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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 aprile 2023

Cassazione n. 24041/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 32) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] D:FRITTO Con riferimento al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto (furto aggravato ex art. 625, n. 7., cod. pen.), preliminarmente si deve dare atto che la persona offesa del reato per cui si procede, [OSCURATO:PERSONA], con atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha dichiarato di rimettere la querela sporta in data 11.10.2016 nei confronti dell'imputato; quest'ultimo ha debitamente accettato tale atto di remissione, come risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente.

Ne consegue che il reato per cui si procede - divenuto procedibile a querela di parte ai sensi del d.lgs. n. 150/2022 - è estinto per remissione di querela, per cui la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese processuali sono da porre a carico del querelato, odierno ricorrente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 20 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il Pr4si4nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 32) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] D:FRITTO Con riferimento al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto (furto aggravato ex art. 625, n. 7., cod. pen.), preliminarmente si deve dare atto che la persona offesa del reato per cui si procede, [OSCURATO:PERSONA], con atto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha dichiarato di rimettere la querela sporta in data 11.10.2016 nei confronti dell'imputato; quest'ultimo ha debitamente accettato tale atto di remissione, come risulta dalla documentazione prodotta dal ricorrente. Ne consegue che il reato per cui si procede - divenuto procedibile a querela di parte ai sensi del d.lgs. n. 150/2022 - è estinto per remissione di querela, per cui la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Ai sensi dell'art. 340, comma 4, cod. proc. pen., le spese processuali sono da porre a carico del querelato, odierno ricorrente. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 20 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il Pr4si4nte
Sentenza Cassazione n. 24041/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris