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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 gennaio 2025

Cassazione n. 19494/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia resa il 14 giugno 2023 dal Tribunale di Castrovillari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per avere circolato alla guida di un motociclo senza 41, 7 é essere'mAtlutp-- della patente di guida, perché mai conseguita, con la recidiva nel biennio (accertato il 21 dicembre 2018).

1.1. Avverso la prefata sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputatoiaffidandolo ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla prescrizione che sostiene essere già intervenuta alla data di celebrazione del giudizio di appello.

2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile.

La prospettazione difensiva, secondo la quale non sarebbero computabili le cause di sospensione previste dall'art. 159, comma 2 e 3, cod. pen., poiché la norma è stata abrogata dall'art. 1, comma 2, della legge n. 3 del 2019, è manifestamente infondata alla luce della recentissima decisione delle Sezioni Unite, con sentenza resa all'udienza pubblica del 12 dicembre 2024.

Investite dal quesito: "se la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continui ad essere applicabile, dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019", con sentenza resa all'udienza pubblica del 12 dicembre 2024, le Sezioni Unite hanno stabilito - come si legge nell'informazione provvisoria divulgata immediatamente dopo la decisione - che" per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017".

Poiché il reato contestato rientra tra quelli commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, va applicata integralmente la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017, la quale per i reati commessi dopo la sua entrata in vigore (e, quindi, dal 3 agosto 2017 in poi, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della legge citata), modificando l'art. 159, comma 2, cod. pen., aveva introdotto una nuova ipotesi di sospensione del termine di prescrizione decorrente dalla scadenza del termine di deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo o secondo grado sino alla pronuncia della sentenza del grado successivo o definitiva per un tempo comunque non superiore ad un anno e mesi sei per ciascun ulteriore grado di giudizio.

Il reato ascritto all'imputato non era quindi prescritto alla data della sentenza di appello (7 giugno 2024), così come esattamente si legge nella sentenza impugnata, perché al termine "fisiologico" di prescrizione del 21 dicembre 2023 deve aggiungersi la sospensione prevista dalla legge 103 del 2017, 'Ori nel easo,¢i7-specié_à-Trre5i-11, essendo decorso un anno - tra la sentenza di primo grado e quella di appello (e, dunque, dicembre 2024).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 gennaio 2025 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la pronuncia resa il 14 giugno 2023 dal Tribunale di Castrovillari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per avere circolato alla guida di un motociclo senza 41, 7 é essere'mAtlutp-- della patente di guida, perché mai conseguita, con la recidiva nel biennio (accertato il 21 dicembre 2018). 1.1. Avverso la prefata sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputatoiaffidandolo ad un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla prescrizione che sostiene essere già intervenuta alla data di celebrazione del giudizio di appello. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 3. Il ricorso è inammissibile. La prospettazione difensiva, secondo la quale non sarebbero computabili le cause di sospensione previste dall'art. 159, comma 2 e 3, cod. pen., poiché la norma è stata abrogata dall'art. 1, comma 2, della legge n. 3 del 2019, è manifestamente infondata alla luce della recentissima decisione delle Sezioni Unite, con sentenza resa all'udienza pubblica del 12 dicembre 2024. Investite dal quesito: "se la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continui ad essere applicabile, dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019", con sentenza resa all'udienza pubblica del 12 dicembre 2024, le Sezioni Unite hanno stabilito - come si legge nell'informazione provvisoria divulgata immediatamente dopo la decisione - che" per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017". Poiché il reato contestato rientra tra quelli commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, va applicata integralmente la disciplina di cui alla legge n. 103 del 2017, la quale per i reati commessi dopo la sua entrata in vigore (e, quindi, dal 3 agosto 2017 in poi, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della legge citata), modificando l'art. 159, comma 2, cod. pen., aveva introdotto una nuova ipotesi di sospensione del termine di prescrizione decorrente dalla scadenza del termine di deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo o secondo grado sino alla pronuncia della sentenza del grado successivo o definitiva per un tempo comunque non superiore ad un anno e mesi sei per ciascun ulteriore grado di giudizio. Il reato ascritto all'imputato non era quindi prescritto alla data della sentenza di appello (7 giugno 2024), così come esattamente si legge nella sentenza impugnata, perché al termine "fisiologico" di prescrizione del 21 dicembre 2023 deve aggiungersi la sospensione prevista dalla legge 103 del 2017, 'Ori nel easo,¢i7-specié_à-Trre5i-11, essendo decorso un anno - tra la sentenza di primo grado e quella di appello (e, dunque, dicembre 2024). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 gennaio 2025 Il Consigliere
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