CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24764/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, con ordinanza in data 4 novembre2025, ha accolto la richiesta di XXXXXXXXXXXXXXXX di applicazione della misuraalternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali ai sensi dell’art. 94 d.P.R.309 del 1990.2. Il condannato è in esecuzione della pena di anni 29, mesi 10 e giorni 20di reclusione per reati in materia di stupefacenti ex artt. 73 e 74 d.P.R. 309 del1990, reati contro il patrimonio, associazione di tipo mafioso e reati in materia diarmi, con attuale fine pena previsto per il 16 gennaio 2029, calcolata laliberazione anticipata già concessa.Il Tribunale ha accolto la richiesta evidenziando che il residuo pena ècontenuto nei limiti di quattro anni, è stata interamente eseguita la pena per ireati ostativi di cui all’art. 4-bis ord. pen. e sussistono sia la condizione ditossicodipendenza che l’idoneità del programma terapeutico.3. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il Procuratore generaledella Repubblica presso la Corte di appello di Firenze, che in un unico motivo hadedotto la violazione di legge e vizio di motivazione evidenziando che il ilTribunale di sorveglianza non avrebbe compiuto una verifica autentica esostanziale dei presupposti legittimanti la concessione della misura e nonavrebbe dato conto del corretto esercizio del potere discrezionale riconosciutogliin relazione a condannati che si trovano in condizioni analoghe a quella diXXXXXXXXXXXXXXXX. In ordine alla revisione critica il ricorrente sottolinea comequesta sia solo iniziata, per cui occorreva una motivazione più precisa, nonessendo sufficienti l’offerta di lavoro, un domicilio disponibile, una correttacondotta carceraria e l’adesione a proposte di esclusivo interesse delcondannato. Ciò risulta errato, soprattutto in relazione alla richiesta diaffidamento in prova per motivi particolari, a causa della contraddittorietà di unadipendenza da cocaina risalente nel tempo (2006). Sul punto, invero, la Procuraaveva richiesto un accurato controllo da parte del Tribunale, anche perché nellerelazioni in atti non sono mai stati segnalati segni fisici di intossicazione eastinenza da sostanze stupefacenti.4. In data 11 marzo 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria del Sost.Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che il ricorso sia rigettato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. In un unico motivo il Procuratore generale deduce la violazione di legge evizio di motivazione evidenziando che il Tribunale di sorveglianza non avrebbecompiuto una verifica autentica e sostanziale dei presupposti legittimanti laconcessione della misura e non avrebbe dato conto del corretto esercizio delpotere discrezionale riconosciutogli in relazione a condannati che si trovano incondizioni analoghe a quella di XXXXXXXXXXXXXXXX. Ciò anche in ordine alpercorso di revisione critica che questo avrebbe intrapreso e quanto alla richiestadi affidamento in prova per motivi particolari riconosciuto a fronte di unadipendenza da cocaina risalente all’anno 2006.Le doglianze sono infondate.2.1. I presupposti per l'applicazione dell’affidamento in prova al serviziosociale richiesto per ragioni terapeutiche ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art.94, come più volte ribadito da questa Corte, sono di duplice natura:a) uno soggettivo, costituito dallo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza del soggetto detenuto, che, a pena di inammissibilità (v. art. 94,comma 1, parte seconda, così come modificato dal D.L. 24 novembre 2000, n.341, art. 10, comma 3, convertito con modificazioni nella L. 19 gennaio 2001, n.4), deve essere certificato da una struttura sanitaria pubblica;b) l'altro oggettivo, rappresentato dai limiti edittali massimi della sanzionecomplessivamente inflitta al soggetto o del residuo di maggiore pena da scontaree dalla mancata, pregressa concessione per più di due volte dell'affidamentostesso.2.2. L'attualità dello stato di tossicodipendenza e la conseguente necessità diun idoneo programma di recupero devono essere valutati anche in riferimentoalla sola dipendenza psichica, non potendo essere sufficiente, per l'esclusione delrequisito, il fatto che l'interessato non assuma più sostanze stupefacenti da undeterminato periodo se permane l'esigenza di un mantenimento terapeutico e diun supporto psicologico (Sez. 1, n. 11575 del 05/02/2013, Sansonna, Rv.255159 – 01; Sez. 1, n. 20564 del 23/04/2012, Magnolfi, Rv. 253343 - 01).In una corretta prospettiva, infatti, come pure di recente ribadito «ilsoggetto che versi in una condizione di tossicodipendenza non può esser ritenutoclinicamente guarito, in base alla mera constatazione di un dato empirico,rappresentato dalla interruzione dell'assunzione della terapia metadonica;residua, infatti, in caso del genere, la necessità di un ulteriore periodo dimantenimento terapeutico e di supporto psicologico» (Sez. I, n. 46010 del01/06/2023, S., n.m.).Ciò in quanto, come evidenziato nella medesima pronuncia «una volta chesia venuta meno la dipendenza fisica dalle sostanze stupefacenti (comeconclamato, nel caso di specie, dall'interruzione dell'assunzione di terapiametadonica) occorre sempre verificare, infatti, se permangano problematiche ditipo psicologico, legate alla tossicodipendenza e all'astinenza dall'assunzione, chesiano tali da rendere il soggetto ancora bisognevole di un percorso comunitario».Ragione questa per cui in presenza di queste pre-condizioni la magistraturadi sorveglianza è chiamata ad effettuare una complessa valutazione circa ilprobabile conseguimento delle finalità del programma, concordato dal soggettointeressato con un'unità sanitaria locale o con uno degli enti previsti dal D.P.R. n.115 del 1990, art. 115 oppure, infine, con organismi privati, tenuto conto dellapericolosità del condannato e dell'attitudine del trattamento a realizzare un suoeffettivo reinserimento sociale (Sez. 1, n. 11575 del 5/2/2013, Sansonna, Rv.255158 - 01; Sez. 1, n. 19782 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Muscari, Rv. 233881 - 01).In corretta prospettiva, d’altro canto, si deve anche ribadire che il giudizio diidoneità del programma terapeutico proveniente da una struttura sanitariapubblica, da cui deve necessariamente essere corredata l'istanza di affidamentoin prova in casi particolari, non è vincolante nei confronti della competenteautorità giurisdizionale dovendo essere, comunque e necessariamente, posto inrelazione con gli altri due parametri oggetto di valutazione che sono costituitidalla pericolosità del condannato e dall’attitudine del trattamento a realizzare -unitamente alle esigenze terapeutiche - un suo effettivo reinserimento nellasocietà (Sez. 1, n. 13651 del 12/02/2019, Magnone, Rv. 275328 – 01; Sez. 1, n.16905 del 20/12/2017, dep. 2018, Frattasio, Rv. 273293 – 01; Sez. 1, n. 23343del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016 – 01; Sez. 1, n. 53761 del 22/09/2014,Palena, Rv. 261982 – 01).In ciò dovendosi infatti confermare che «l'affidamento in prova per finiterapeutici, dovendo assicurare la prevenzione dei reati, non può essereconcesso al condannato tossicodipendente ritenuto attualmente pericoloso,interessato, negata in radice dalla sua stessa condizione di persona pericolosa»(Sez. 1, n. 48041 del 09/10/2018, Massimino, Rv. 274665 – 01).2.3. Nel caso di specie il giudice della sorveglianza si è conformato ai principisopra indicati.Nella motivazione del provvedimento impugnato, infatti, il Tribunale ha datopuntuale conto del giudizio effettuato sia quanto allo tossicodipendenza – con ilriferimento alle relazioni di aggiornamento redatte dal SerD intramurario e daquello di Catania, nonché dalla casa di reclusione di [OSCURATO:PERSONA] – che inordine al percorso di revisione critica compiuto sino a questo momento daldetenuto aderendo negli anni a numerose proposte trattamentali, tenendocomportamenti rispettosi delle regole carcerarie e acquisendo consapevolezzadella gravità delle scelte fatte in passato.Ciò, peraltro, anche evidenziando come il percorso positivo svolto debbaritenersi confermato dal fatto che il detenuto ha già fruito con profitto di alcunipermessi premio e che dagli ultimi atti risulta che, oltre al sostegno dei familiariresisi disponibili ad accoglierlo, il condannato ha un’opportunità lavorativa pressouna società di autotrasporti che è idonea a favorire il processo di gradualerisocializzazione già intrapreso.3. Il rigetto del ricorso non comporta la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali in ragione della natura pubblica delle funzionidallo stesso svolte (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo,Rv. 271650-01). P.Q.MRigetta il ricorso.Così è deciso, 03/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.