CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 ottobre 2025
Cassazione n. 09205/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 14/10/2025 del Tribunale di Livorno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi alla memoria depositata, con cui insta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l’accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 14/10/2025, il Tribunale di Livorno rigettava l’appello, proposto da [OSCURATO:PERSONA] ex art. 322-bis cod. proc. pen., avverso l’ordinanza di rigetto della istanza di dissequestro del veicolo sottoposto a sequestro preventivo. 2. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Livorno, propone ricorso il difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con cui deduce, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 125, 321 e 322-bis cod. proc. pen. In particolare, deduce il ricorrente la motivazione essere inesistente in ordine al periculum in mora; contesta vieppiù la sussistenza del nesso di pertinenzialità col reato, atteso che l’autovettura è stata acquistata solo un anno dopo l’ultimo episodio di truffa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei seguenti termini. 1.1. In premessa va anzitutto rilevato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 – 01; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296 – 01; Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893 -01). 1.2. Inoltre, la mancata tempestiva proposizione, da parte dell'interessato, della richiesta di riesame avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non ne preclude la revoca per la mancanza delle condizioni di applicabilità, neanche in assenza di fatti sopravvenuti; ne consegue che, in tale ipotesi, è ammissibile l'appello cautelare avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca, non potendosi attribuire alla mancata attivazione del riesame la valenza di una rinuncia all'impugnazione (Sez. U, n. 46201 del 31/05/2018, E., Rv. 274092 – 01). 1.2.1. Alla luce dei superiori principi di diritto, risulta dunque consentito il motivo con cui il ricorrente, che non ha previamente esperito il riesame, ha dedotto, in sede di istanza di dissequestro, prima, e di appello cautelare, poi, la insussistenza, tra l’altro, per quel che qui rileva, del periculum in mora. Nella specie, il ricorrente lamenta il vizio di violazione di legge, censurando la motivazione del Tribunale, in punto di periculum in mora, siccome meramente apparente, a fronte delle specifiche deduzioni difensive, quanto alle finalità impeditive di cui all’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., e del tutto inesistente con riguardo al comma 2 della medesima disposizione. 1.2.2. Orbene, ciò premesso, si rammenta come, in tema di sequestro preventivo impeditivo, ai fini dell'applicazione della misura sia necessaria la sussistenza del requisito della pertinenzialità del bene, che deve essere caratterizzato da un'intrinseca, specifica e strutturale, oltre che concreta ed attuale, strumentalità rispetto al reato commesso, non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale fra il bene e la possibile commissione di ulteriori reati o l'aggravamento o la prosecuzione di quello per cui si procede (Sez. 1, n. 32491 del 17/09/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288759 – 01; Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, M., Rv. 277173 – 01, in fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il sequestro preventivo del veicolo utilizzato dall'imputato in sole due occasioni per commettere il delitto; Sez. 2, n. 28306 del 16/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276660 – 01; Sez. 6, n. 17763 del 13/12/2018, dep. 2019, Arrigo, Rv. 275886 – 01). 1.2.3. Ciò premesso, la motivazione risulta sul punto meramente apparente, come tale riconducibile alla dedotta violazione di legge, nella parte in cui ravvisa le finalità impeditive nel rischio che il veicolo, se lasciato nella disponibilità del ricorrente, «protragga la perpetrazione delle condotte illecite e le conseguenze delle stesse, ma anche che venga utilizzato per commettere nuovi delitti della stessa specie […], considerato che lo stesso, evocativo di un tenore di vita elevato, potrebbe essere impiegato per corroborare la millantata carriera di intermediario finanziario di successo del [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 2 della ordinanza impugnata; in senso conforme pag. 44 del decreto di sequestro, laddove si legge che «la disponibilità […] di un veicolo tanto prestigioso consentirebbe al [OSCURATO:PERSONA] di avere un tenore di vita elevato e questo - unitamente agli altri elementi fattuali sopra indicati - potrebbe costituire elemento di raggiro idoneo a fondare nei terzi la convinzione del suo successo in affari» ). Si tratta, all’evidenza, di argomentare generico ed ipotetico, che non fonda su specifici elementi fattuali o logici e non si appunta in modo puntuale sul bene in oggetto, e che, sostanzialmente, resta privo di efficacia esplicativa in relazione al tema di valutazione, integrando così una motivazione meramente apparente. 1.2.4. D’altro canto, analogo vizio di violazione di legge si registra con riferimento al profilo di cui all’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., per il quale difetta l’esplicitazione delle ragioni della necessità di adozione dell'ablazione provvisoria prima della pronuncia di condanna. 1.3. Alla luce delle superiori considerazioni, si impone pertanto l'annullamentodell'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Livorno. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo g