CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 14271/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 13/04/2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria applicava al ricorrente la pena concordata tra le parti, ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui agli artt. 110 e 493-ter cod.pen. VA' (concorso nella falsificazione di due carte bancomat), così diversamente qualificato il fatto originariamente contestato ex art. 648-ter cod.pen.. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, dovendosi esso ricondurre alla ipotesi di ricettazione lieve ex art. 648, secondo comma, cod.pen. (e non 648, quarto comma, cod.pen. come ripetutamente si indica in ricorso), con consequenziale diverso giudizio di bilanciamento tra circostanze di opposto segno. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani, Rv. 254865). Nel caso in esame, le considerazioni del giudice rendono evidente che il ricorrente partecipò al reato di falsificazione delle carte bancomat, così da rendere del tutto lineare, sotto il profilo giuridico, la diversa qualificazione giuridica operata in sentenza (in accoglimento, peraltro, della richiesta dello stesso ricorrente, che oggi se ne duole) e volta a mettere in risalto il concorso dell'imputato nel reato presupposto rispetto a quello di impiego illecito delle carte bancomat originariamente contestatogli. Tanto assorbe ogni altra deduzione o censura. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 13.01.2023. Il Consigliere estensore -DEPOSITKroiN CANCELLEKA 'SECONDA SEZIONE PENALE [OSCURATO:PERSONA]