57.898”. 4. Avverso detta sentenza della CTR propone ricorso per cassazione la società con due motivi. Si costituisce l'Agenzia delle entrate ai soli fini dell’eventuale partecipazione all'udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia: violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.; omessa od insufficiente motivazione della sentenza ed omesso esame di una circostanza di fatto, decisiva ai fini del giudizio, concernente l'esecuzione delle operazioni di prelevamento e di disinvestimento (vendita di un terreno) effettuate dai soci, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.; violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. 1.1. La sentenza impugnata dimostra di non aver tenuto in considerazione quanto rilevato dalla società nelle controdeduzioni in appello, dove si evidenziava avere la medesima prodotto in sede di accertamento con adesione esaustiva documentazione, comprovando, attraverso copie dei conti correnti e di un atto di vendita immobiliare, che le anticipazioni dei soci e dell'amministratore erano giustificate. I prelevamenti e la vendita erano stati effettuati per fronteggiare i debiti della società. “I prelevamenti, pari ad euro 99.215,57, sono avvenuti – prosegue il motivo – nell'arco temporale degli ultimi otto mesi dell'anno 2007 (oggetto di accertamento) e, quindi, giustificavano ampiamente le anticipazioni effettuate dai soci alla società”; “la CTR si è indotta a rigettare l'appello, limitandosi a dominio alla valutazione effettuata dall'Ufficio” circa il fatto che “i finanziamenti alla società ‘non sono stati adeguatamente giustificati dalla contribuente’”, senza spiegare la fonte di tale convincimento. 2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione di legge per falsa o erronea applicazione dell'art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973. 2.1. È censurabile la sentenza impugnata nella parte in cui afferma avere l'Ufficio correttamente provveduto alla ricostruzione analitica del conto cassa. Fermo che la prova che il salto negativo di cassa corrispondesse a incassi in nero incombeva all'Ufficio, la voce “Finanziamento del socio” costituisce una componente esclusiva dello stato patrimoniale ex art. 2424 cod. civ., non valutabile come incremento di reddito. Nessuna norma stabilisce che i versamenti in denaro fatti dal titolare o dai soci a favore dell'azienda costituiscano ricavi. l'accertamento sconta l'evidente violazione del divieto di “praesumptum de praesumpto”. In realtà, l'anticipazione di denaro da un socio non è un ricavo della società ma un debito che la stessa assume nei confronti del medesimo. A fronte di ciò, nel caso di specie, non ricorrono i presupposti delle presunzioni gravi precise e concordanti ex art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, poiché le presunzioni poggiano esclusivamente sul finanziamento fatto dai soci alla società per sopperire a deficienze di cassa. 3. A fronte di quanto precede, deve darsi atto che il difensore della contribuente, con atto depositato telematicamente il 17 ottobre 2022, consta aver compiegato “documentazione integrale di adesione alla definizione agevolata”, chiedendo l’estinzione del giudizio per cassazione della materia del contendere. Da siffatta documentazione emerge che, in data 15 maggio 2018, il legale rappresentante della contribuente aveva formulato istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla l. n. 225 del 2016, “dei carichi rientranti nell’ambito applicativo di cui all’art. 1, comma 4, del d.l. n. 148/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 172/2017, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017”, con pedissequa indicazione dei numeri di due cartelle. La documentazione contempla altresì una comunicazione dell’agente della riscossione di Bari alla contribuente datata 14 giugno 2018, con l’individuazione dell’ammontare da pagare e delle corrispondenti rate, nonché, separatamente, talune contabili di pagamento. 3.1. In ragione della non evidente corrispondenza, stante la mancanza di una riepilogativa riconciliazione, né delle cartelle indicate nell’istanza di definizione agevolata rispetto alle pretese erariali oggetto del presente giudizio, né delle contabili di pagamento rispetto alle rate determinate dall’agente della riscossione, deve disporsi rinvio della causa a nuovo ruolo, affinché le parti diligentemente comprovino la regolarità degli avvenuti pagamenti. P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo, demandando
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