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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 ottobre 2022

Cassazione n. 40141/2023

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/11/197:3 avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso non supera la soglia di arnmissibilità in quanto si risolve nella richiesta di una valutazione alternativa delle prove non consentita in Cassazione; invero la Corte territoriale offriva una esaustiva motivazione in ordine alla sussistenza della responsabilità, evidenziando non solo come il ricorrente avesse consegnato in garanzia degli assegni postdatati che risultavano privi di copertura, ma che aveva venduto il macchinario di cui era entrato in possesso, evidenziando, con la condotta post delictum il dolo che avevano sorretto l'azione truffaldina; rilevato che il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto il trattamento sanzionatorio, contrariamente a quanto dedotto, veniva giustificato con motivazione congrua va dato che La Corte territoriale rilevava come i precedenti contestati, unitamente all'atteggiamento indifferente nei confronti del danno subito dall'offesa non consentisse la concessione delle attenuanti generiche e, in generale, un temperamento del trattamento sanzionatorio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/11/197:3 avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso non supera la soglia di arnmissibilità in quanto si risolve nella richiesta di una valutazione alternativa delle prove non consentita in Cassazione; invero la Corte territoriale offriva una esaustiva motivazione in ordine alla sussistenza della responsabilità, evidenziando non solo come il ricorrente avesse consegnato in garanzia degli assegni postdatati che risultavano privi di copertura, ma che aveva venduto il macchinario di cui era entrato in possesso, evidenziando, con la condotta post delictum il dolo che avevano sorretto l'azione truffaldina; rilevato che il secondo motivo è manifestamente infondato in quanto il trattamento sanzionatorio, contrariamente a quanto dedotto, veniva giustificato con motivazione congrua va dato che La Corte territoriale rilevava come i precedenti contestati, unitamente all'atteggiamento indifferente nei confronti del danno subito dall'offesa non consentisse la concessione delle attenuanti generiche e, in generale, un temperamento del trattamento sanzionatorio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 40141/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris