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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 novembre 1974

Cassazione n. 16764/2026

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a NUORO il 10/11/1974 avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; ritenuto che le censure relative al mutamento del regime di procedibilità del reato di cui alla falsa incolpazione reiterano analoga doglianza già correttamente disattesa dal Collegio di appello (cfr. pagine 13, 14 e 15 della sentenza impugnata), che ha richiamato l'insegnamento di questa Corte, secondo cui sussiste il delitto di calunnia se la falsa incolpazione concerne un reato perseguibile di ufficio, anche se successivamente la imputazione venga modificata in quella riguardante un reato perseguibile a querela ed essa non sia stata presentata; e ciò, anche nella ipotesi in cui uno jus superveniens abbia regolato la materia, dichiarando perseguibile a querela un reato che inizialmente fosse perseguibile di ufficio (Sez. 6, n. 5477 del 11/04/1985, Cerci, Rv. 169529 — 01); considerato che la doglianza sull'insussistenza dell'aggravante ex art. 583 cod. pen. implica accertamenti in fatto, non consentiti in questa sede e, comunque, non scalfisce la correttezza delle argomentazioni della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza del delitto di calunnia in relazione alla falsa attribuzione del reato di minaccia grave; rilevato che il motivo sulla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione è manifestamente infondato, in ragione dell'applicazione della recidiva reiterata, così che la prescrizione ad oggi non è ancora maturata; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara i P.Q.M--,\711741.1 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a NUORO il 10/11/1974 avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; ritenuto che le censure relative al mutamento del regime di procedibilità del reato di cui alla falsa incolpazione reiterano analoga doglianza già correttamente disattesa dal Collegio di appello (cfr. pagine 13, 14 e 15 della sentenza impugnata), che ha richiamato l'insegnamento di questa Corte, secondo cui sussiste il delitto di calunnia se la falsa incolpazione concerne un reato perseguibile di ufficio, anche se successivamente la imputazione venga modificata in quella riguardante un reato perseguibile a querela ed essa non sia stata presentata; e ciò, anche nella ipotesi in cui uno jus superveniens abbia regolato la materia, dichiarando perseguibile a querela un reato che inizialmente fosse perseguibile di ufficio (Sez. 6, n. 5477 del 11/04/1985, Cerci, Rv. 169529 — 01); considerato che la doglianza sull'insussistenza dell'aggravante ex art. 583 cod. pen. implica accertamenti in fatto, non consentiti in questa sede e, comunque, non scalfisce la correttezza delle argomentazioni della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza del delitto di calunnia in relazione alla falsa attribuzione del reato di minaccia grave; rilevato che il motivo sulla mancata dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione è manifestamente infondato, in ragione dell'applicazione della recidiva reiterata, così che la prescrizione ad oggi non è ancora maturata; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara i P.Q.M--,\711741.1 2026
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