CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 01304/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27453-2020 proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – avverso la sentenza n. 766/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/03/2020 R.G.N. 608/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto R.G.N.27453/2020 Cron. Rep. Ud11/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] L’INPS impugna sulla base di un unico motivo la sentenza n. 766/2020 della Corte d’appello di Napoli che ha confermato la pronuncia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva dichiarato l’insussistenza dell’obbligo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] di iscriversi alla gestione separata a decorrere dall’anno 2010 e dichiarato non dovuti i contributi per detto anno. La Corte, ricostruiti i precedenti di legittimità, ha affermato che, avendo il Barra percepito un reddito da lavoro autonomo di €3280,00 per l’anno 2010, inferiore al limite di € 5000,00 di cui al d.l. n. 269/2003, non doveva essere assoggettato all’obbligo contributivo di cui si discute. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso, illustrato da memoria. Chiamata la causa all’adunanza camerale dell’11 dicembre 2025, il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] L’INPS censura la sentenza per violazione dell’art. 2, commi 26- 31, della legge n. 335/1995, dell’art. 18, commi 11 e 12, del d.l. n. 98/2011 convertito nella legge n. 111/2011, dell’art. 53 del d.P.R. n. 917/1986, modificato dal d.lgs. n. 344/2003, degli artt. 10,11, 22 della legge n. 576/1980, dell’art. 44, comma 2, del d.lgs. n. 269/2003 convertito nella legge n. 326/2003 e dell’art. 61, comma 3, del d.lgs. n. 276/2003 ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., perché la Corte ha ritenuto che la produzione di un reddito inferiore ad € 5000,00 sia ex se indice del carattere occasionale dell’attività esercitata che sottrae il lavoratore autonomo all’obbligo di iscrizione alla gestione separata. Ad avviso dell’Istituto, in sostanza, l’art. 44 cit., che ha previsto per i lavoratori autonomi occasionali definiti dall’art. 61 del d.l.gs. n. 276/2003 l’esonero dall’iscrizione alla gestione separata se non superano la soglia di redditi fiscalmente imponibili annui di € 5000,00, non si applicherebbe al professionista intellettuale iscritto all’albo di competenza, per cui sarebbe del tutto irrilevante l’esistenza o meno di un reddito inferiore a tale soglia, tanto più che l’attività di avvocato, quale esercitata da professionista iscritto ad apposito albo, non può per definizione essere qualificata come occasionale, “cioè può affermarsi che l’abitualità costituisce un requisito immanente”. Le censure sono fondate, secondo quanto di seguito specificato. Per giurisprudenza di questa Corte consolidata, il fatto che il limite di €5000,00 non sia superato non significa, ex se, che l’attività a cui detto reddito si riferisce debba considerarsi occasionale, dovendo tale elemento essere valutato unitamente agli altri per verificare l’abitualità dell’esercizio di una professione, nel rispetto del riparto dell’onere della prova, in forza del quale il requisito dell’abitualità va dimostrato dall’INPS. Sotto questo profilo la sentenza è errata, perché ha dato rilievo esclusivo al non superamento della soglia. Come di recente ribadito, ex multis, da Cass. n. 8491/2025 (idemanche Cass. n. 35131/2024), va richiamata la consolidata giurisprudenza con cui questa Corte ha da tempo affermato che «l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di Euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteridell'abitualità » (Cass. nr. 4419 del 2021; nr. 12419 del 2021; nr. 12358 del 2021 e numerosissime successive conformi); a chiarimento del principio espresso, si è poi osservato che «la produzione di un reddito superiore alla soglia citata vale a privare di rilievo ogni questione circa la natura abituale o occasionale dell'attività libero-professionale da assoggettare a contribuzione, dal momento che il superamento della soglia di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 44 cit., determina comunque la sottoposizione all'obbligo di contribuzione in favore della Gestione separata» (in ultimo, Cass. nr. 11535 del 2024, in motiv., punto 13, sulla scia di Cass. nr. 29272 del 2022, in motivazione, p. 17); nei casi, invece, in cui resta necessario l’accertamento del carattere abituale dell'attività professionale «il Giudice di merito si avvarrà delle presunzioni semplici ricavabili, ad esempio, dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, mentre la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore a Euro 5.000,00 potrà semmai rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere che, in concreto, l'attività sia stata svolta con carattere di abitualità» (tra le tantissime, Cass. nr. 4152 del 2023, con richiamo, in motivazione, a Cass. nr. 7231 del 2021), senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all'interprete come univocamente significativo, trattandosi «pur sempre di forme di praesumptio hominis, che non impongono all'interprete conclusioni indefettibili, ma semplici regole di esperienza per risalire al fatto ignoto da quello noto» (Cass. n. 4419 del 2021 cit.)» (Cass. n. 24195/2024 da ultimo ed ex multis)». La Corte territoriale non si è attenuta al suddetto principio, avendo affermato che il mancato superamento della soglia reddituale è di per sé ostativo a riconoscere la natura abituale dell’attività che tale reddito ha prodotto, non entrando, quindi, nel merito delle allegazioni con cui l’INPS ha sostenuto le proprie pretese. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto, la sentenza va cassata secondo quanto sopra specificato, con rinvio per un nuovo esame alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provv