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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 1988

Cassazione n. 22146/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/10/1988 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 34766/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione della prova dichiarativa, alla sussistenza della scriminante di cui all'art. 54 cod, pen.; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti ad una rivisitazione delle prove, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 febbraio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/10/1988 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 34766/2024 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di evasione); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla valutazione della prova dichiarativa, alla sussistenza della scriminante di cui all'art. 54 cod, pen.; Ritenuti i motivi inammissibili perché, da una parte, meramente riproduttivi di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e sostanzialmente volti ad una rivisitazione delle prove, dall'altra, obiettivamente generici rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confrontano; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025.
Sentenza Cassazione n. 22146/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris