CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22512/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di concessione della misura dell'affidamento in prova al servizio socialegr i lz144411.2.3,47 Indg. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha ben motivato ponendo in evidenza l'assenza di collaborazione con la giustizia, che non vi sono elementi per ritenere la collaborazione impossibile o oggettivamente irrilevante, che non vi sono elementi per ritenere che l'interessato abbia iniziato un percorso di revisione critica del vissuto criminale, così dovendosi intendere il riferimento alla tendenza dell'interessato a minimizzare i fatti e a escludere ogni coinvolgimento nel reato e in fatti di criminalità organizzata; rilevato che le deduzioni di ricorso non inficiano la tenuta logica della motivazione, che è esaustiva e coerente; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 re estensore Il presidente ntalucia o Siani [OSCURATO:PERSONA] ,4)-• IN CANgELL