CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 gennaio 1992
Cassazione n. 32163/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/01/1992 avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ' risulta inammissibile, perché il motivo è generico e reiterativo dell'appello; chiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita. 2. Il ricorrente non si confronta, inoltre, con la motivazione della sentenza impugnata, ma in via generica ed in fatto, richiede la qualificazione del fatto nel quinto comma dell'art. 73, T.U. stup. La Corte di appello ha adeguatamente motivato, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rilevando la gravità oggettiva e soggettiva del fatto in relazione alla quantità della sostanza commercializzata (per 95 dosi singole medie di cocaina, 226 di hashish e 1342 di marijuana) e le modalità della condotta (attività di cessione abituale con annotazione dei nominativi e degli importi; inoltre era in possesso di una rilevante somma in contanti, euro 1280,00 non altrimenti giustificata). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso