CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 aprile 2026
Cassazione n. 09199/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
itamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege all’indirizzo Pec in atti-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA],domiciliata ex lege all’indirizzo Pec in atti-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 7/2023depositata il 3 gennaio 2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 4711/2023Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 9199/2026Data pubblicazione 11/04/20261. Con sentenza n. 1053/2017 il Tribunale di Ravenna accoglieval’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il precetto notificatole daMastertech [OSCURATO:PERSONA] ltd., con cui le si era intimato il pagamento dieuro 530.000 per assegno bancario rimasto impagato. A sostegno dellapropria decisione il Tribunale di Ravenna accertava che il rapportofondamentale posto a base del rapporto cartolare riguardava unmandato conferito da [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante di CH, aMastertech al fine di costituire una nuova società di diritto panamense, ealtresì che, rispetto al titolo azionato in via esecutiva, nessun creditoaveva Mastertech, che non aveva adempiuto all’incarico affidatole;inoltre al contratto era stata apposta la condizione sospensiva avente adoggetto il versamento di “un fondo spese-acconto” da parte di CH,invece mai corrisposto, per cui l’evento addotto in condizione non si eraavverato.2. Mastertech proponeva appello, cui resisteva CH, che eccepiva invia preliminare l’inammissibilità dell’appello per difetto di valida procuranonché per difetto di legittimazione attiva, sul rilievo per cui Mastertechera cessata da tempo e che quindi la procura era stata rilasciata da unsoggetto inesistente.3. Con sentenza n. 7/2023, la Corte d’Appello di Bologna, rilevatoche Mastertech era stata cancellata dal registro delle imprese sindall’anno 2016, che al momento della proposizione del gravame lasocietà non era quindi più esistente, e che pertanto nessuna validaprocura potesse essere rilasciata, anche perché il soggetto che era statoindicato come legale rappresentante della società appellante era privo divalidi poteri rappresentativi, dichiarava inammissibile l’appello.4. Mastertech ha proposto ricorso, affidato a tre motivi; CH resistecon controricorso. Ambedue le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONEVa preliminarmente rilevato che entrambe le memorie difettano deiNumero registro generale 4711/2023Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 9199/2026Data pubblicazione 11/04/2026requisiti di cui all’art. 378 c.p.c., dato che l’una si limita a riprodurre leconclusioni già assunte, l’altra essenzialmente contiene l’istanza didistrazione delle spese processuali.1. Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 132, secondocomma, n. 4 c.p.c.1.1 La corte territoriale avrebbe ritenuto inesistente la procura senzaesaminare i motivi di appello e, soprattutto, senza considerare che unaprocura notarile era stata rilasciata quando la ricorrente si era costituitanel procedimento di opposizione a precetto nonché “per l’interoprocedimento”, per cui era stata depositata nel fascicolo di primo gradoe recava l’attestazione, da parte del notaio, dei poteri di rappresentanzadella società a [OSCURATO:PERSONA].Inoltre, contraddittoriamente, la corte, dopo aver rilevatol’inesistenza della procura, avrebbe affermato che la società eraesistente nell’anno 2021, ma che non sarebbe stata provata la qualità disuo rappresentante legale in capo al Carosiello.Ancora, la corte sarebbe incorsa in vizio di motivazione ed in error inprocedendo anche dove ha ritenuto che la parte appellata avesseeccepito la nullità della procura per assenza di poteri rappresentativi incapo al Carosiello, mentre tale eccezione non risulta esser stataproposta.1.2. Il motivo è inammissibile.Nel censurare l’impugnata sentenza per error in procedendo, datoche avrebbe escluso l’esistenza della procura al momento dellaproposizione del gravame, la ricorrente si limita genericamente edassertivamente al riferimento ad una “procura notarile”, “depositata nelgiudizio di primo grado”, senza indicarne la precisa localizzazione esenza riportarne, almeno nelle parti rilevanti, il contenuto.Per costante orientamento di legittimità è pur vero che in caso didenuncia di error in procedendo questa Suprema Corte è “giudice delNumero registro generale 4711/2023Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 9199/2026Data pubblicazione 11/04/2026fatto processuale” - il che le consente un esame diretto degli atti delgiudizio (Cass., Sez. Un., n. 8077/2012) -, ma tale potere pur semprepresuppone l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo alprincipio di specificità di cui all'art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c.,che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenzaCEDU del 28 ottobre 2021 (causa Succi ed altri c. Italia), secondo criteridi sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli attie dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare ilfine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità egarantire al tempo stesso la certezza del diritto e la correttaamministrazione della giustizia, salvaguardando la funzionenomofilattica della Suprema Corte ed il diritto di accesso della parte inmisura tale da non inciderne la stessa sostanza (v. Cass. n.24048/2021; Cass. n. 3612/2022; Cass. n. 16028/2023).L’ulteriore doglianza che la corte territoriale si sarebbe pronunciatain difetto di eccezione dell’appellata sull’assenza dei poterirappresentativi in capo al Carosiello è inammissibile per difetto dispecificità, in quanto viene formulata nei sopra esposti termini, genericied assertivi, e neppure precisamente si confronta con la motivazione delgiudice di merito, che risulta resa ad abundantiam, dato che èespressamente avviata dal seguente incipit: “Anche dando per ammessal’odierna sopravvenuta esistenza della società” (v. p. 5 dell’impugnatasentenza), il quale rivela che la preminente ragione che ha condotto alladeclaratoria di inammissibilità del gravame è invece costituita dallarilevata inesistenza della società appellante, in quanto cancellata.2. Il secondo motivo, condizionato al mancato accoglimento delprimo, denuncia “Omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5)c.p.c.”.2.1 Si deduce nuovamente, ma prospettando il vizio di omessoesame di un fatto decisivo, che la corte di merito avrebbe omesso diNumero registro generale 4711/2023Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 9199/2026Data pubblicazione 11/04/2026considerare la procura notarile depositata in primo grado nonché ladocumentazione, presente nel fascicolo di secondo grado, attestantel’esistenza della società.Si aggiunge inoltre: “La procura vi era ed era valida e già conferitacon atto notarile ed allorché si fosse ritenuto che la procura non fossestata ritenuta valida si sarebbe dovuto concedere un termine visto checontroparte aveva eccepito solo l’inesistenza della società, eccezione acui si è risposto producendo documenti da cui risultava l’esistenza dellasocietà”.La corte territoriale - si ripete – si sarebbe pronunciata sul difetto dipoteri rappresentativi in capo al legale rappresentante della societàappellante, pur in difetto di eccezione dell’appellata in tal senso.2.2. Il motivo è inammissibile, per le medesime ragioni esposteriguardo al motivo precedente.Vi si rinviene un mero riferimento ad una “procura notariledepositata in primo grado” ed alla “documentazione prodotta in secondogrado”, e risulta pertanto formulato in maniera generica ed assertiva, inpatente violazione dell’art. 366, comma primo, n. 6 c.p.c.Invero, come questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare(v. Cass. n. 18056/2019), quando il ricorso si fonda su atti processuali,il ricorrente ha l'onere di "indicarli in modo specifico" nel ricorso, a penadi inammissibilità (art. 366, comma primo, n. 6, c.p.c.), il che vuol diretrascriverne il contenuto oppure riassumerlo in modo esaustivo, indicarein quale fase processuale siano stati prodotti, a quale fascicolo sianoallegati e con quale indicizzazione (Cass. n. 19048/2016; Cass. n.14784/2015; Cass., Sez. Un., n. 16887/2013).La ribadita doglianza della pronuncia senza eccezione è del pariinammissibile in quanto rivolta ad un passaggio motivazionale resounicamente ad abundantiam.3. Il terzo motivo denuncia: “Nullità della sentenza per violazioneNumero registro generale 4711/2023Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 9199/2026Data pubblicazione 11/04/2026dell’art. 132 n. 4) e 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4) c.p.c.”.3.1 La corte territoriale avrebbe considerato non più esistente lasocietà allora appellante perché cancellata, ma avrebbe sostanzialmenteomesso la motivazione, soltanto fondandola sulla documentazione inlingua inglese prodotta dall’appellata, e ponendola in contrasto con idocumenti prodotti dall’allora appellante.Anche il difetto di qualifica di rappresentante legale di Mastertech incapo al Carosiello sarebbe stato affermato dal giudice d’appello senzaindicare da quale elemento fosse stato desunto, e comunque incontrasto con le risultanze documentali acquisite al processo, “procuranotarile e giornali e con mancate contestazioni” (v. p. 22 del ricorso).L’impugnata sentenza sarebbe pertanto viziata ai sensi dell’art. 132,secondo comma, n. 4 c.p.c., o per “errore di percezione su fattocontroverso” con conseguente violazione dell’art. 115 c.p.c.3.2. Il motivo è inammissibile: non si confronta infatti con lasentenza impugnata, che ha espressamente dato atto in motivazione diaver esaminato i documenti prodotti dall’appellante, odierno ricorrente,ed ha argomentato sulla loro irrilevanza e non decisività, nonemergendo alcun errore percettivo.In effetti, il motivo viene ancora una volta dedotto in relazione adun passaggio motivazionale svolto ad abundantiam, rispetto allarisolutiva ratio decidendi fondata sul rilievo della cancellazione dellasocietà e della sua conseguente inesistenza.4. Il quarto motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art.182 c.p.c. ex art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per mancataconcessione del termine se fosse stata ritenuta viziata la procura.4.1 Nel ritenere viziata la procura, la Corte d’appello avrebbeillegittimamente omesso di concedere termine ex art. 182 c.p.c. al finedi consentirne la sanatoria.4.2. Il motivo è inammissibile: omette di confrontarsi e dunque nonNumero registro generale 4711/2023Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 9199/2026Data pubblicazione 11/04/2026si correla con quanto statuito dall’impugnata sentenza, che, pur tenendopresente quanto previsto dall’art. 182 c.p.c. - e cioè che nell’ipotesi incui il giudice abbia rilevato d’ufficio un vizio di rappresentanza devepromuoverne la sanatoria, all’uopo concedendo alla parte un termine -ha invece espressamente affermato la diversità della fattispecie al suoesame, in cui l'eccezione di radicale nullità di una procura ad litem diuna parte processuale è stata tempestivamente proposta dall'altra, edha fatto scrupolosa applicazione del consolidato principio di diritto percui, “qualora una parte sollevi tempestivamente l'eccezione di difetto dirappresentanza, sostanziale o processuale, ovvero un vizio della‘procura ad litem’, è onere della controparte interessata produrreimmediatamente, con la prima difesa utile, la documentazionenecessaria a sanare il difetto o il vizio … non occorrendo a tal fineassegnare, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., un termine di carattereperentorio per provvedere, giacché sul rilievo di parte l'avversario èchiamato a contraddire ed attivarsi per conseguire la sanatoria, inmancanza della quale la nullità diviene insanabile” (Cass. n.24212/2018; Cass. n. 22564/2020; Cass. n. 29244/2021).5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, condistrazione a favore del difensore, che dichiara di essere antistatario,seguono la soccombenza.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto. P.Q.MNumero registro generale 4711/2023Numero sezionale 453/2026Numero di raccolta generale 9199/2026Data pubblicazione 11/04/2026Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere allacontroricorrente le spese, che liquida in euro 6.000, per compensi, oltrespese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in euro200, ed accessori di legge; con distrazione a favore del difensore, chedichiara di essere antistatario.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellasocietà ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma il 4 febbraio 2026Il PresidenteCHIARA GRAZIOSI