CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 28695/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 26/11/2021 della Corte di Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha confermato il decreto del Tribunale di Ancona del 14 giugno 2021 che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA].la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni cinque con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza. 2. Avverso il decreto indicato in epigrafe ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento sulla base di un unico motivo con il quale deduce la violazione dell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, nella parte in cui prevede che l'avviso di fissazione di udienza deve contenere la concisa esposizione dei motivi della proposta. Nello specifico, il ricorrente invoca la giurisprudenza di questa Corte di cassazione secondo la quale il decreto di fissazione dell'udienza, al fine di assicurare l'effettività del contraddittorio, non può limitarsi ad indicare la misura di cui è stata chiesta l'applicazione, ma deve precisare gli elementi sui quali verterà il giudizio del Tribunale, tra i quali la categoria di pericolosità attribuita al proposto (Sez. 2, n. 11445 del 08/03/2019, Lauri, Rv. 276061; Sez. 6, n. 6491 del 09/02/2018, D'Acunzo, non massimata; Sez. 1, n. 35767 del 05/07/2013, Bellini, Rv. 256751). Evidenzia a tale proposito che dall'avviso di fissazione che gli era stato notificato non era possibile evincere la categoria di pericolosità sociale che gli veniva attribuita, in quanto erano contraddittoriamente richiamati l'art. 4, lett. d), l'art. 1, comma 1, lett. c), e l'art. 4, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011; nella proposta del Questore si indicava una categoria di pericolosità sociale, quella di cui all'art. 4, lett. d), d.lgs. cit., in contrasto con il contenuto della relazione redatta dai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], nella quale si faceva riferimento alle categorie di pericolosità sociale previste dall'art. 1, comma 1, lett. c), e dall'art. 4, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011. Nonostante tali contrastanti indicazioni impedissero il contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa, il Tribunale aveva affermato che il riferimento del Questore all'art. 4, lett. d), d.lgs. cit. era un mero lapsus calami che non inficiava la richiesta e che nell'informativa redatta dai Carabinieri si faceva corretto riferimento agli artt. 1, comma 1, lett. c), e 4, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011; tuttavia, il Tribunale, oltre ad aderire a quanto affermato dai Carabinieri, ha ritenuto che il Priolo fosse socialmente pericoloso anche ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011. La Corte di appello, innanzi alla quale era stata reiterata l'eccezione di nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza di comparizione innanzi al Tribunale, aveva risposto che era stato rispettato l'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto all'avviso di comparizione era stata integralmente allegata la proposta del Questore; la Corte di appello aveva, però, omesso di considerare che la proposta del Questore era in contrasto con la pericolosità sociale indicata dai Carabinieri e che il Tribunale aveva individuato una ulteriore categoria di pericolosità sociale, quella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, per la quale entrambi i giudici di merito avevano omesso di verificare la sussistenza dei relativi presupposti. In particolare la Corte di appello aveva riconosciuto la sussistenza di una discrasia relativa alle categorie di pericolosità sociale richiamate nella proposta del Questore e nell'informativa redatta dai Carabinieri, ma aveva sostenuto che nel decreto di fissazione dell'udienza e negli atti ad essa allegati erano indicati tutti i fatti sintomatici della pericolosità sociale del proposto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. È ben vero che in passato questa Corte di cassazione ha affermato che, anche successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, l'avviso a comparire in udienza nei confronti della persona proposta per l'applicazione di una misura di prevenzione deve necessariamente indicare, a pena di nullità, il tipo di pericolosità posta a fondamento della richiesta e gli elementi di fatto dai quali la si ritiene desumibile (Sez. 1, n. 35767 del 05/07/2013, Bellini, Rv. 256751; vedi anche Sez. 6, n. 6491 del 09/02/2018, D'Acunzo, non massimata). Tuttavia, questo Collegio ritiene di dover condividere l'orientamento giurisprudenziale più recente secondo il quale nel procedimento di prevenzione, non si configura una violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione qualora il provvedimento applicativo della misura ritenga sussistente una categoria di pericolosità sociale diversa da quella indicata nella proposta (nella specie, la pericolosità generica in luogo di quella qualificata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), purché la nuova definizione giuridica sia fondata sui medesimi elementi di fatto posti a fondamento della proposta, in relazione ai quali sia stato assicurato alla difesa un contraddittorio effettivo e congruo (Sez. 1, n. 8038 del 05/02/2019, Manauro, Rv. 274915, che ha, altresì, escluso l'applicabilità nel procedimento di prevenzione dei principi affermati dalla Corte Edu nella sentenza Drassich c. Italia del 11 dicembre 2007 e, dunque, la necessità che la difesa sia chiamata ad interloquire sulla diversa qualificazione della categoria di pericolosità sociale). Peraltro, già in passato questa Corte di cassazione aveva affermato che, nel procedimento di prevenzione, non è preclusa al giudice di appello, anche in assenza di impugnazione del pubblico ministero, la riqualificazione della pericolosità sociale poiché il principio del giudicato, in relazione a questa tipologia di procedura, opera limitatamente alle situazioni di fatto oggetto di valutazione (Sez. 5, Sentenza n. 20743 del 07/03/2014, D'Agostino, Rv. 260401 relativa ad una fattispecie di riqualificazione della pericolosità del proposto - ritenuta in primo grado riconducibile alla legge n. 1423 del 1956 - in quella prevista dalla I. n. 575 del 1965). Ad avviso di questo Collegio, poiché l'invito a comparire, destinato alla persona nei cui confronti è chiesta l'applicazione di una misura di prevenzione, equivale al decreto di citazione nel giudizio di cognizione e la funzione dell'avviso sarebbe quella di portare a conoscenza dell'interessato la contestazione posta a fondamento della domanda di prevenzione, deve ritenersi che a tal fine sia rilevante l'indicazione dei fatti dai quali dovrebbe essere desunta la pericolosità sociale del proposto, mentre la forma di pericolosità che s'intende porre a fondamento della misura proposta, ossia la indicazione della specifica norma che prevede una determinata categoria di pericolosità sociale piuttosto che un'altra, attiene alla qualificazione giuridica della pericolosità sociale. Ai sensi dell'art. 521 cod. proc. pen., applicabile anche alla materia delle misure di prevenzione, come il giudice del dibattimento penale è libero di dare al fatto contestato all'imputato una qualificazione giuridica diversa da quella indicata nel capo di imputazione, così il giudice della prevenzione può qualificare diversamente la pericolosità sociale desunta dagli elementi di fatto posti a base della stessa nella proposta. Deve, quindi, ritenersi sufficiente che l'avviso di fissazione dell'udienza di comparizione indichi gli elementi di fatto posti a fondamento della proposta di applicazione della misura di prevenzione. 2. In applicazione del principio sopra esposto, considerato che all'avviso di fissazione di udienza erano allegate la proposta del questore e la informativa dei Carabinieri, deve concludersi che l'odierno ricorrente sia stato messo a conoscenza degli elementi di fatto sui quali si fondava la proposta e che la eccezione sia infondata. Sulla base del medesimo principio deve escludersi alcun profilo di invalidità del provvedimento impugnato per avere il Tribunale, sulla base dei medesimi elementi di fatto, ritenuto sussistente un profilo di pericolosità sociale del Priolo ulteriore rispetto a quello indicato nella informativa dei Carabinieri. Il motivo di ricorso è, invece, estremamente generico laddove, a fronte della motivazione del provvedimento impugnato, il Priolo lamenta la mancata verifica, da parte dei giudici del merito, della sussistenza dei presupposti per affermare la sua pericolosità sociale. 3. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. R