CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 47638/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1) [OSCURATO:PERSONA] n. a S. Giorgio a Cremano il 12/1/1984 2) [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 16/9/2022 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8,D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della pena per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e per l'inammissibilità dei ricorsi proposti da Damiano e Cortino [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Napoli riformava limitatamente al trattamento sanzionatorio la decisione del locale Tribunale che, in data 16/10/2019, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli di partecipazione ad un'associazione armata finalizzata alla commissione di rapine ai danni di autotrasportatori e connesso sequestro di persona dei conducenti e aveva determinato la pena previo riconoscimento del vincolo della continuazione con le sentenze irrevocabili già emesse nei confronti di ciascuno per i reati fine del sodalizio. 2. Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori degli imputati, deducendo: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 2.1 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto ex art. 416 cod.pen. Il difensore lamenta che la Corte territoriale si è limitata a richiamare gli argomenti spesi dal primo giudice a sostegno della ricorrenza degli elementi costitutivi del delitto ex art. 416 cod.pen. senza valutare le lacune denunziate in sede di gravame e senza, in particolare, fornire risposta ai rilievi circa l'impossibilità di ravvisare un unico gruppo criminale in luogo di diversi gruppi cui di volta in volta occasionalmente il ricorrente aderiva; 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo i giudici d'appello trascurato gli elementi di segno positivo prospettati dalla difesa. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 3. la violazione dell'art. 238bis cod.proc.pen. in relazione all'omessa valutazione dell'accertamento di fatto contenuto nelle sentenze di assoluzione irrevocabili emesse nei confronti del ricorrente per tutti i reati-fine inizialmente contestati e vizio della motivazione con riguardo alla verifica dell'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] quale soggetto cui attribuire le conversazioni ambientali indicate in sentenza. Il difensore eccepisce che, sebbene il Damiano sia stato irrevocabilmente assolto dalle imputazioni concernenti i reati-fine dell'associazione, la Corte d'appello ha confermato la responsabilità del ricorrente per l'addebito associativo pur in assenza di elementi ulteriori idonei a riscontrare l'ipotesi d'accusa. In particolare, la sentenza impugnata non ha considerato che le richiamate decisioni assolutorie hanno cristallizzato non solo l'estraneità dell'imputato alla commissione dei singoli delitti ma anche l'impossibilità di attribuire al medesimo alcune intercettazioni ambientali originariamente reputate a lui riferibili ed hanno escluso la partecipazione del Damiano agli incontri finalizzati alla pianificazione degli atti predatori. La Corte territoriale ha omesso di verificare l'incidenza delle decisioni irrevocabili sulla posizione del prevenuto ai fini della ricostruzione della fattispecie di cui all'art. 416 cod.pen., limitandosi a generici cenni alle sentenze prodotte, ritenendo il relativo accertamento ininfluente nell'odierno giudizio, nonostante i dubbi sull'esatta identificazione del Damiano quale conversante espressi da altro giudicante in relazione alle intercettazioni ambientali nell'autovettura del coimputato [OSCURATO:PERSONA] successive alla rapina del 16/2/2015, ritenute elemento cardine ai fini dell'affermazione dei responsabilità per il delitto associativo. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 4. l'erronea applicazione dell'art. 81 cod.pen., attesa la determinazione dell'aumento disposto in sentenza a titolo di continuazione in violazione del criterio che impone di individuare la pena base con riferimento al reato più grave in astratto, nella specie coincidente con la fattispecie di rapina aggravata contestata nel proc. n. 2105/17 e omessa motivazione sul punto. Il difensore eccepisce l'erroneità del computo della pena effettuato dal primo giudice e convalidato dalla sentenza impugnata in base al quale è stato ritenuto reato più grave ai fini della commisurazione della pena base quello di cui all'art. 416 cod.pen. a fronte del giudicato di condanna in continuazione per il delitto di rapina aggravata e porto e detenzione illegale di armi di cui alla sentenza della Corte d'Appello di Salerno in data 27/6/2018. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità ed aspecificita' delle censure in punto di sussistenza dell'associazione a giudizio e partecipazione del prevenuto. La Corte di merito ha evaso le doglianze difensive sul punto al par. 2 con congrua motivazione, richiamando le circostanze che attestano la tendenziale stabilità del vincolo, l'indeterminatezza del programma criminoso, la divisione dei ruoli, la serialità dei reati fine, commessi secondo modalità collaudate e oggetto di accurata programmazione, con lo studio dei percorsi e delle zone per il ricovero dei tir, il reperimento di capannoni per lo stoccaggio della merce e dei ricettatori. Concorrono a delineare un sodalizio strutturato in funzione dell'esecuzione dei reati fine, come segnalato dalla sentenza di primo grado alle pagg. 28 e segg. anche la disponibilità e l'utilizzo di schede telefoniche intestate a soggetti stranieri, generalmente cambiate dopo ogni operazione illecita; il possesso di disturbatori di frequenza e radioline per comunicare durante le rapine; l'esistenza di una sorta di cassa comune e di un patto sulle quote di ripartizione dei proventi. 1.1 Manifestamente infondata è la prospettazione relativa all'occasionalità del contributo prestato al sodalizio dall'imputato risultando, al contrario, dai materiali scrutinati che il ricorrente era organico al gruppo e accompagnava il promotore Amnnendola nell'esecuzione di molti reati fine. Anche la collaborazione con il gruppo Rotondo non era frutto di iniziativa autonoma ma avallata dall'[OSCURATO:PERSONA] stesso per conto dell'associazione d'appartenenza.1.2 II secondo motivo che censura il diniego delle circostanze ex 62 bis cod.pen. è anch'esso generico. La Corte d'appello ha giustificato il mancato riconoscimento richiamando in senso ostativo la recidività qualificata dell'imputato, le allarmanti modalità dei fatti e v h L (intensità del dolo, effettuando una valutazione aderente agli esiti processuali e congruamente giustificata. 2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato per le ragioni di seguito precisate. Con unico articolato motivo la difesa deduce la violazione dell'art. 238 bis cod.proc.pen. e il vizio di motivazione poiché la sentenza impugnata non ha adeguatamente considerato che il ricorrente è stato assolto da tutti i reati fine contestatigli per non aver commesso il fatto, anche sulla base del dubbio sull'attribuzione di alcune conversazioni indizianti. Dell'esito assolutorio per i reati fine dava genericamente conto già il primo giudice a pag. 9 e segg., trattando dell'identificazione delle utenze. Se alcuna criticità è ravvisabile in ordine all'attribuzione al prevenuto di conversazioni intercorse su utenze al medesimo intestate o comunque a lui riferibili, dalle quali, tuttavia, non sembrano emersi significativi esiti indizianti, non altrettanto è a dirsi con riguardo alle conversazioni ambientali captate nell'autovettura dell'Amnnendola da cui i giudici di merito hanno tratto la prova dell'addebito associativo, non essendo all'evidenza idonea a fondare l'individuazione del Damiano quale interlocutore del coimputato la segnalazione da parte della P.g. dell'assidua frequentazione tra i due, i quali il 24/3/2015 furono controllati mentre erano insieme a bordo dell'Alfa 156. 2.1 Con l'atto di appello -pag. 5 e segg.- l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto l'assoluzione del Damiano ponendo le questioni reiterate in questa sede, sollecitando, in particolare, la verifica delle ricadute delle sentenze assolutorie sull'affermazione di responsabilità per l'addebito associativo ex 416 cod.pen. anche alla luce dell'incertezza in ordine all'identificazione dell'imputato nel contesto delle intercettazioni, in difetto di riconoscimento vocale e attesa l'impossibilità di valorizzare il diminutivo "Giggino" in quanto comune ad altri imputati. La Corte d'Appello non ha fornito adeguata risposta ai rilievi difensivi, concentrando la propria confutazione sulla prova del reato associativo senza scandagliare il profilo partecipativo alla luce delle doglianze mosse, nonostante la decisività delle stesse. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per carenza di interesse. L'imputato è stato condannato in primo grado, con statuizione integralmente confermata, alla pena di anni tre di reclusione, aumentata per la recidiva qualificata ad anni 5 reclusione, per il delitto ex art. 416 cod.pen. Su detta pena il Tribunale ha effettuato un aumento ex art. 81 cod.pen. nella misura di anni due,mesi sei per i delitti di rapina aggravata e porto e detenzione illegale di armi di cui alla sentenza della Corte di Appello di Salerno del 13/3/2018. La sentenza impugnata ha ritenuto il trattamento sanzionatorio conforme ai parametri dell'art. 133 cod.pen. e adeguato rispetto alla gravità delle condotte.Il difensore lamenta che la pronunzia si pone in contrasto con Sez. U. Ciabotti secondo cui in tema di reato continuato la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse (Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Rv. 255347 - 01). Deve, tuttavia, rilevarsi che il ricorrente non ha interesse alla deduzione dal momento che la rivisitazione della struttura del reato continuato nel senso richiesto comporterebbe un trattamento deteriore per l'imputato e in ordine a detto aspetto la difesa nulla ha dedotto, incorrendo in genericità della censura. 3.1 Questa Corte ha in più occasioni precisato che in tema di reato continuato è inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell'imputato che, contestando, sotto il profilo della violazione di legge, la valutazione di gravità effettuata dal giudice di merito, miri ad ottenere un'inversione di gravità dei reati, nel caso in cui il suo eventuale accoglimento comporterebbe una "reformatio in peius" della sentenza conseguente alla necessità di aumentare la pena base per il reato più grave (Sez. 4, n. 3038 del 24/05/2000, Rv. 216804 - 01; in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, Sez. 5, n. 10711 del 23/11/2021, dep. 2022, Rv. 282894 - 01; nello stesso senso, Sez. 6, n. 10587 del 21/9/1992, Rv. 192136 - 01). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio. I ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] debbono essere, invece, dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Napoli. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore de