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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 gennaio 2022

Cassazione n. 06701/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riferimento alla inidoneità dello stato di ubriachezza ad elidere la efficacia della condotta intimidatoria rivolta contro gli agenti, risoltasi anche in un contatto fisico con i predetti, e la consapevolezza della sua antigiuridicità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il t3 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA].rdano Gior o Fidelbo i I DEPOSrLAA i [OSCURATO:PERSONA]":i.LF12,A 2 4 EB4 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito con riferimento alla inidoneità dello stato di ubriachezza ad elidere la efficacia della condotta intimidatoria rivolta contro gli agenti, risoltasi anche in un contatto fisico con i predetti, e la consapevolezza della sua antigiuridicità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il t3 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA].rdano Gior o Fidelbo i I DEPOSrLAA i [OSCURATO:PERSONA]":i.LF12,A 2 4 EB4 2022
Sentenza Cassazione n. 06701/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris