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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13430/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 del TRIBUNALE di AVEZZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio: lette le conclusioni della parte civile, letta la memoria del difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 20 novembre 2020, il Tribunale di Avezzano ha, in accoglimento delle impugnazioni della parte civile e del pubblico ministero, riformato la decisione liberatoria del Giudice di pace in sede del 9 settembre 2019, affermando la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia in danno di [OSCURATO:PERSONA].2.

Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen..

2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in riferimento all'impugnazione del pubblico ministero, per avere il Tribunale applicato, fuori dei casi previsti, la conversione in appello del ricorso dal medesimo proposto, in violazione degli artt. 36 e 39-bis del d.

Igs. 28 agosto 2000.

2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge in relazione all'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per avere il giudice di secondo grado riformato la sentenza d'assoluzione omettendo la rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, nei termini delineati dalla giurisprudenza di legittimità e convenzionale.

2.3. Con il terzo motivo, deduce analoga censura quanto all'affermazione di responsabilità per essere le espressioni utilizzate, necessariamente contestualizzate, prive di qualsivoglia attitudine minatoria.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137 del 12 febbraio 2022, il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio.

4. Con nota tempestivamente depositata, la parte civile ha rassegnato le conclusioni e prodotto nota spese.

5. In data 18 febbraio 2022, il ricorrente ha depositato una memoria, con la quale ha ribadito i motivi d'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato.

1.1. Con orientamento ormai consolidato, questa Corte (ex multis Sez. 5, n. 20482 del 08/03/2018, Cheurbino, Rv. 273377) ha affermato come, in tema di impugnazione di sentenza di proscioglimento emessa dal giudice di pace, l'appello proposto dalla parte civile determina la conversione in appello del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero, in applicazione dell'art. 580 cod. proc. pen.; la norma prevista dall'art. 580 cod. proc. pen. ha, invero, la funzione di evitare che la proposizione di rimedi eterogenei avverso la stessa sentenza dia luogo ad esiti processuali incompatibili, e tale finalità prevale sulla previsione di inappellabilità delle sentenze assolutorie del giudice di pace da parte del pubblico ministero.Siffatti principi sono stati enunciati in conformità all'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (n. 36084 del 24/06/2005, Fragomeli, Rv. 231807), secondo cui il presupposto della conversione è costituito dalla pertinenza dei due mezzi di impugnazione alla "stessa sentenza", da intendersi come unica statuizione del giudice, della stessa natura e sul medesimo oggetto, rispetto alla quale si profili l'eventualità di decisioni incompatibili per il caso di celebrazione dei diversi giudizi di impugnazione.

1.2. E' stata, nei predetti termini, definitivamente superata la minoritaria e contraria opzione ermeneutica (Sez. 5, n. 41430 del 11 luglio 2016, Giunta, Rv. 267867), che aveva reputato, per un verso, ostativo alla conversione il dettato dell'art. 36 d.

Igs. n. 274/2000 e, dall'altro, escluso il ricorso delle condizioni per applicabilità dell'art. 580 cod. proc. pen., valorizzando il rilievo per cui le impugnazioni, rispettivamente proposte dal pubblico ministero e dalla parte civile, avrebbero ad oggetto capi autonomi della sentenza, riferendosi, rispettivamente alle statuizioni penali e civili.

E' stato, difatti, a tal fine sottolineato (Sez. 5, n. 30224 del 31/05/2017, Ballì, Rv. 270878) come, a differenza dell'art. 569 cod. proc. pen., il successivo art. 580 non presuppone l'appellabilità della sentenza impugnata; tuttavia, l'astratta possibilità di proporre appello da parte di chi ha presentato il ricorso destinato a subire la conversione non potrebbe, in ogni caso, costituire presupposto di operatività dell'art. 580 cod. proc. pen. poiché, altrimenti, l'intero ambito di applicazione di tale disposizione rimarrebbe assorbito proprio da quello dell'art. 569 cod. proc. pen.; con la necessaria conseguenza che la conversione di cui al citato art. 580 opera anche nei confronti dei rimedi esperiti dalle parti che non avrebbero potuto proporre appello avverso la sentenza impugnata, come peraltro costantemente affermato da questa Corte, seppure con riguardo alla diversa ipotesi di conversione del ricorso del pubblico ministero avverso sentenza di condanna pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e appellata dall'imputato (ex multis Sez. 1, n. 55359 del 17 giugno 2016, P.G. in proc.

Pesce e altri, Rv. 269041; Sez. 5, n. 12792 del 21/02/2019, P-, Rv. 276137).

Sotto altro profilo, la sentenza Ballì ha sottolineato come lo stesso tenore delle modifiche apportate dalla

I. n. 46/2006 all'art. 580 cod. proc. pen. suggerisce che il legislatore, nel limitare l'operatività dell'istituto in caso di sentenza cumulativa alle ipotesi di formale connessione, ha riconosciuto che le impugnazioni eterogenee possano avere oggetto diverso, privilegiando, nei limiti ricordati, l'esigenza di evitare potenziali contrasti tra giudicati.

A tanto si è aggiunto come nemmeno possa ritenersi che, effettivamente, l'impugnazione del pubblico ministero e quella della parte civile riguardino capi diversi, essendo evidente il nesso tra regiudicanda penale e regiudicanda civile laddove oggetto di contestazione sia, comunque, il presupposto indefettibile per l'accoglimento della pretesa risarcitoria, e cioè l'accertamento della responsabilità dell'imputato per il fatto costituente reato contestatogli agli effetti penali.

In tale ipotesi deve, invece, concludersi che i rimedi eterogenei riguardino il medesimo capo della stessa sentenza, fattispecie per cui pacificamente per la giurisprudenza di legittimità, anche dopo la citata riforma dell'art. 580 cod. proc. pen., la conversione continua ad operare (ex multis Sez. 4, n. 17153 del 12 marzo 2015, Dibiase, Rv. 263442; Sez. 1, n. 2446/08 del 12 dicembre 2007, Wang, Rv. 238813).

1.3. Nel caso in esame, il Tribunale ha fatto corretta applicazione degli enunciati principi, mentre il ricorrente ripropone l'opzione interpretativa definitivamente superata, con conseguente manifesta infondatezza della censura.

2. Il secondo motivo è infondato.

2.1. Il tema che il motivo impone, prioritariamente, di affrontare investe la natura del vizio denunciato e la relativa deducibilità, alla luce della previsione di cui all'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, introdotto dall'art. 9 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, nella parte in cui esclude la proponibilità del ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello per vizi della motivazione in riferimento ai reati di competenza del giudice di pace.

Il Tribunale di Avezzano ha, difatti, riformato il verdetto assolutorio reputando - diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado - che le espressioni rivolte dall'imputato alla persona offesa siano dotate, alla stregua di una valutazione ex ante ed in concreto, di efficacia intimidatoria, ferma restando l'attendibilità delle fonti dichiarative.

Ha, pertanto, ritenuto di non dover rinnovare l'istruttoria dibattimentale.

Il ricorrente lamenta, invece, la violazione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., richiamando il dibattito giurisprudenziale, orientato dai principi convenzionali e costituzionali di riferimento, sfociato in diverse pronunce di questa Corte regolatrice riunita nella sua più autorevole composizione.

2.2. Premesso che alla base di ogni considerazione in tema di progressione processuale sfavorevole si pone il dato della «ontologica contraddittorietà della decisione sulla colpevolezza dell'imputato, derivante da due sentenze dal contenuto antitetico, pur essendo entrambe fondate sulle medesime prove" in correlazione con il principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio"», già nel 2005 le Sezioni Unite avevano affermato che la sentenza che riformi totalmente, in senso assolutorio o di condanna, la decisione di primo grado, deve delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato potendo, in caso di omissione, l'imputato dedurre con il ricorso per cassazione la relativa mancanza di motivazione (Sez.

U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231674, che, sul punto, ha ribadito quanto già statuito da Sez.

U., n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226093;

V. Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638).

In altri termini, in riferimento allo standard giustificativo in ipotesi di ribaltamento della pronuncia di primo grado, le linee ermeneutiche, autorevolmente tracciate da questa Corte si esprimono nel senso che la decisione di riforma della sentenza di primo grado deve confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi rappresentare una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri, Rv. 233083; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638).

Sicchè il giudice del gravame che riformi la sentenza di primo grado ha l'obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza impugnata, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi integralmente alla prima, dia ragione delle scelte operate e della maggiore concludenza attribuita ad elementi di prova diversi o diversamente valutati.

2.2.1. Il riconoscimento del "rango sub-costituzionale" delle norme della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e della portata ermeneutica del "diritto consolidato" convenzionale (Corte cost. nn. 348-349 del 22/10/2007 e n. 49 del 14/01/2015) ha impresso un ulteriore e decisivo passo nella definizione dei canoni a cui deve ispirarsi la progressione processuale non conforme in seguito alla sentenza Dan c.

Moldavia del 5 luglio 2011, con la quale la Corte EDU ha ribadito il seguente consolidato principio: «Se una Corte d'Appello è chiamata ad esaminare un caso in fatto e in diritto e a compiere una valutazione completa della questione della colpevolezza o dell'innocenza del ricorrente, essa non può, per una questione di equo processo, determinare correttamente tali questioni senza una valutazione diretta delle prove [....] La Corte ritiene che coloro che hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza di un imputato dovrebbero, in linea di massima, poter udire i testimoni personalmente e valutare la loro attendibilità.

La valutazione dell'attendibilità di un testimone è un compito complesso che generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate [....1».

In linea con il suddetto principio di diritto, si è posta la sentenza delle Sezioni Unite n.27620 del 28/04/2016, Dasgupta, che - per quanto di rilievo in questa sede - ha fatto propria la motivazione della Corte EDU in merito ai principi di "contraddittorio", "oralità" ed "immediatezza" e valorizzato, altresì, da una parte, il principio della motivazione rafforzata e, dall'altra, quello dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", affermando l'obbligo di riedizione delle prove orali dichiarative decisive, in ipotesi di riforma della sentenza liberatoria.

2.2.2. L'elaborazione giurisprudenziale accennata - che ha costituito la traccia dell'intervento riformatore introdotto con I. n. 103 del 2017 che, con l'art. 1 comma 58, ha, con decorrenza dal 3 agosto 2017, aggiunto all'art. 603 cod. proc. pen. il comma 3-bis cod. proc. pen. - ha consolidato il principio della motivazione cd. rafforzata, quale che sia l'esito alterno della pronuncia sulla responsabilità nei due gradi di merito.

Di guisa che, in ipotesi di ribaltamento del giudizio di responsabilità, anche quando venga meno l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva resta, invece, fermo l'onere di motivazione rafforzata, assumendo carattere generale - in ogni ipotesi di progressione processuale non conforme - il principio della necessaria ostensione di un percorso argomentativo dissenziente dotato di adeguata e maggiore persuasività.

Nella medesima prospettiva si iscrive la decisione delle Sezioni Unite Pavan n. 14426 del 2 aprile 2019, nella quale risulta ribadito il peculiare standard giustificativo della progressione processuale sfavorevole.

2.2.3. Una ricognizione sistematica dei diversi e convergenti piani in cui si scandisce il tema è contenuta nella sentenza delle Sezioni unite n. 22065 del 28 gennaio 2021, Cremonini, Rv. 281228, che ha sottolineato come «La modifica normativa ha saldato sul medesimo asse cognitivo e decisionale dovere di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, obbligo di motivazione rinforzata da parte del giudice dell'impugnazione in caso di dissenso rispetto alla decisione di primo grado, canone "al di là di ogni ragionevole dubbio" in ossequio allo statuto fondante del processo penale, ispirato ai principi fondamentali del contraddittorio, dell'oralità, dell'immediatezza nella formazione della prova», ribadendo la portata generalizzante dell'obbligo di motivazione dissenziente con adeguato standard di persuasività.

Ciò significa che l'onere della motivazione rafforzata è primariamente collegato al canone valutativo richiesto per giungere all'affermazione della colpevolezza in termini di certezza, e consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056).

2.2.4. Un ulteriore contributo alla ricostruzione delle modalità funzionali a coniugare la riforma del verdetto assolutorio con i principi del contraddittorio, del superamento del ragionevole dubbio e del correlativo standard motivazionale rafforzato si rinviene nella recentissima sentenza delle Sezioni unite n. 11586 del 30 settembre 2021, dep. 2022, Dine, che ha ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale, nazionale e sovranazionale, sul tema.

Nel risolvere il quesito del «se, in caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado, fondata su una diversa valutazione delle dichiarazioni ritenute decisive, l'impossibilità di procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa a causa del decesso del soggetto da esaminare precluda, di per sé sola, il ribaltamento del suddetto giudizio», le Sezioni unite hanno ripercorso e ricomposto, in via sistematica, i principi e gli approdi sul tema dell'overturnig, ribadendo: la necessità della riedizione della prova dichiarativa decisiva, posto che «l'omessa rinnovazione produce effetti sulla tenuta logica della sentenza di condanna, in quanto fondata sul materiale cartolare controverso, con la conseguenza che la mancata rinnovazione realizza la violazione della regola posta dall'art. 533 cod. proc. pen., secondo cui la condanna è sempre subordinata al superamento di ogni ragionevole dubbio; la perdurante natura dell'appello, anche dopo l'introduzione del comma 3-bis nell'art. 603, quale mezzo di controllo della decisione assunta in primo grado, con conseguente non obbligatorietà di una rinnovazione "generale e incondizionata" dell'attività istruttoria svolta in primo grado, dovendo l'attività probatoria essere «concentrata solo sulla fonte la cui dichiarazione sia oggetto di una specifica censura da parte del pubblico ministero attraverso la richiesta di una nuova valutazione da parte del giudice di appello» (Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, Troise); la limitazione dell'ambito applicativo della nuova rinnovazione, che deve consistere nella «previsione di una nuova, mirata, assunzione di prove dichiarative ritenute dal giudice di appello "decisive" ai fini dell'accertamento della responsabilità» (Sez.

U, Troise, cit.), con la conseguenza che il concetto di decisività si ricava in rapporto alla rilevanza e utilità della prova stessa, in vista della decisione.Se ne è tratta la conseguenza che «l'implementazione della rinnovazione finisce per ridefinire gli spazi concessi al contraddittorio, inteso come insieme di oralità e immediatezza, ma non modifica il modello di impugnazione», senza che siffatta ricostruzione sistematica evidenzi - anche nei casi di prova divenuta irripetibile - tensioni «con la più recente giurisprudenza della Corte EDU, che ha ridimensionato il rigore interpretativo della regola basata sulla prova determinante, introducendo un elemento di flessibilità rappresentato dal valore della equità complessiva del processo, affidando al giudice di apprezzare la consistenza di tutti quei contrappesi in grado di compensare, globalmente, le restrizioni delle prerogative difensive causate dall'utilizzazione di una prova non verificata in contraddittorio, prova capace di incidere sull'esito del giudizio.

Si è, quindi, precisato che i fattori compensativi, funzionali a far apprezzare l'equità del giudizio, sono in relazione con il valore riconosciuto alla prova dichiarativa non assunta, nel senso che più la prova ha carattere di decisività, maggiore deve essere la pregnanza dei fattori compensativi».

2.2.4. Nella ricostruzione sistematica richiamata, si è consolidato, a contrario, l'ulteriore e speculare principio di diritto secondo cui il giudice d'appello che intenda procedere alla "reformatio in peius" di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio ordinario, non ha l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la valutazione della prova compiuta dal primo giudice sia inficiata da un errore di diritto (Sez. 2, n. 5045 del 17/11/2020, dep. 2021, Fano, Rv. 280562), o quando l'error in iudicando vetta sulla stessa qualificazione giuridica del fatto (V.

Sez. 1, n. 6916 del 28/01/2022, Reci, Rv. 282658 in riferimento alla ratio decidendi).

2.3. Nel quadro così delineato, le censure del ricorrente non si rivelano fondate.

2.3.1. L'affermazione di responsabilità è stata resa attribuendo rilevanza penale all'espressione "ti taglio la testa", rivolta dall'imputato al [OSCURATO:PERSONA] e dal primo non contestata, attraverso una valutazione di tipo squisitamente giuridico, che non ha comportato la rivalutazione della prova orale decisiva.

Nel rinnovare la valutazione di contesto che - come si dirà - s'appalesa necessaria per la verifica della pericolosità, in concreto, della contestata condotta minatoria, il Tribunale ha depotenziato le circostanze di fatto sulle quali il giudice di pace aveva, invece, fondato il giudizio di inoffensività, reputando neutri tanto il grado di cultura dell'imputato, che l'età delle parti contrapposte; e tanto ha fatto svolgendo l'analisi critica dei predetti indicatori, ritenuti - alla luce di ulteriori rilievi, invece ignorati in primo grado - recessivi rispetto alla reiterazione delle condotte, già poste in essere in passato con analoghe modalità, tanto da sensibilizzare non solo la persona offesa, ma anche altri esponenti della parte politica di riferimento, riguardo le esternazioni del Maccallini nei casi di fortuito incontro con il sindaco [OSCURATO:PERSONA].

Nella delineata prospettiva, il riferimento alle fonti orali, peraltro, è stato limitato al rilievo di una vera e propria preterizione di circostanze di fatto, riferite dalla persona offesa e dal teste Ciervo, e si è tradotto in un rafforzamento della ratio decidendi della sentenza impugnata, laddove ha esplorato funditus il contesto, la contrapposizione politica tra le parti e la reiterazione di analoghe iniziative.

2.3.2. Ne consegue che la riforma della sentenza assolutoria è stata resa essenzialmente sulla diversa valutazione in diritto dei fatti (ff. 4-6); valutazione rispetto alla quale il riferimento alle fonti orali, di indiscussa attendibilità, è stato espresso non già perché reputate prove decisive ai fini della condanna, quanto piuttosto per assolvere all'obbligo di motivazione rafforzata superando, argomentativamente, l'esito rappresentato nella sentenza di primo grado.

Non sussiste, pertanto, la violazione di legge denunciata; né la motivazione si espone a censure nella presente sede di legittimità.

3. Il terzo motivo è infondato, al limite dell'inammissibilità.

3.1. Nella qualificazione giuridica del fatto, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi, enunciati da questa Corte (ex multis Sez. 5, n. 45502 del 22/04/2014, Scognamillo, Rv. 261678), per cui, nel reato di minaccia, elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire, restando irrilevante, invece, l'indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente.

In linea con la natura di reato di pericolo e di mera condotta, è, invero, necessaria la verifica, ex ante ed in concreto, dell'attitudine minatoria della condotta, che integra il delitto di cui all'art. 612 cod. pen. quando l'agente prospetti un'attività aggressiva illegittima, ove valutata nel contesto e nel momento in cui è stata proferita, avuto riguardo ai toni e alla cornice di riferimento, non rilevando che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito (Sez. 5, n. 11708 del 15/10/2019, dep. 2020, Bonucchi, Rv. 278925; Sez. 5, n. 9392 del 16/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278664; Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, dep. 2020, Giuliano, Rv. 278740; Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Bernasconi, Rv. 275819).3.2.

Nel caso in esame, il Tribunale ha reputato che l'espressione "ti taglio la testa", rivolta in pubblico dall'imputato alla persona offesa, oltre a prospettare - per l'inequivocabile tenore semantico della locuzione, peraltro accompagnata dal correlativo gesto - un male ingiusto, fosse caratterizzata da attitudine intimidatoria per essere la stessa collocata in un più ampio contesto di invettive, che avevano dato luogo a scontri, anche pubblici, tanto da essere noti nel contesto di riferimento.

Sul punto, è appena il caso di rilevare come il pericolo debba essere riguardato non già nella prospettiva di una lesione effettivamente rispondente al danno minacciato, bensì a qualsivoglia iniziativa pregiudizievole ingiustamente rivolta alla persona offesa e suscettibile di essere realizzata, anche con modalità meno gravi.

E siffatta argomentazione, rappresentata - come già rilevato - attraverso un percorso giustificativo che non ha mancato di esplorare tutti gli elementi di contorno, confutando l'irrealizzabilità della minaccia, ritenuta dal giudice di pace, non evidenzia margini di irragionevolezza o arbitrarietà, sindacabili nella presente sede di legittimità.

Il ricorrente, per contro, finisce per ricostruire la fattispecie in termini di reato di evento, introducendo una personale rivalutazione della prova che finisce per richiedere un inammissibile sindacato sul merito della regiudicanda.

Il ricorso è, pertanto, complessivamente infondato.

3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione alla parte civile delle spese del grado, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, ino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2020 del TRIBUNALE di AVEZZANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio: lette le conclusioni della parte civile, letta la memoria del difensore; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 20 novembre 2020, il Tribunale di Avezzano ha, in accoglimento delle impugnazioni della parte civile e del pubblico ministero, riformato la decisione liberatoria del Giudice di pace in sede del 9 settembre 2019, affermando la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di minaccia in danno di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in riferimento all'impugnazione del pubblico ministero, per avere il Tribunale applicato, fuori dei casi previsti, la conversione in appello del ricorso dal medesimo proposto, in violazione degli artt. 36 e 39-bis del d. Igs. 28 agosto 2000. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge in relazione all'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per avere il giudice di secondo grado riformato la sentenza d'assoluzione omettendo la rinnovazione della prova dichiarativa decisiva, nei termini delineati dalla giurisprudenza di legittimità e convenzionale. 2.3. Con il terzo motivo, deduce analoga censura quanto all'affermazione di responsabilità per essere le espressioni utilizzate, necessariamente contestualizzate, prive di qualsivoglia attitudine minatoria. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23 d.l. n. 137 del 12 febbraio 2022, il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio. 4. Con nota tempestivamente depositata, la parte civile ha rassegnato le conclusioni e prodotto nota spese. 5. In data 18 febbraio 2022, il ricorrente ha depositato una memoria, con la quale ha ribadito i motivi d'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è complessivamente infondato. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato. 1.1. Con orientamento ormai consolidato, questa Corte (ex multis Sez. 5, n. 20482 del 08/03/2018, Cheurbino, Rv. 273377) ha affermato come, in tema di impugnazione di sentenza di proscioglimento emessa dal giudice di pace, l'appello proposto dalla parte civile determina la conversione in appello del ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero, in applicazione dell'art. 580 cod. proc. pen.; la norma prevista dall'art. 580 cod. proc. pen. ha, invero, la funzione di evitare che la proposizione di rimedi eterogenei avverso la stessa sentenza dia luogo ad esiti processuali incompatibili, e tale finalità prevale sulla previsione di inappellabilità delle sentenze assolutorie del giudice di pace da parte del pubblico ministero.Siffatti principi sono stati enunciati in conformità all'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (n. 36084 del 24/06/2005, Fragomeli, Rv. 231807), secondo cui il presupposto della conversione è costituito dalla pertinenza dei due mezzi di impugnazione alla "stessa sentenza", da intendersi come unica statuizione del giudice, della stessa natura e sul medesimo oggetto, rispetto alla quale si profili l'eventualità di decisioni incompatibili per il caso di celebrazione dei diversi giudizi di impugnazione. 1.2. E' stata, nei predetti termini, definitivamente superata la minoritaria e contraria opzione ermeneutica (Sez. 5, n. 41430 del 11 luglio 2016, Giunta, Rv. 267867), che aveva reputato, per un verso, ostativo alla conversione il dettato dell'art. 36 d. Igs. n. 274/2000 e, dall'altro, escluso il ricorso delle condizioni per applicabilità dell'art. 580 cod. proc. pen., valorizzando il rilievo per cui le impugnazioni, rispettivamente proposte dal pubblico ministero e dalla parte civile, avrebbero ad oggetto capi autonomi della sentenza, riferendosi, rispettivamente alle statuizioni penali e civili. E' stato, difatti, a tal fine sottolineato (Sez. 5, n. 30224 del 31/05/2017, Ballì, Rv. 270878) come, a differenza dell'art. 569 cod. proc. pen., il successivo art. 580 non presuppone l'appellabilità della sentenza impugnata; tuttavia, l'astratta possibilità di proporre appello da parte di chi ha presentato il ricorso destinato a subire la conversione non potrebbe, in ogni caso, costituire presupposto di operatività dell'art. 580 cod. proc. pen. poiché, altrimenti, l'intero ambito di applicazione di tale disposizione rimarrebbe assorbito proprio da quello dell'art. 569 cod. proc. pen.; con la necessaria conseguenza che la conversione di cui al citato art. 580 opera anche nei confronti dei rimedi esperiti dalle parti che non avrebbero potuto proporre appello avverso la sentenza impugnata, come peraltro costantemente affermato da questa Corte, seppure con riguardo alla diversa ipotesi di conversione del ricorso del pubblico ministero avverso sentenza di condanna pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e appellata dall'imputato (ex multis Sez. 1, n. 55359 del 17 giugno 2016, P.G. in proc. Pesce e altri, Rv. 269041; Sez. 5, n. 12792 del 21/02/2019, P-, Rv. 276137). Sotto altro profilo, la sentenza Ballì ha sottolineato come lo stesso tenore delle modifiche apportate dalla I. n. 46/2006 all'art. 580 cod. proc. pen. suggerisce che il legislatore, nel limitare l'operatività dell'istituto in caso di sentenza cumulativa alle ipotesi di formale connessione, ha riconosciuto che le impugnazioni eterogenee possano avere oggetto diverso, privilegiando, nei limiti ricordati, l'esigenza di evitare potenziali contrasti tra giudicati. A tanto si è aggiunto come nemmeno possa ritenersi che, effettivamente, l'impugnazione del pubblico ministero e quella della parte civile riguardino capi diversi, essendo evidente il nesso tra regiudicanda penale e regiudicanda civile laddove oggetto di contestazione sia, comunque, il presupposto indefettibile per l'accoglimento della pretesa risarcitoria, e cioè l'accertamento della responsabilità dell'imputato per il fatto costituente reato contestatogli agli effetti penali. In tale ipotesi deve, invece, concludersi che i rimedi eterogenei riguardino il medesimo capo della stessa sentenza, fattispecie per cui pacificamente per la giurisprudenza di legittimità, anche dopo la citata riforma dell'art. 580 cod. proc. pen., la conversione continua ad operare (ex multis Sez. 4, n. 17153 del 12 marzo 2015, Dibiase, Rv. 263442; Sez. 1, n. 2446/08 del 12 dicembre 2007, Wang, Rv. 238813). 1.3. Nel caso in esame, il Tribunale ha fatto corretta applicazione degli enunciati principi, mentre il ricorrente ripropone l'opzione interpretativa definitivamente superata, con conseguente manifesta infondatezza della censura. 2. Il secondo motivo è infondato. 2.1. Il tema che il motivo impone, prioritariamente, di affrontare investe la natura del vizio denunciato e la relativa deducibilità, alla luce della previsione di cui all'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, introdotto dall'art. 9 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, nella parte in cui esclude la proponibilità del ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello per vizi della motivazione in riferimento ai reati di competenza del giudice di pace. Il Tribunale di Avezzano ha, difatti, riformato il verdetto assolutorio reputando - diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado - che le espressioni rivolte dall'imputato alla persona offesa siano dotate, alla stregua di una valutazione ex ante ed in concreto, di efficacia intimidatoria, ferma restando l'attendibilità delle fonti dichiarative. Ha, pertanto, ritenuto di non dover rinnovare l'istruttoria dibattimentale. Il ricorrente lamenta, invece, la violazione dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., richiamando il dibattito giurisprudenziale, orientato dai principi convenzionali e costituzionali di riferimento, sfociato in diverse pronunce di questa Corte regolatrice riunita nella sua più autorevole composizione. 2.2. Premesso che alla base di ogni considerazione in tema di progressione processuale sfavorevole si pone il dato della «ontologica contraddittorietà della decisione sulla colpevolezza dell'imputato, derivante da due sentenze dal contenuto antitetico, pur essendo entrambe fondate sulle medesime prove" in correlazione con il principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio"», già nel 2005 le Sezioni Unite avevano affermato che la sentenza che riformi totalmente, in senso assolutorio o di condanna, la decisione di primo grado, deve delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato potendo, in caso di omissione, l'imputato dedurre con il ricorso per cassazione la relativa mancanza di motivazione (Sez. U., n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231674, che, sul punto, ha ribadito quanto già statuito da Sez. U., n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226093; V. Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638). In altri termini, in riferimento allo standard giustificativo in ipotesi di ribaltamento della pronuncia di primo grado, le linee ermeneutiche, autorevolmente tracciate da questa Corte si esprimono nel senso che la decisione di riforma della sentenza di primo grado deve confutare specificamente, pena altrimenti il vizio di motivazione, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi rappresentare una motivazione che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati (Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, Aglieri, Rv. 233083; Sez. 5, n. 8361 del 17/01/2013, Rastegar, Rv. 254638). Sicchè il giudice del gravame che riformi la sentenza di primo grado ha l'obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza impugnata, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi integralmente alla prima, dia ragione delle scelte operate e della maggiore concludenza attribuita ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. 2.2.1. Il riconoscimento del "rango sub-costituzionale" delle norme della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e della portata ermeneutica del "diritto consolidato" convenzionale (Corte cost. nn. 348-349 del 22/10/2007 e n. 49 del 14/01/2015) ha impresso un ulteriore e decisivo passo nella definizione dei canoni a cui deve ispirarsi la progressione processuale non conforme in seguito alla sentenza Dan c. Moldavia del 5 luglio 2011, con la quale la Corte EDU ha ribadito il seguente consolidato principio: «Se una Corte d'Appello è chiamata ad esaminare un caso in fatto e in diritto e a compiere una valutazione completa della questione della colpevolezza o dell'innocenza del ricorrente, essa non può, per una questione di equo processo, determinare correttamente tali questioni senza una valutazione diretta delle prove [....] La Corte ritiene che coloro che hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza di un imputato dovrebbero, in linea di massima, poter udire i testimoni personalmente e valutare la loro attendibilità. La valutazione dell'attendibilità di un testimone è un compito complesso che generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate [....1». In linea con il suddetto principio di diritto, si è posta la sentenza delle Sezioni Unite n.27620 del 28/04/2016, Dasgupta, che - per quanto di rilievo in questa sede - ha fatto propria la motivazione della Corte EDU in merito ai principi di "contraddittorio", "oralità" ed "immediatezza" e valorizzato, altresì, da una parte, il principio della motivazione rafforzata e, dall'altra, quello dell' "al di là di ogni ragionevole dubbio", affermando l'obbligo di riedizione delle prove orali dichiarative decisive, in ipotesi di riforma della sentenza liberatoria. 2.2.2. L'elaborazione giurisprudenziale accennata - che ha costituito la traccia dell'intervento riformatore introdotto con I. n. 103 del 2017 che, con l'art. 1 comma 58, ha, con decorrenza dal 3 agosto 2017, aggiunto all'art. 603 cod. proc. pen. il comma 3-bis cod. proc. pen. - ha consolidato il principio della motivazione cd. rafforzata, quale che sia l'esito alterno della pronuncia sulla responsabilità nei due gradi di merito. Di guisa che, in ipotesi di ribaltamento del giudizio di responsabilità, anche quando venga meno l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva resta, invece, fermo l'onere di motivazione rafforzata, assumendo carattere generale - in ogni ipotesi di progressione processuale non conforme - il principio della necessaria ostensione di un percorso argomentativo dissenziente dotato di adeguata e maggiore persuasività. Nella medesima prospettiva si iscrive la decisione delle Sezioni Unite Pavan n. 14426 del 2 aprile 2019, nella quale risulta ribadito il peculiare standard giustificativo della progressione processuale sfavorevole. 2.2.3. Una ricognizione sistematica dei diversi e convergenti piani in cui si scandisce il tema è contenuta nella sentenza delle Sezioni unite n. 22065 del 28 gennaio 2021, Cremonini, Rv. 281228, che ha sottolineato come «La modifica normativa ha saldato sul medesimo asse cognitivo e decisionale dovere di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, obbligo di motivazione rinforzata da parte del giudice dell'impugnazione in caso di dissenso rispetto alla decisione di primo grado, canone "al di là di ogni ragionevole dubbio" in ossequio allo statuto fondante del processo penale, ispirato ai principi fondamentali del contraddittorio, dell'oralità, dell'immediatezza nella formazione della prova», ribadendo la portata generalizzante dell'obbligo di motivazione dissenziente con adeguato standard di persuasività. Ciò significa che l'onere della motivazione rafforzata è primariamente collegato al canone valutativo richiesto per giungere all'affermazione della colpevolezza in termini di certezza, e consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056). 2.2.4. Un ulteriore contributo alla ricostruzione delle modalità funzionali a coniugare la riforma del verdetto assolutorio con i principi del contraddittorio, del superamento del ragionevole dubbio e del correlativo standard motivazionale rafforzato si rinviene nella recentissima sentenza delle Sezioni unite n. 11586 del 30 settembre 2021, dep. 2022, Dine, che ha ripercorso l'evoluzione giurisprudenziale, nazionale e sovranazionale, sul tema. Nel risolvere il quesito del «se, in caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado, fondata su una diversa valutazione delle dichiarazioni ritenute decisive, l'impossibilità di procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa a causa del decesso del soggetto da esaminare precluda, di per sé sola, il ribaltamento del suddetto giudizio», le Sezioni unite hanno ripercorso e ricomposto, in via sistematica, i principi e gli approdi sul tema dell'overturnig, ribadendo: la necessità della riedizione della prova dichiarativa decisiva, posto che «l'omessa rinnovazione produce effetti sulla tenuta logica della sentenza di condanna, in quanto fondata sul materiale cartolare controverso, con la conseguenza che la mancata rinnovazione realizza la violazione della regola posta dall'art. 533 cod. proc. pen., secondo cui la condanna è sempre subordinata al superamento di ogni ragionevole dubbio; la perdurante natura dell'appello, anche dopo l'introduzione del comma 3-bis nell'art. 603, quale mezzo di controllo della decisione assunta in primo grado, con conseguente non obbligatorietà di una rinnovazione "generale e incondizionata" dell'attività istruttoria svolta in primo grado, dovendo l'attività probatoria essere «concentrata solo sulla fonte la cui dichiarazione sia oggetto di una specifica censura da parte del pubblico ministero attraverso la richiesta di una nuova valutazione da parte del giudice di appello» (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, Troise); la limitazione dell'ambito applicativo della nuova rinnovazione, che deve consistere nella «previsione di una nuova, mirata, assunzione di prove dichiarative ritenute dal giudice di appello "decisive" ai fini dell'accertamento della responsabilità» (Sez. U, Troise, cit.), con la conseguenza che il concetto di decisività si ricava in rapporto alla rilevanza e utilità della prova stessa, in vista della decisione.Se ne è tratta la conseguenza che «l'implementazione della rinnovazione finisce per ridefinire gli spazi concessi al contraddittorio, inteso come insieme di oralità e immediatezza, ma non modifica il modello di impugnazione», senza che siffatta ricostruzione sistematica evidenzi - anche nei casi di prova divenuta irripetibile - tensioni «con la più recente giurisprudenza della Corte EDU, che ha ridimensionato il rigore interpretativo della regola basata sulla prova determinante, introducendo un elemento di flessibilità rappresentato dal valore della equità complessiva del processo, affidando al giudice di apprezzare la consistenza di tutti quei contrappesi in grado di compensare, globalmente, le restrizioni delle prerogative difensive causate dall'utilizzazione di una prova non verificata in contraddittorio, prova capace di incidere sull'esito del giudizio. Si è, quindi, precisato che i fattori compensativi, funzionali a far apprezzare l'equità del giudizio, sono in relazione con il valore riconosciuto alla prova dichiarativa non assunta, nel senso che più la prova ha carattere di decisività, maggiore deve essere la pregnanza dei fattori compensativi». 2.2.4. Nella ricostruzione sistematica richiamata, si è consolidato, a contrario, l'ulteriore e speculare principio di diritto secondo cui il giudice d'appello che intenda procedere alla "reformatio in peius" di una sentenza assolutoria di primo grado, emessa all'esito di giudizio ordinario, non ha l'obbligo di rinnovare la prova dichiarativa decisiva qualora emerga che la valutazione della prova compiuta dal primo giudice sia inficiata da un errore di diritto (Sez. 2, n. 5045 del 17/11/2020, dep. 2021, Fano, Rv. 280562), o quando l'error in iudicando vetta sulla stessa qualificazione giuridica del fatto (V. Sez. 1, n. 6916 del 28/01/2022, Reci, Rv. 282658 in riferimento alla ratio decidendi). 2.3. Nel quadro così delineato, le censure del ricorrente non si rivelano fondate. 2.3.1. L'affermazione di responsabilità è stata resa attribuendo rilevanza penale all'espressione "ti taglio la testa", rivolta dall'imputato al [OSCURATO:PERSONA] e dal primo non contestata, attraverso una valutazione di tipo squisitamente giuridico, che non ha comportato la rivalutazione della prova orale decisiva. Nel rinnovare la valutazione di contesto che - come si dirà - s'appalesa necessaria per la verifica della pericolosità, in concreto, della contestata condotta minatoria, il Tribunale ha depotenziato le circostanze di fatto sulle quali il giudice di pace aveva, invece, fondato il giudizio di inoffensività, reputando neutri tanto il grado di cultura dell'imputato, che l'età delle parti contrapposte; e tanto ha fatto svolgendo l'analisi critica dei predetti indicatori, ritenuti - alla luce di ulteriori rilievi, invece ignorati in primo grado - recessivi rispetto alla reiterazione delle condotte, già poste in essere in passato con analoghe modalità, tanto da sensibilizzare non solo la persona offesa, ma anche altri esponenti della parte politica di riferimento, riguardo le esternazioni del Maccallini nei casi di fortuito incontro con il sindaco [OSCURATO:PERSONA]. Nella delineata prospettiva, il riferimento alle fonti orali, peraltro, è stato limitato al rilievo di una vera e propria preterizione di circostanze di fatto, riferite dalla persona offesa e dal teste Ciervo, e si è tradotto in un rafforzamento della ratio decidendi della sentenza impugnata, laddove ha esplorato funditus il contesto, la contrapposizione politica tra le parti e la reiterazione di analoghe iniziative. 2.3.2. Ne consegue che la riforma della sentenza assolutoria è stata resa essenzialmente sulla diversa valutazione in diritto dei fatti (ff. 4-6); valutazione rispetto alla quale il riferimento alle fonti orali, di indiscussa attendibilità, è stato espresso non già perché reputate prove decisive ai fini della condanna, quanto piuttosto per assolvere all'obbligo di motivazione rafforzata superando, argomentativamente, l'esito rappresentato nella sentenza di primo grado. Non sussiste, pertanto, la violazione di legge denunciata; né la motivazione si espone a censure nella presente sede di legittimità. 3. Il terzo motivo è infondato, al limite dell'inammissibilità. 3.1. Nella qualificazione giuridica del fatto, il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei consolidati principi, enunciati da questa Corte (ex multis Sez. 5, n. 45502 del 22/04/2014, Scognamillo, Rv. 261678), per cui, nel reato di minaccia, elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire, restando irrilevante, invece, l'indeterminatezza del male minacciato, purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente. In linea con la natura di reato di pericolo e di mera condotta, è, invero, necessaria la verifica, ex ante ed in concreto, dell'attitudine minatoria della condotta, che integra il delitto di cui all'art. 612 cod. pen. quando l'agente prospetti un'attività aggressiva illegittima, ove valutata nel contesto e nel momento in cui è stata proferita, avuto riguardo ai toni e alla cornice di riferimento, non rilevando che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito (Sez. 5, n. 11708 del 15/10/2019, dep. 2020, Bonucchi, Rv. 278925; Sez. 5, n. 9392 del 16/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278664; Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, dep. 2020, Giuliano, Rv. 278740; Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Bernasconi, Rv. 275819).3.2. Nel caso in esame, il Tribunale ha reputato che l'espressione "ti taglio la testa", rivolta in pubblico dall'imputato alla persona offesa, oltre a prospettare - per l'inequivocabile tenore semantico della locuzione, peraltro accompagnata dal correlativo gesto - un male ingiusto, fosse caratterizzata da attitudine intimidatoria per essere la stessa collocata in un più ampio contesto di invettive, che avevano dato luogo a scontri, anche pubblici, tanto da essere noti nel contesto di riferimento. Sul punto, è appena il caso di rilevare come il pericolo debba essere riguardato non già nella prospettiva di una lesione effettivamente rispondente al danno minacciato, bensì a qualsivoglia iniziativa pregiudizievole ingiustamente rivolta alla persona offesa e suscettibile di essere realizzata, anche con modalità meno gravi. E siffatta argomentazione, rappresentata - come già rilevato - attraverso un percorso giustificativo che non ha mancato di esplorare tutti gli elementi di contorno, confutando l'irrealizzabilità della minaccia, ritenuta dal giudice di pace, non evidenzia margini di irragionevolezza o arbitrarietà, sindacabili nella presente sede di legittimità. Il ricorrente, per contro, finisce per ricostruire la fattispecie in termini di reato di evento, introducendo una personale rivalutazione della prova che finisce per richiedere un inammissibile sindacato sul merito della regiudicanda. Il ricorso è, pertanto, complessivamente infondato. 3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione alla parte civile delle spese del grado, nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, ino
Sentenza Cassazione n. 13430/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris