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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 ottobre 2022

Cassazione n. 33412/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

10/2022 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.14458/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta su «atto di costituzione in sostituzione», dall’[OSCURATO:PERSONA], dell’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’ufficio di rappresentanza della Regione Campania -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].GE.RI., elettiva mente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7 INTERNO7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difendegiusta procura allegata al controricorso -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4338/2017depositata il 25/10/2017 ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso . [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto n. 8435/2010 il Tribunale di Napoli aveva ingiunto alla Regione Campania di pagare al [OSCURATO:PERSONA].Ge.Ri. la somma di Euro 262.683,23, oltre interessi legali, a titolo di restituzione del medesimo importo anticipato da detto consorzio (nella qualità di concessionario delle opere infrastrutturali ex lege n. 281 del 1981, riguardanti la bretella di raccordo Circumvallazioneesterna di Napoli -Asse di supporto Asi e raccordo in galleria tra la rotonda di Arzano e lo svincolo di Miano) a titolo di indennità di esproprio o risarcimenti dovuti ai proprietari.

La Regione si era opposta al decreto ingiuntivo eccependo il difetto di legittimazione passiva e gradatamente l’infondatezza della domanda come proposta.

2. Con sentenza n. 3229/14 il Tribunale di Napoli rigettava l'opposizione, affermando la legittimazione passiva della regione Campania "quale soggetto subentrante all'[OSCURATO:PERSONA] dopo il Cipe", ritenendo comprovata la pretesa restitutoria.

3. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n.4338/2017 depositata il 25-10-2017, ha rigettato l'appello proposto dalla Regione, confermando la citata sentenza del Tribunale.

La Corte di merito ha in primo luogo affermato che nella specie era incontroverso che i primi tre lotti erano già stati ultimati alla data del 31-12-2000, ed era altrimenti pacifico che per l’altro lotto il progetto esecutivo, benché valutato una variante, non era stato comunque approvato, da ciò conseguendo che né le strade già realizzate, né l’ultimo intervento ancora in itinere ma perché sospeso, potevano essere escluse dal complesso dei beni transitati nel patrimonio dell’ente regionale, con le ovvie conseguenze in ordine alla legittimazione passiva.

Non era poi dirimente la circostanza secondo cui l’intera opera e la suddivisione in lotti ebbe carattere funzionale obbedendo solo a finalità operative, poiché il D.P.C.M.21 febbraio 2000, n. 6164 regola la successione tra gli enti considerati avuto riguardo al risultato dell’opera, ossia non già alla fase genetica bensì all’esecuzione delle opere di cui al progetto, concretatasi nella effettiva realizzazione degli interventi in esso previsti.

La Corte d’appello ha,infine, ritenuto che neppure avrebbe potuto escludersi la legittimazione passiva della Regione Campania in base al disposto delD.P.C.M. 21 febbraio 2000, n. 6164, art. 3, commi 1 e 2, come modificato delD.P.C.M. 21 settembre 2001, art. 3, comma 3.

Non vi era prova in atti che alla data del 31-12-2000 fosse pendente alcun contenzioso tra il Consorzio e l’[OSCURATO:PERSONA], ovvero tra l’[OSCURATO:PERSONA] e i soggetti destinatari degli esborsi controversi.

Inoltre la domanda di adempimento azionata nei confronti della Regione Campania dal Consorzio non richiamava, né si ricollegava alle vicende ablative quale sua premessa necessaria o suo fondamento logico, sicché le vicende ablatorie rappresentavano in sostanza un mero antefatto storico, estraneo alla richiesta conclusiva e alle sue ragioni di diritto.

4. Avverso la predetta sentenza, la Regione Campania (di seguito per brevità Regione)ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, resistito dalConsorzio Co.ge.ri. (di seguito per brevità Consorzio).

5. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica è stato applicato lo speciale rito «cartolare» previsto dall’art.23, comma 8 bis, del d.l. 137 del 28-10-2020, convertito con modificazioni dalla legge 18-12-2020 n.176 e prorogato a tutto il 2022 dal d.l. 30-12-2021 n.228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022,n. 15 .

La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

6. L'unico motivo di ricorso è così rubricato: «Fondatezza dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva della Regione Campania - Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 preleggi c.c., in riferimento all'interpretazione dell’art.101 D.Lgs. n. 112 del 1998, dell’art.3 D.P.C.M. 21 febbraio 2000, come modificato dal D.P.C.M.21 sett embre 2001 (ex art. 360 c.p.c., n. 3) ».

La ricorrente lamenta, con articolate argomentazioni, l'erroneità dell'interpretazione d el D.P.C.M. 21 febbraio 2000, n. 6164, art. 3, poiché difforme da quanto consentito dal tenore letterale della norma.

In particolare, il giudice di merito non avrebbe tenuto in considerazione il fatto che l'espressione "contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti al trasferimento" r ende evidente la continuazionesenza mutamento o interruzione del la competenza e delcarico in capo al medesimo ente ([OSCURATO:PERSONA]) del contenzioso, essendo indifferente che detto contenzioso fossestato definito prima o dopo la data del 31-12-2000, oppure dopo la diversa data (17-10-2001) in cui era stato attuato il trasferimento.

Rimarca, inoltre, la ricorrente che la dizione della norma è generica e si riferisce a tutti i rapporti non ancora esauriti, e quindi sia il rapporto di debito-credito derivante da sentenza, sia il contenzioso ancora in corso, poiché l’unico discrimine è rappresentato dall’epoca in cui l’evento (fatto ed atto) è sorto.

7. Il motivo è fondato.

7.1. Preliminarmente va disattesa la richiesta, avanzata dal Consorzio, di remissione della decisione della controversia alle Sezioni Unite di questa Corte, ex art. 374, secondo comma, cod. civ., non ravvisandosi la sussistenza del contrasto, nei termini invocati, tra le decisioni delle Sezioni semplici di questa Corte richiamate dal controricorrente.

Va precisato che una sola è la pronuncia (Cass., 26 maggio 2022, n. 17013) che ha trattato funditusla questione interpretativa oggetto del contendere e che ha accolto l’opzione ermeneutica condivisa dal Collegio, per quanto si dirà.

La precedente ordinanza n. 12126 del 22 giugno 2020, che ha rigettato il ricorso per cassazione della Regione Campania, non ha esaminato la questione di cui si discute, ravvisandone la novità in quanto l’ eccezione di difetto di titolarità della Regione non era stata sollevata nel giudizio di merito.

L’altra decisione (Cass. n. 39429 del 2021) ha attribuito l a legittimazione alla Regione, rigettando il ricorso di detto Ente, sul presupposto che occorresse verificare la data di instaurazione del contenzioso quale momento scriminante, come affermato dalla Corte di appello, ma che non vi fosse la prova che il contenzioso preesistesse, e ciò in quanto la tematica della portata interpretativa del citato art.3 non era stata investita direttamente dal motivo di gravame, incentrato sulla violazione dell’art.115 cod.proc.civ..

In dettaottica, necessariamente congruente con le ragioni di censura, rispetto al dato dirimente di rilievo in quella fattispecie (mancata prova della data di instaurazione del contenzioso) non sono stati scrutinati, con la citata pronuncia, né il tema dell’autonomia delle due previsioni del citato art.3 - in quanto non era stata oggetto di gravame la ratio decidendidella sentenza impugnata sulla previsione collegata alla responsabilità riservata ad [OSCURATO:PERSONA] per l’ipotesi relativa alla ultimazione dei lavori - né il tema della qualificazione degli atti presupposti (ordinanze di esproprio), solo menzionato, quale obiter privo di rilevanza decisoria in correlazione con i motivi d’impugnazione, come afferente a “mero antefatto storico” della vicenda.

Inoltre, in via pregiudiziale, va disattesa l’eccezione di tardività del gravame sollevata dal Consorzio, poiché il termine di impugnazione cheviene a cadere in giorno festivo (nella specie 25 aprile 2018) è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, come previsto dall'art. 155, comma 3, cod. proc. civ., e il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo pecil 26 aprile 2018.

7.2. Tanto premesso, ritiene il Collegio di dover dare continuità all’orientamento espresso con la più recente pronuncia di questa Corte (Cass., n.17013/2022 citata), in quanto la linea di demarcazione del riparto di legittimazione passiva tra [OSCURATO:PERSONA] (precedente ente responsabile) e Regione Campania (subentrante) si rinviene nella locuzione «per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra».

Il DPCM 21 febbraio 2000, art. 3, nel testo modificato dal successivo DPCM 21 settembre 2000, dopo aver fissato la regola secondo cui "Le regioni o gli enti locali individuati con legge regionale titolari e gestori delle strade, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, esercitandone i relativi diritti ed assumendone gli obblighi con le eccezioni indicate al comma 3", prevede nel successivo comma 3 che "resta di competenza ed a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] l'ultimazione dei lavori per i quali alla data del trasferimento sia stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione ovvero lavori per i quali, entro il 31 dicembre 2000, sia stata definita la progettazione e autorizzata dai competenti organi dell'[OSCURATO:PERSONA] la pubblicazione del bando di gara".

La disposizione dello stesso comma 3 prevede, inoltre, che "resta altresì di competenza ed a carico del medesimo ente il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti".

7.3. Orbene, l’opzione ermeneutica della Corte di appello non può ritenersi corretta. 7.3.1.Occorre premettere che la sentenza impugnata esclude la sussistenza, nella specie, anche delle ipotesi derogatorie contemplate all'interno dell'art.3, comma 3, ult.cit., prima parte, e relative allo stato dei lavori, ma detta ratio decidendi, non oggetto di censura da parte della Regione, non è da sola idonea a sorreggere la decisione, né ha incidenza sull’altra ratio decidendi, afferente all’interpretazione della seconda parte del citato comma 3 (insorgenza di un contenzioso relativo a beni trasferiti), come, peraltro, implicitamente ritenuto dalla stessa Corte di merito, che ha, infatti, proceduto allo scrutinio anche dei profili ora in discussione.

Al riguardo, va ribadito che le ipotesi derogatorie in funzione all'insorgenza di un contenzioso relativo a beni trasferiti si aggiungono alle altre previste dalla citata norma, stante l'autonomia delle due previsioni, «l'una collegata alla responsabilità riservata ad [OSCURATO:PERSONA] per la ben diversa ipotesirelativa alla ultimazione dei lavori e che la prima parte dell'art.3, c.3, aggancia, per l'un verso, alla data di pubblicazione del bando o, in sua assenza, alla circostanza che entro il31.12.2000 "sia stata definita la progettazione ed autorizzata la pubblicazione del bando".

Di tutt'altro si occupa poi la parte finale del detto c.3 che "aggiunge" alle ipotesi di ultrattività della posizione di [OSCURATO:PERSONA] anche quella concernente il "contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza ... relativamente ai beni trasferiti".

Nessun elemento testuale consente di collegare tale inciso finale alle ipotesi precedenti, né tanto meno di inferire che il contenzioso al quale si fa cenno debba essere iniziato in epoca anteriore alla data del trasferimento dei beni.Anzi, l'”intentio” dell'art.3, c.3, ult. parte, risulta essere proprio quello di escludere la successione in capo alle Regioni quando il contenzioso successivamente instaurato riguardi, appunto, "fatti ed atti antecedenti alla scadenza" che, dunque si collocano in epoca anteriore al trasferimento, per nulla specificandosi che il contenzioso al quale si riferisce il comma 3 debba esso stesso collocarsi temporalmente entro la data del trasferimento» (così Cass., n.17013/2022 citata).

7.3.2. In altri termini, il diritto al rimborso azionato dal Consorzio concerne il pagamento di somme versate a suo tempo a titolo di indennità di esproprio ai proprietari in forza di atti pacificament e anteriori al trasferimento dei beni alla Regione, tale essendo il fondamento della pretesa monitoriamente azionata, che è quindi relativa a fatti ed atti anteriori al trasferimento e, dunque, pienamente sussumibili nella deroga contemplata dall'ultima parte dell'art.3, comma 3, cit., ancorché posti a base di un'azione iniziata successivamente al trasferimento dei beni.

La norma, dopo avere affermato, al primo comma, la regola generale del subentro delle regioni e degli enti locali in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, introduce, nel successivo comma 3, seconda parte, una precisa deroga, segnando un confine netto tra le posizioni di responsabilità dei due enti, rappresentato appunto, espressamente, solo dai «fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti».

La differente operazione ermeneutica della Corte di merito presupporrebbe lo specifico riferimento al contenzioso «già instaurato», oppure «pendente» alla data del trasferimento dei beni, che, invece, difetta nella norma, sicché il suddetto opinamento si risolve in un’impropria forzatura del tenore letterale.

D’altronde le criticità evidenziate dal Consorzio e legate all’utilizzo del verbo «restare», del participio «instaurato» e dell’avverbio «altresì» non colgono nel segno, a fronte della chiara linea di demarcazione di cui si è detto , potendo, peraltro, leggersi la nozione di contenzioso «instaurato», oltre che come contenzioso «già instaurato», anche come contenzioso che «sarà instaurato», come pure contenzioso «instaurato prima e già definito».

Dall’avverbio «altresì» non è affatto dato inferire un imprescindibile collegamento ontologico e funzionale con la diversa ipotesi della «ultimazione dei lavori», di cui all’art. 3, comma 3, prima parte, come già evidenziato, viceversa essendo disciplinate, nella seconda parte, aggiuntive e autonome fattispecie derogatorie, ancorate al discrimine temporale testuale dei «fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti».

7.3.3. In quest’ottica, non assume rilevanza nel senso sostenuto dal Consorzio la circostanza dell’esistenza di una convenzione tra [OSCURATO:PERSONA] (concedente) e Consorzio (concessionario), che preveda il diritto di rivalsa del concessionario nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] per i pagamenti effettuati in favore dei privati espropriati, sicché, ad avviso del Consorzio e come affermato nella sentenza impugnata, si tratterebbe di un mero inadempimento contrattuale della concedente attuale, Regione Campania, che si assume subentrata nella concessione ex lege 291/81, inquadrandosi la fattispecie nello schema lega le della concessione «traslativa».

Anche detta argomentazione non coglie nel segno, poiché oblitera il dato di partenza e dirimente dell’interpretazione qui accolta, che, come si è detto, esclude la rilevanza del momento di instaurazione del contenzioso.

Va ribadito che il momento di insorgenza del contenzioso non è menzionato dalla norma, che, perciò , è indifferentemente riferibile sia al contenzioso definito, sia a quello pendente, sia a quello successivo, futuro ed eventuale.

Da tale ricostruzione ermen e utica consegue ogni altro effetto giuridico, all’evidenza anche con riguardo al rapporto convenzionale e al correlato subentro dell’Ente territoriale.

In coerenza con la suddetta ricostruzione, infine, proprio per il rilievo dirimente attribuito ai «fattied atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti», questi ultimi assurgono a fondamento del criterio discretivo di cui trattasi e non sono, pertanto, affatto configurabili come mero antefatto storico della vicenda.

7.3.4. Alla stregua delle suesposte considerazioni, la società concedente ([OSCURATO:PERSONA]), che ha trasferito i beni alla Regione, resta come parte processuale e, quindi, come legittimata passiva in ogni contenzioso sorto per fatti ed atti anteriori al trasferimento dei beni, quindi sia per il contenzioso «già pendente», sia per il contenzioso «futuro», sia per il contenzioso «già definito», tra privati ed [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla azione di rivalsa contrattuale del Consorzio per la restituzione delle somme versate a titolo di indennizzo ai privati espropriati.

8. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art.384, secondo comma, cod. proc. civ., con la revoca del decreto ingiuntivo opposto dalla Regione Campania, stante il difetto di legittimazione passiva della stessa.

9. Le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti per la novità della questione trattata e per il contrasto esistente nella giurisprudenza di merito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
10/2022 PU ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.14458/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta su «atto di costituzione in sostituzione», dall’[OSCURATO:PERSONA], dell’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso l’ufficio di rappresentanza della Regione Campania -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].GE.RI., elettiva mente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 7 INTERNO7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difendegiusta procura allegata al controricorso -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4338/2017depositata il 25/10/2017 ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto n. 8435/2010 il Tribunale di Napoli aveva ingiunto alla Regione Campania di pagare al [OSCURATO:PERSONA].Ge.Ri. la somma di Euro 262.683,23, oltre interessi legali, a titolo di restituzione del medesimo importo anticipato da detto consorzio (nella qualità di concessionario delle opere infrastrutturali ex lege n. 281 del 1981, riguardanti la bretella di raccordo Circumvallazioneesterna di Napoli -Asse di supporto Asi e raccordo in galleria tra la rotonda di Arzano e lo svincolo di Miano) a titolo di indennità di esproprio o risarcimenti dovuti ai proprietari. La Regione si era opposta al decreto ingiuntivo eccependo il difetto di legittimazione passiva e gradatamente l’infondatezza della domanda come proposta. 2. Con sentenza n. 3229/14 il Tribunale di Napoli rigettava l'opposizione, affermando la legittimazione passiva della regione Campania "quale soggetto subentrante all'[OSCURATO:PERSONA] dopo il Cipe", ritenendo comprovata la pretesa restitutoria. 3. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza n.4338/2017 depositata il 25-10-2017, ha rigettato l'appello proposto dalla Regione, confermando la citata sentenza del Tribunale. La Corte di merito ha in primo luogo affermato che nella specie era incontroverso che i primi tre lotti erano già stati ultimati alla data del 31-12-2000, ed era altrimenti pacifico che per l’altro lotto il progetto esecutivo, benché valutato una variante, non era stato comunque approvato, da ciò conseguendo che né le strade già realizzate, né l’ultimo intervento ancora in itinere ma perché sospeso, potevano essere escluse dal complesso dei beni transitati nel patrimonio dell’ente regionale, con le ovvie conseguenze in ordine alla legittimazione passiva. Non era poi dirimente la circostanza secondo cui l’intera opera e la suddivisione in lotti ebbe carattere funzionale obbedendo solo a finalità operative, poiché il D.P.C.M.21 febbraio 2000, n. 6164 regola la successione tra gli enti considerati avuto riguardo al risultato dell’opera, ossia non già alla fase genetica bensì all’esecuzione delle opere di cui al progetto, concretatasi nella effettiva realizzazione degli interventi in esso previsti. La Corte d’appello ha,infine, ritenuto che neppure avrebbe potuto escludersi la legittimazione passiva della Regione Campania in base al disposto delD.P.C.M. 21 febbraio 2000, n. 6164, art. 3, commi 1 e 2, come modificato delD.P.C.M. 21 settembre 2001, art. 3, comma 3. Non vi era prova in atti che alla data del 31-12-2000 fosse pendente alcun contenzioso tra il Consorzio e l’[OSCURATO:PERSONA], ovvero tra l’[OSCURATO:PERSONA] e i soggetti destinatari degli esborsi controversi. Inoltre la domanda di adempimento azionata nei confronti della Regione Campania dal Consorzio non richiamava, né si ricollegava alle vicende ablative quale sua premessa necessaria o suo fondamento logico, sicché le vicende ablatorie rappresentavano in sostanza un mero antefatto storico, estraneo alla richiesta conclusiva e alle sue ragioni di diritto. 4. Avverso la predetta sentenza, la Regione Campania (di seguito per brevità Regione)ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, resistito dalConsorzio Co.ge.ri. (di seguito per brevità Consorzio). 5. Per la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione in udienza pubblica è stato applicato lo speciale rito «cartolare» previsto dall’art.23, comma 8 bis, del d.l. 137 del 28-10-2020, convertito con modificazioni dalla legge 18-12-2020 n.176 e prorogato a tutto il 2022 dal d.l. 30-12-2021 n.228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022,n. 15 . La Procura Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del ricorso. Le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 6. L'unico motivo di ricorso è così rubricato: «Fondatezza dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva della Regione Campania - Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 preleggi c.c., in riferimento all'interpretazione dell’art.101 D.Lgs. n. 112 del 1998, dell’art.3 D.P.C.M. 21 febbraio 2000, come modificato dal D.P.C.M.21 sett embre 2001 (ex art. 360 c.p.c., n. 3) ». La ricorrente lamenta, con articolate argomentazioni, l'erroneità dell'interpretazione d el D.P.C.M. 21 febbraio 2000, n. 6164, art. 3, poiché difforme da quanto consentito dal tenore letterale della norma. In particolare, il giudice di merito non avrebbe tenuto in considerazione il fatto che l'espressione "contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti al trasferimento" r ende evidente la continuazionesenza mutamento o interruzione del la competenza e delcarico in capo al medesimo ente ([OSCURATO:PERSONA]) del contenzioso, essendo indifferente che detto contenzioso fossestato definito prima o dopo la data del 31-12-2000, oppure dopo la diversa data (17-10-2001) in cui era stato attuato il trasferimento. Rimarca, inoltre, la ricorrente che la dizione della norma è generica e si riferisce a tutti i rapporti non ancora esauriti, e quindi sia il rapporto di debito-credito derivante da sentenza, sia il contenzioso ancora in corso, poiché l’unico discrimine è rappresentato dall’epoca in cui l’evento (fatto ed atto) è sorto. 7. Il motivo è fondato. 7.1. Preliminarmente va disattesa la richiesta, avanzata dal Consorzio, di remissione della decisione della controversia alle Sezioni Unite di questa Corte, ex art. 374, secondo comma, cod. civ., non ravvisandosi la sussistenza del contrasto, nei termini invocati, tra le decisioni delle Sezioni semplici di questa Corte richiamate dal controricorrente. Va precisato che una sola è la pronuncia (Cass., 26 maggio 2022, n. 17013) che ha trattato funditusla questione interpretativa oggetto del contendere e che ha accolto l’opzione ermeneutica condivisa dal Collegio, per quanto si dirà. La precedente ordinanza n. 12126 del 22 giugno 2020, che ha rigettato il ricorso per cassazione della Regione Campania, non ha esaminato la questione di cui si discute, ravvisandone la novità in quanto l’ eccezione di difetto di titolarità della Regione non era stata sollevata nel giudizio di merito. L’altra decisione (Cass. n. 39429 del 2021) ha attribuito l a legittimazione alla Regione, rigettando il ricorso di detto Ente, sul presupposto che occorresse verificare la data di instaurazione del contenzioso quale momento scriminante, come affermato dalla Corte di appello, ma che non vi fosse la prova che il contenzioso preesistesse, e ciò in quanto la tematica della portata interpretativa del citato art.3 non era stata investita direttamente dal motivo di gravame, incentrato sulla violazione dell’art.115 cod.proc.civ.. In dettaottica, necessariamente congruente con le ragioni di censura, rispetto al dato dirimente di rilievo in quella fattispecie (mancata prova della data di instaurazione del contenzioso) non sono stati scrutinati, con la citata pronuncia, né il tema dell’autonomia delle due previsioni del citato art.3 - in quanto non era stata oggetto di gravame la ratio decidendidella sentenza impugnata sulla previsione collegata alla responsabilità riservata ad [OSCURATO:PERSONA] per l’ipotesi relativa alla ultimazione dei lavori - né il tema della qualificazione degli atti presupposti (ordinanze di esproprio), solo menzionato, quale obiter privo di rilevanza decisoria in correlazione con i motivi d’impugnazione, come afferente a “mero antefatto storico” della vicenda. Inoltre, in via pregiudiziale, va disattesa l’eccezione di tardività del gravame sollevata dal Consorzio, poiché il termine di impugnazione cheviene a cadere in giorno festivo (nella specie 25 aprile 2018) è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, come previsto dall'art. 155, comma 3, cod. proc. civ., e il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo pecil 26 aprile 2018. 7.2. Tanto premesso, ritiene il Collegio di dover dare continuità all’orientamento espresso con la più recente pronuncia di questa Corte (Cass., n.17013/2022 citata), in quanto la linea di demarcazione del riparto di legittimazione passiva tra [OSCURATO:PERSONA] (precedente ente responsabile) e Regione Campania (subentrante) si rinviene nella locuzione «per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra». Il DPCM 21 febbraio 2000, art. 3, nel testo modificato dal successivo DPCM 21 settembre 2000, dopo aver fissato la regola secondo cui "Le regioni o gli enti locali individuati con legge regionale titolari e gestori delle strade, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, esercitandone i relativi diritti ed assumendone gli obblighi con le eccezioni indicate al comma 3", prevede nel successivo comma 3 che "resta di competenza ed a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] l'ultimazione dei lavori per i quali alla data del trasferimento sia stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione ovvero lavori per i quali, entro il 31 dicembre 2000, sia stata definita la progettazione e autorizzata dai competenti organi dell'[OSCURATO:PERSONA] la pubblicazione del bando di gara". La disposizione dello stesso comma 3 prevede, inoltre, che "resta altresì di competenza ed a carico del medesimo ente il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti". 7.3. Orbene, l’opzione ermeneutica della Corte di appello non può ritenersi corretta. 7.3.1.Occorre premettere che la sentenza impugnata esclude la sussistenza, nella specie, anche delle ipotesi derogatorie contemplate all'interno dell'art.3, comma 3, ult.cit., prima parte, e relative allo stato dei lavori, ma detta ratio decidendi, non oggetto di censura da parte della Regione, non è da sola idonea a sorreggere la decisione, né ha incidenza sull’altra ratio decidendi, afferente all’interpretazione della seconda parte del citato comma 3 (insorgenza di un contenzioso relativo a beni trasferiti), come, peraltro, implicitamente ritenuto dalla stessa Corte di merito, che ha, infatti, proceduto allo scrutinio anche dei profili ora in discussione. Al riguardo, va ribadito che le ipotesi derogatorie in funzione all'insorgenza di un contenzioso relativo a beni trasferiti si aggiungono alle altre previste dalla citata norma, stante l'autonomia delle due previsioni, «l'una collegata alla responsabilità riservata ad [OSCURATO:PERSONA] per la ben diversa ipotesirelativa alla ultimazione dei lavori e che la prima parte dell'art.3, c.3, aggancia, per l'un verso, alla data di pubblicazione del bando o, in sua assenza, alla circostanza che entro il31.12.2000 "sia stata definita la progettazione ed autorizzata la pubblicazione del bando". Di tutt'altro si occupa poi la parte finale del detto c.3 che "aggiunge" alle ipotesi di ultrattività della posizione di [OSCURATO:PERSONA] anche quella concernente il "contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza ... relativamente ai beni trasferiti". Nessun elemento testuale consente di collegare tale inciso finale alle ipotesi precedenti, né tanto meno di inferire che il contenzioso al quale si fa cenno debba essere iniziato in epoca anteriore alla data del trasferimento dei beni.Anzi, l'”intentio” dell'art.3, c.3, ult. parte, risulta essere proprio quello di escludere la successione in capo alle Regioni quando il contenzioso successivamente instaurato riguardi, appunto, "fatti ed atti antecedenti alla scadenza" che, dunque si collocano in epoca anteriore al trasferimento, per nulla specificandosi che il contenzioso al quale si riferisce il comma 3 debba esso stesso collocarsi temporalmente entro la data del trasferimento» (così Cass., n.17013/2022 citata). 7.3.2. In altri termini, il diritto al rimborso azionato dal Consorzio concerne il pagamento di somme versate a suo tempo a titolo di indennità di esproprio ai proprietari in forza di atti pacificament e anteriori al trasferimento dei beni alla Regione, tale essendo il fondamento della pretesa monitoriamente azionata, che è quindi relativa a fatti ed atti anteriori al trasferimento e, dunque, pienamente sussumibili nella deroga contemplata dall'ultima parte dell'art.3, comma 3, cit., ancorché posti a base di un'azione iniziata successivamente al trasferimento dei beni. La norma, dopo avere affermato, al primo comma, la regola generale del subentro delle regioni e degli enti locali in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, introduce, nel successivo comma 3, seconda parte, una precisa deroga, segnando un confine netto tra le posizioni di responsabilità dei due enti, rappresentato appunto, espressamente, solo dai «fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti». La differente operazione ermeneutica della Corte di merito presupporrebbe lo specifico riferimento al contenzioso «già instaurato», oppure «pendente» alla data del trasferimento dei beni, che, invece, difetta nella norma, sicché il suddetto opinamento si risolve in un’impropria forzatura del tenore letterale. D’altronde le criticità evidenziate dal Consorzio e legate all’utilizzo del verbo «restare», del participio «instaurato» e dell’avverbio «altresì» non colgono nel segno, a fronte della chiara linea di demarcazione di cui si è detto , potendo, peraltro, leggersi la nozione di contenzioso «instaurato», oltre che come contenzioso «già instaurato», anche come contenzioso che «sarà instaurato», come pure contenzioso «instaurato prima e già definito». Dall’avverbio «altresì» non è affatto dato inferire un imprescindibile collegamento ontologico e funzionale con la diversa ipotesi della «ultimazione dei lavori», di cui all’art. 3, comma 3, prima parte, come già evidenziato, viceversa essendo disciplinate, nella seconda parte, aggiuntive e autonome fattispecie derogatorie, ancorate al discrimine temporale testuale dei «fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti». 7.3.3. In quest’ottica, non assume rilevanza nel senso sostenuto dal Consorzio la circostanza dell’esistenza di una convenzione tra [OSCURATO:PERSONA] (concedente) e Consorzio (concessionario), che preveda il diritto di rivalsa del concessionario nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] per i pagamenti effettuati in favore dei privati espropriati, sicché, ad avviso del Consorzio e come affermato nella sentenza impugnata, si tratterebbe di un mero inadempimento contrattuale della concedente attuale, Regione Campania, che si assume subentrata nella concessione ex lege 291/81, inquadrandosi la fattispecie nello schema lega le della concessione «traslativa». Anche detta argomentazione non coglie nel segno, poiché oblitera il dato di partenza e dirimente dell’interpretazione qui accolta, che, come si è detto, esclude la rilevanza del momento di instaurazione del contenzioso. Va ribadito che il momento di insorgenza del contenzioso non è menzionato dalla norma, che, perciò , è indifferentemente riferibile sia al contenzioso definito, sia a quello pendente, sia a quello successivo, futuro ed eventuale. Da tale ricostruzione ermen e utica consegue ogni altro effetto giuridico, all’evidenza anche con riguardo al rapporto convenzionale e al correlato subentro dell’Ente territoriale. In coerenza con la suddetta ricostruzione, infine, proprio per il rilievo dirimente attribuito ai «fattied atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti», questi ultimi assurgono a fondamento del criterio discretivo di cui trattasi e non sono, pertanto, affatto configurabili come mero antefatto storico della vicenda. 7.3.4. Alla stregua delle suesposte considerazioni, la società concedente ([OSCURATO:PERSONA]), che ha trasferito i beni alla Regione, resta come parte processuale e, quindi, come legittimata passiva in ogni contenzioso sorto per fatti ed atti anteriori al trasferimento dei beni, quindi sia per il contenzioso «già pendente», sia per il contenzioso «futuro», sia per il contenzioso «già definito», tra privati ed [OSCURATO:PERSONA], in ordine alla azione di rivalsa contrattuale del Consorzio per la restituzione delle somme versate a titolo di indennizzo ai privati espropriati. 8. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art.384, secondo comma, cod. proc. civ., con la revoca del decreto ingiuntivo opposto dalla Regione Campania, stante il difetto di legittimazione passiva della stessa. 9. Le spese dell’intero giudizio vanno compensate tra le parti per la novità della questione trattata e per il contrasto esistente nella giurisprudenza di merito. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso;
Decreto Cassazione n. 33412/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris