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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 giugno 2025

Cassazione n. 05033/2026

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Contro: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] , con ordinanza emessa in data 26 giugno 2025, ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell’interesse diTavernese [OSCURATO:PERSONA] in ordine ad un procedimento penale per il reato cui a ll’art. 416 bis cod. pen. dal quale , dopo aver riportato una condanna in primo grado, era stato assolto dalla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza dell’8 giugno 2020, divenuta irrevocabile il 22 novembre 2020. [OSCURATO:PERSONA] è stata liquidata la complessiva somma di €. 472 .866,26 per la detenzione soffert a per complessivi 1625 giorni in regime di custodia cautelare in carcere e 92 giorni agli arrestidomiciliari, nel periodo intercorso tra il 28 settembre 2015 e il9 giugno 2020. 2.Ricorre per Cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Con il primo motivolamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della condotta gravemente ostativa.

L’ordinanza impugnat a si era limitat a a richiamare il provvedimento liberatorio, confondendo i piani della responsabilità con i presupposti del diritto alla riparazione.La motivazione era del tutto carente, non avendo l’ordinanza impugnata valutato, secondo i parametri di giudizio propri del procedimento di riparazione,se i fatti accertati nel giudizio di merito potessero considerarsi condotta gravemente colposa.

Era infatti emerso, e risultava documentato dal materiale intercettivo esaminato nella sentenze di merito, che ilTavernese era, a ll’epoca dei fatti, il futuro genero del capo cosca di [OSCURATO:PERSONA], che gestiva la consorteria criminale unitamente ad un altro capo cosca, [OSCURATO:PERSONA].

R isultavano documentati contatti con costoro non giustificati da meri vincoli di parentela, tali da poter creare l’effettiva apparenza di indizi di reità, né la Corte aveva argomentato in ordine a precise circostanze risultanti dalle intercettazioni, in particolare sul fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse affermato, recandosi all’incontro con il [OSCURATO:PERSONA], di non portare con sé il telefono cellulare.

2.1. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla liquidazione del danno.

La Corte si era discostata dal parametro aritimetico, disponendo un aumento del 10% sulla somma liquidata, senza fornire giustificazione adeguata. 3.Il T avernese Francesc o si è costituito in giudizio a mezzo del difensore che ha depositato memoria insistendo per l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni in ordine alle spese.

4. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è fondato.

2. La Corte territoriale ha argomentato in ordine alla insussistenza di condotte ostative riguardo alle circostanze accertat e nel giudizio di merito e consistenti, in particolare, nel fatto che il [OSCURATO:PERSONA], futuro genero del capo cosca di [OSCURATO:PERSONA], aveva accompagnato tale [OSCURATO:PERSONA] ad un incontro tenutosi con l’altrocapo cosca [OSCURATO:PERSONA].

Era inoltre emersa la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] ad una riunioneavvenutail 16 novembre 2011 presso l’abitazione dell’[OSCURATO:PERSONA], all’epoca latitante.

L’ordinanza impugnata ha valorizzato , in ordine a l primo episodio, il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non era intervenuto nella conversazione tra i due( ossia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA])riguardante possibili interventi per “alleggerire” la posizione processuale del suoceroRocco [OSCURATO:PERSONA] , gravato da una pesante condanna, e definendo “ lecite e neutre“ le originarie ragioni dell’ appuntamento richiesto dall’[OSCURATO:PERSONA] , in quanto quest’ultimoavrebbe dovuto discutere di questioni inerenti a un debito di un suo familiare.

La Corte territoriale ha poi considerato irrilevante la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] ad un incontro avvenuto il 16 novembre 2011 presso l’abitazione dell’[OSCURATO:PERSONA], poichéin quell’occasione il [OSCURATO:PERSONA] si trovava in compagnia della fidanzata, figlia di [OSCURATO:PERSONA], con la quale aveva successivamente contratto matrimonio. 3.Ciò premesso, va rammentato che secondo il costante indirizzo di questa Corte (S.U., 26 giugno 2002 n.34559, Rv.222263) il giudice della riparazione deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta ( extra processuale eprocessuale) tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante (e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito), non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione conrapporto di “causa ed effetto”. (Sez. 4, n. 3359 del 22 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952; Sez. 4, n. 9212 del 13 novembre 2013, Maltese, Rv. 259082).Sempre a mente del consolidato indirizzo citato, è da ritenere gravemente colposo il comportamento imprudente o negligente che, valutato con il parametro dell’id quod plerumque accidit, sia tale da creare una situazione di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria.

4. Orbene, la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati, sovrapponendo il piano del giudizio assolutorio con quello del giudizio di riparazione.

I giudici di merito, invero, hanno ampiamente argomentato sul fatto che le condotte del [OSCURATO:PERSONA] non potevano essere valutate quali elementitali da fondare, al di là di ogni ragionevcole dubbio, un giudizio di condanna, ma non hanno chiaritoper quali ragioni tali condotte sarebbero statedel tutto inidonee ad essere ragionevolmente intepretate quali indizi di reità, tali da giustificare l’intervento dell’autorità giudiziaria.

Non risultano invero adeguatamente spiegati i motiviper le quali non è stata valutata l’incidenza delle frequentazioni ambigue che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, possono essere idonee ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (ex multis, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv, 274498).

Ciò in particolare nei reati associativi,ove si ritiene che integri la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all'associazionefrequentazioni ambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite( Sez. 4, n. 37528 del 24/06/2008, Grigoli, Rv. 241218 - 01 ; Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv. 249237-01; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01; da ultimo Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024 , dep. 2025, Maniscalco, Rv.287302 - 01 ).

In particolare, come sottolineato nei motivi di ricorso, se il rapporto di futura parentela sussisteva con il capo cosca [OSCURATO:PERSONA], non è chiarit a la irrilevanza, sotto il profilo della colpa grave ostativa, dei rapporti del [OSCURATO:PERSONA] con il secondo capo cosca, ossia il [OSCURATO:PERSONA], presso il quale il [OSCURATO:PERSONA] – come accertato nel giudizio di merito – aveva personalmente accompagnato tale [OSCURATO:PERSONA], dietro richiesta di quest’ultimo.

Né risulta valutata, sempre secondo la regola digiudizio della riparazione, l a portata delle ragioni dell’incontro richiesto al capo cosca [OSCURATO:PERSONA], tramite il T avernese, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], consistenti nella necessità di rappresentare, al capo della consorteria criminale , questioni relative a crediti intercorrenti con alcuni familiari.

L’ordinanza impugnata, al riguardo, nonchiarisce p er quali ragioni la sollecitazione di un intervento del capo coscain ordine a d un prestito di denaronon potesse in alcun modo essere intesa quale mediazione consapevole della forza intimidatrice del [OSCURATO:PERSONA].Ancora, l’ordinanza impugnata non argomenta, sotto l’aspetto dell’apprezzamentodella colpa grave ostativa, sulle concrete circostanze di fatto dell’incontro tenutosi tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come emergenti dal materiale intercettivo acquisito nel giudizio di merito e riportato nei motivi di ricorso (in particolare, la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] avesse dato assicurazioni riguardo al fatto di non aver portato con sé il telefono cellulare ).

R iguardo , poi, al secondo comportamento esaminato dalla Corte territoriale( presenza del T avernese presso l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] che era latitante all’epoca dei fatti) va ricordato che questa Corte di legittimitàha chiarito che le frequentazioni ambigue possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate (Sez.4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito.

Rv. 277475 – 01 ) .

L e argomentazioni rese nell’ordinanza impugnata non affrontanotali aspetti, limitandosi ad escludere la rilevanza della condotta richiamando solamenteil rapporto di futura parentela.

9. Consegue a quanto esposto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato a diversa sezione della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], che dovrà procedere a nuovo esame alla luce dei principi sopra richiamati.Tanto assorbe l’esame del secondo motivo di ricorso.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Contro: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]'; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] , con ordinanza emessa in data 26 giugno 2025, ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell’interesse diTavernese [OSCURATO:PERSONA] in ordine ad un procedimento penale per il reato cui a ll’art. 416 bis cod. pen. dal quale , dopo aver riportato una condanna in primo grado, era stato assolto dalla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] con sentenza dell’8 giugno 2020, divenuta irrevocabile il 22 novembre 2020. [OSCURATO:PERSONA] è stata liquidata la complessiva somma di €. 472 .866,26 per la detenzione soffert a per complessivi 1625 giorni in regime di custodia cautelare in carcere e 92 giorni agli arrestidomiciliari, nel periodo intercorso tra il 28 settembre 2015 e il9 giugno 2020. 2.Ricorre per Cassazione il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Con il primo motivolamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza della condotta gravemente ostativa. L’ordinanza impugnat a si era limitat a a richiamare il provvedimento liberatorio, confondendo i piani della responsabilità con i presupposti del diritto alla riparazione.La motivazione era del tutto carente, non avendo l’ordinanza impugnata valutato, secondo i parametri di giudizio propri del procedimento di riparazione,se i fatti accertati nel giudizio di merito potessero considerarsi condotta gravemente colposa. Era infatti emerso, e risultava documentato dal materiale intercettivo esaminato nella sentenze di merito, che ilTavernese era, a ll’epoca dei fatti, il futuro genero del capo cosca di [OSCURATO:PERSONA], che gestiva la consorteria criminale unitamente ad un altro capo cosca, [OSCURATO:PERSONA]. R isultavano documentati contatti con costoro non giustificati da meri vincoli di parentela, tali da poter creare l’effettiva apparenza di indizi di reità, né la Corte aveva argomentato in ordine a precise circostanze risultanti dalle intercettazioni, in particolare sul fatto che il [OSCURATO:PERSONA] avesse affermato, recandosi all’incontro con il [OSCURATO:PERSONA], di non portare con sé il telefono cellulare. 2.1. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine alla liquidazione del danno. La Corte si era discostata dal parametro aritimetico, disponendo un aumento del 10% sulla somma liquidata, senza fornire giustificazione adeguata. 3.Il T avernese Francesc o si è costituito in giudizio a mezzo del difensore che ha depositato memoria insistendo per l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni in ordine alle spese. 4. Il Procuratore generale ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato. 2. La Corte territoriale ha argomentato in ordine alla insussistenza di condotte ostative riguardo alle circostanze accertat e nel giudizio di merito e consistenti, in particolare, nel fatto che il [OSCURATO:PERSONA], futuro genero del capo cosca di [OSCURATO:PERSONA], aveva accompagnato tale [OSCURATO:PERSONA] ad un incontro tenutosi con l’altrocapo cosca [OSCURATO:PERSONA]. Era inoltre emersa la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] ad una riunioneavvenutail 16 novembre 2011 presso l’abitazione dell’[OSCURATO:PERSONA], all’epoca latitante. L’ordinanza impugnata ha valorizzato , in ordine a l primo episodio, il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] non era intervenuto nella conversazione tra i due( ossia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA])riguardante possibili interventi per “alleggerire” la posizione processuale del suoceroRocco [OSCURATO:PERSONA] , gravato da una pesante condanna, e definendo “ lecite e neutre“ le originarie ragioni dell’ appuntamento richiesto dall’[OSCURATO:PERSONA] , in quanto quest’ultimoavrebbe dovuto discutere di questioni inerenti a un debito di un suo familiare. La Corte territoriale ha poi considerato irrilevante la partecipazione del [OSCURATO:PERSONA] ad un incontro avvenuto il 16 novembre 2011 presso l’abitazione dell’[OSCURATO:PERSONA], poichéin quell’occasione il [OSCURATO:PERSONA] si trovava in compagnia della fidanzata, figlia di [OSCURATO:PERSONA], con la quale aveva successivamente contratto matrimonio. 3.Ciò premesso, va rammentato che secondo il costante indirizzo di questa Corte (S.U., 26 giugno 2002 n.34559, Rv.222263) il giudice della riparazione deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta ( extra processuale eprocessuale) tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante (e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito), non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione conrapporto di “causa ed effetto”. (Sez. 4, n. 3359 del 22 settembre 2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952; Sez. 4, n. 9212 del 13 novembre 2013, Maltese, Rv. 259082).Sempre a mente del consolidato indirizzo citato, è da ritenere gravemente colposo il comportamento imprudente o negligente che, valutato con il parametro dell’id quod plerumque accidit, sia tale da creare una situazione di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria. 4. Orbene, la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati, sovrapponendo il piano del giudizio assolutorio con quello del giudizio di riparazione. I giudici di merito, invero, hanno ampiamente argomentato sul fatto che le condotte del [OSCURATO:PERSONA] non potevano essere valutate quali elementitali da fondare, al di là di ogni ragionevcole dubbio, un giudizio di condanna, ma non hanno chiaritoper quali ragioni tali condotte sarebbero statedel tutto inidonee ad essere ragionevolmente intepretate quali indizi di reità, tali da giustificare l’intervento dell’autorità giudiziaria. Non risultano invero adeguatamente spiegati i motiviper le quali non è stata valutata l’incidenza delle frequentazioni ambigue che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, possono essere idonee ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (ex multis, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv, 274498). Ciò in particolare nei reati associativi,ove si ritiene che integri la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all'associazionefrequentazioni ambigue, tali da far sospettare il diretto coinvolgimento nelle attività illecite( Sez. 4, n. 37528 del 24/06/2008, Grigoli, Rv. 241218 - 01 ; Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, Carere, Rv. 249237-01; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01; da ultimo Sez. 4, n. 574 del 05/12/2024 , dep. 2025, Maniscalco, Rv.287302 - 01 ). In particolare, come sottolineato nei motivi di ricorso, se il rapporto di futura parentela sussisteva con il capo cosca [OSCURATO:PERSONA], non è chiarit a la irrilevanza, sotto il profilo della colpa grave ostativa, dei rapporti del [OSCURATO:PERSONA] con il secondo capo cosca, ossia il [OSCURATO:PERSONA], presso il quale il [OSCURATO:PERSONA] – come accertato nel giudizio di merito – aveva personalmente accompagnato tale [OSCURATO:PERSONA], dietro richiesta di quest’ultimo. Né risulta valutata, sempre secondo la regola digiudizio della riparazione, l a portata delle ragioni dell’incontro richiesto al capo cosca [OSCURATO:PERSONA], tramite il T avernese, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], consistenti nella necessità di rappresentare, al capo della consorteria criminale , questioni relative a crediti intercorrenti con alcuni familiari. L’ordinanza impugnata, al riguardo, nonchiarisce p er quali ragioni la sollecitazione di un intervento del capo coscain ordine a d un prestito di denaronon potesse in alcun modo essere intesa quale mediazione consapevole della forza intimidatrice del [OSCURATO:PERSONA].Ancora, l’ordinanza impugnata non argomenta, sotto l’aspetto dell’apprezzamentodella colpa grave ostativa, sulle concrete circostanze di fatto dell’incontro tenutosi tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come emergenti dal materiale intercettivo acquisito nel giudizio di merito e riportato nei motivi di ricorso (in particolare, la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] avesse dato assicurazioni riguardo al fatto di non aver portato con sé il telefono cellulare ). R iguardo , poi, al secondo comportamento esaminato dalla Corte territoriale( presenza del T avernese presso l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] che era latitante all’epoca dei fatti) va ricordato che questa Corte di legittimitàha chiarito che le frequentazioni ambigue possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate (Sez.4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito. Rv. 277475 – 01 ) . L e argomentazioni rese nell’ordinanza impugnata non affrontanotali aspetti, limitandosi ad escludere la rilevanza della condotta richiamando solamenteil rapporto di futura parentela. 9. Consegue a quanto esposto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato a diversa sezione della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], che dovrà procedere a nuovo esame alla luce dei principi sopra richiamati.Tanto assorbe l’esame del secondo motivo di ricorso. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti d
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