CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 21713/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14204-2020, proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ultima liquidatrice del [OSCURATO:PERSONA].N.COOP. A.R.L., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'AVV. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elett.te dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; controricorrente - avverso la sentenza n. 5900/19 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 24/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza n. 5900/2019 la C.T.R. del Lazio rigettò l'appello proposto dall'AGENZIA DELLE ENTRATE avverso la sentenza n. 20996/2017 della C.T.P. di Roma la quale, previa riunione dei separati ricorsi proposti dal [OSCURATO:PERSONA].N.COOP. A.R.L., nonché da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] avverso gli avvisi di accertamento loro notificati in relazione a riprese per I.R.A.P., I.V.A. e sanzioni relative all'anno di imposta 2007, quale conseguenza dell'emissione, da parte della COOP, di fatture per operazioni inesistenti, dichiarò inammissibile il ricorso proposto dalla società ed accolse quelli proposti dalle persone fisiche, ritenendo non adeguatamente provato il coinvolgimento di queste ultime nell'attività fraudolenta ascritta alla prima; che la medesima C.T.R. - per quanto in questa sede ancora rileva - dichiarò altresì improcedibile, per carenza di interesse, l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale liquidatrice del [OSCURATO:PERSONA].N.COOP. A.R.L., Siccome cancellato dal registro delle imprese in data 1.8.2012; che avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA], quale liquidatrice del [OSCURATO:PERSONA].N.COOP. A.R.L. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso, l'AGENZIA DELLE ENTRATE; Che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l'unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della Ric. 2020 n. 14204 sez. Sesta civile - T - ud. 10-05-2022 -2- 7/73- violazione o falsa applicazione dell'art 2495 cod. civ., dell'art 2909 cod. civ., dell'ad 324 cod. proc. civ., dell'art 21-septies, comma 1, della I. n. 241 del 1990, per avere la C.T.R. erroneamente escluso la legittimazione ad agire in capo al liquidatore del Consorzio cancellato dal registro delle imprese laddove, diversamente da quanto affermato dal giudice di appello, sussisterebbe un interesse del liquidatore medesimo ad ottenere una dichiarazione di nullità/inesistenza dell'avviso di accertamento notificato nei confronti della società, in considerazione degli effetti negativi che l'atto impositivo potrebbe avere nella sfera giuridica dei soci; che, in via del tutto preliminare, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso, siccome proposto dalla ROSCIANI nella qualità di legale rappresentante di un soggetto di diritto non più esistente all'atto del conferimento della procura speciale al proprio difensore, per effetto della cancellazione del [OSCURATO:PERSONA].N.COOP. A.R.L. avvenuta - per stessa allegazione della parte ricorrente - in data 1.8.2012 e, dunque, anteriormente alla proposizione dell'odierno giudizio di legittimità; che, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto - come nella specie - dall'ex legale rappresentante di una società (il [OSCURATO:PERSONA].N.COOP. A.R.L.) estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, perché la procura speciale conferita al difensore, indispensabile per la proposizione dell'impugnazione, è giuridicamente inesistente, in ragione della mancanza del mandante (Cass., Sez. 5, 17.6.2021, n. 17360, Rv. 661475-01); che, d'altra parte (e con ciò affrontando anche il tema posto dalle memorie ex art. 380-bis cod. proc. civ.), la società sarebbe oltretutto priva di un interesse concreto ed attuale Ric. 2020 n. 14204 sez. Sesta civile - T - ud. 10-05-2022 -3- all'impugnazione di un avviso di accertamento che non può spiegare effetto nei suoi confronti e la cui notifica, eseguita in data successiva all'estinzione, è da ritenersi in ogni caso inesistente (Cass., Sez. 5, 20.3.2019, n. 7753, in motivazione, P. 3) Ritenuto, quanto alle spese del presente giudizio di legittimità, che le conseguenze dell'inammissibile attività processuale iniziata col ricorso vanno riferite all'avvocato che ha sottoscritto l'atto introduttivo qualora, in base alle circostanze concrete, risulti la sua consapevolezza circa la mancanza di qualità di legale rappresentante in capo alla persona fisica che ha attribuito il mandato (cfr. la già cit. Cass., Sez. 5, 17.6.2021, n. 17360, Rv. 661475-01 ed ivi altri riferimenti giurisprudenziali); che, nella specie, oltre a risultare l'evenienza dalla motivazione della sentenza gravata, è la stessa parte ricorrente ad avere allegato l'avvenuta cancellazione della società dal registro delle imprese in data 1.8.2012 (cfr. ricorso, P. 9) che, dunque, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, cedono, in solido tra loro, a carico di [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ed in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t.; che per effetto del medesimo principio, si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA] (al quale, come detto, va riferita tale conseguenza dell'inammissibile iniziativa processuale dallo stesso intrapresa), in solido tra loro, dell'importo a titolo di contributo Ric. 2020 n. 14204 sez. Sesta civile - T - ud. 10-05-2022 unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto; P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Per l'effetto, condanna [OSCURATO:PERSONA] e l'AVV. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in solido tra loro ed in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi C 6.000,00 (seimila/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in solido tra loro, dell'importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.