CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01423/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3668-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 876/3/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza in data 15 giugno 2017 la Commissione tributaria regionale della Liguria, in accoglimento dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], esercente l'attività di consulente del lavoro, annullava l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate aveva rideterminato, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, il reddito della contribuente, in relazione all'anno di imposta 2007. Osservava la CTR che costituiva principio di carattere generale quello secondo cui l'atto impositivo deve essere preceduto da un processo verbale di constatazione, onde consentire al contribuente di far valere le proprie ragioni prima dell'adozione dell'atto; ciò derivava, secondo il giudice di appello, dall'art. 24 I. n. 4/1929 che stabilisce che «Le violazioni delle norme contenute nelle leggi finanziarie sono contestate mediante processo verbale» ed era anche previsto dalla circolare del Ministero delle finanze n. 30 del 18 settembre 1975 che sancisce l'obbligo di emissione di P.V.C. a conclusione di qualsiasi operazione di verifica, anche al di fuori del caso di operazioni svolte presso i locali del contribuente. Avverso la suddetta sentenza l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. Resiste con controricorso la contribuente. Con ordinanza n. 12345/2019 questa Corte, considerato che la contribuente aveva depositato istanza con la quale manifestava l'intenzione di avvalersi della definizione agevolata della controversia ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla I. 17 Ric. 2018 n. 03668 sez. MT - ud. 19-10-2021 -2- dicembre 2018, n. 136, disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo. Sulla proposta del relatore risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. La contribuente ha depositato memoria. Considerato che: Preliminarmente va rilevato che la contribuente, con la memoria prodotta, ha provveduto a depositare la domanda di definizione agevolata della lite ex art. 6 d.l. n. 193/2016, conv. dalla I. n.225/2016, e la documentazione attestante l'avvenuto pagamento degli importi dovuti. L'intervenuta definizione agevolata comporta l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, alla stregua di un principio che ha portata generale, tanto da essere espressamente previsto dall'articolo 46, comma 1, d.lgs. n. 546/92, secondo cui: «Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere». Il terzo comma della medesima disposizione stabilisce che «Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate». Va dunque dichiarata l'estinzione del giudizio. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e pone le spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma il 19 ottobre 20,271. [OSCURATO:PERSONA]'441"i'il,