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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 novembre 2024

Cassazione n. 02917/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è del Tribunale di Verona nell'udienza ex artt. 554 bis e 554 ter comma 2 cod. proc. pen., con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero di anni 2 di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624,625 nn. 2 e 7 e 61 n. 7 cod. pen., con la recidiva pluriaggravata e reiterata, in Verona il 10 luglio 2023. 1.Un primo e unico motivo di ricorso si duole del vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in quanto il giudice avrebbe omesso di fornire idonea giustificazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. .

Ritenuto in diritto 1.11 ricorso è inammissibile, in quanto, a norma dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Tanto premesso, il ricorso è inammissibile perché promosso, peraltro con laconiche espressioni di stile, avverso provvedimento non impugnabile, esso riguardando aspetti — come la carenza di motivazione circa il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. — che sono fuori dal perimetro delle attuali cause d'impugnazione della sentenza di patteggiamento. 2.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186) - anche al pagamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 27/11/2024 Il csigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 del TRIBUNALE di VERONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è del Tribunale di Verona nell'udienza ex artt. 554 bis e 554 ter comma 2 cod. proc. pen., con la quale è stata applicata a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero di anni 2 di reclusione ed euro 600 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624,625 nn. 2 e 7 e 61 n. 7 cod. pen., con la recidiva pluriaggravata e reiterata, in Verona il 10 luglio 2023. 1.Un primo e unico motivo di ricorso si duole del vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in quanto il giudice avrebbe omesso di fornire idonea giustificazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. . Ritenuto in diritto 1.11 ricorso è inammissibile, in quanto, a norma dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile perché promosso, peraltro con laconiche espressioni di stile, avverso provvedimento non impugnabile, esso riguardando aspetti — come la carenza di motivazione circa il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. — che sono fuori dal perimetro delle attuali cause d'impugnazione della sentenza di patteggiamento. 2.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., all'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e — ravvisandosi colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186) - anche al pagamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27/11/2024 Il csigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02917/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris